Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4208 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26571-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO CORSARO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.S., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 551/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2006, P.A. conveniva in giudizio la Fondiaria Sai Ass.ni, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 28 agosto 2006, in forza della polizza assicurativa dallo stesso stipulata per la copertura di eventuali danni subiti dal conducente del ciclomotore.

Parte ricorrente premetteva in fatto, che mentre egli era alla guida del proprio ciclomotore perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva sul selciato. Che il giorno successivo all’incidente, si recava presso il P.S. del Nosocomio (OMISSIS) ove gli veniva diagnosticato ” Frattura processo coronide ulna dx”.

Con sentenza n. 385/2011, il Tribunale di Siracusa, espletata l’istruttoria, in parziale accoglimento delle domande proposte da P.A., condannava la Fondazione Sai s.p.a. al pagamento dell’indennizzo di Euro 1.989,00, oltre accessori. Riteneva, anche, che poichè per la Fondiaria Sai si erano costituiti in giudizio due procuratori sprovvisti di procura alle liti, essa andava dichiarata contumace. In considerazione del fatto che l’invalidità riconosciuta dal c.t.u. (6%) era di molto inferiore a quella pretesa dall’attore (22%) e tenendo conto, per altro verso, che la compagnia assicuratrice, pur dopo aver riconosciuto in via stragiudiziale la stessa percentuale di invalidità, non aveva corrisposto alcuna somma prima del giudizio, compensava per metà le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano appello P.A., denunciando l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, e gli Avv. Salvatore C. e Paolo M., in proprio.

Si costituiva in giudizio la Fondazione Sai che chiedeva il rigetto del gravame.

2. Con sentenza n. 551 deposita il 28 marzo 2017, la Corte d’appello di Catania, confermando integralmente la sentenza di primo grado, rigettava entrambi gli appelli e condannava P.A. al pagamento delle spese processuali in favore della Fondiaria Sai Ass.ni. Gli intimati Unipolsai Ass.ni s.p.a., avv. C.S. e avv. M.P. non hanno svolto difese.

3. P.A. ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta “l’Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Parte ricorrente denuncia l’omessa valutazione, da parte della Corte d’appello, di fatti e documenti decisivi al fine della decisione. Invero, la Corte non avrebbe valutato tutti i rilievi della relazione tecnica di parte, nonchè avrebbe omesso di valutare le difese spiegate dal ricorrente nella comparsa conclusionale e nelle note di replica, nelle quali era stato deposito il parere medico a supporto della tesi esposta. La Corte d’appello, condividendo le conclusione della CTU, avrebbe apoditticamente affermato che la patologia era “coesistente e non dipendente in assoluto dal traumatismo de quo, essendo le lesioni di cui trattasi di natura squisitamente ortopedica e non nEurologica”. Tale affermazioni, di mancanza del nesso causale tra danno nEurologico e di trauma contusivo all’ulna e di presunta preesistenza del suddetto danno, sarebbero state smentite dai referti medici e non supportate da alcun dato scientifico.

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2014.

Il vizio motivazionale è denunciato irritualmente non essendo stato indicato il fatto omesso; la nuova CTU è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Infatti esaminando la censura espressa dal ricorrente, per omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, relativa all’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (relazione tecnica di parte, comparsa conclusionale e note di replica), si rileva che sarebbe stato necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisasse – se del caso, mediante l’integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli riteneva decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 27/05/2010, n. 12988). Inoltre, il ricorso è inammissibile in quando diretto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.

La Corte d’appello di Catania ha correttamente argomentato la propria motivazione, pertanto, non appaiono vizi logico-giuridici nel sindacato di merito.

6. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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