Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4207 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11471/2005 proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato CANNAS

Luciana, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS SPA Riunione Adriatica di Sicurtà in persona dei legali

rappresentanti Dr. R.E. e Dr. T.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.E., N.A.;

– intimati –

e contro

AURORA ASSICURAZIONI già MEIEAURORA SPA (OMISSIS) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio

dell’avvocato LAIS FABIO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio ROSARIO FRANCO in SESTO SAN GIOVANNI

11/10/2005, rep. 11994, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 218/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 9/12/2004, depositata il 19/01/2005,

R.G.N. 1514/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA; udito l’Avvocato FABIO LAIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno (OMISSIS) verso le ore 19,10 in (OMISSIS), il conducente del ciclomotore scarabeo, P.D., si scontrava con l’auto Lancia condotta dal proprietario N. A.. A bordo del ciclomotore era trasportato A. E.; il P. e il terzo trasportato riportavano lesioni.

Con citazione del 3 dicembre 1997 A.E. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma i conducenti antagonisti P. e N. e le rispettive assicurazioni RAS e MEIE Aurora e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimenti dei danni.

Si costituivano in giudizio le controparti; la RAS dapprima contumace si opponeva alla domanda attrice e proponeva domanda di rivalsa verso il P. suo assicurato e di regresso nei confronti dell’altro convenuto.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 25 ottobre 2000, accertava la responsabilità del P. nella misura dell’80% e del N. per il resto; condannava i convenuti in solido a risarcire A. (v: in dispositivo) oltre le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario; condannava in solido il N. e l’assicuratore MEIE a risarcire il P. ed alla metà delle spese di lite; dichiarava inammissibili le domande proposte dalla Ras e quelle del P. proposte contro la RAS. 3. Contro la decisione proponeva appello il P. in punto di accertamento del concorso di colpa e relative conseguenze risarcitorie; resistevano le controparti, restava contumace il N..

4. La Corte di appello di Roma,con sentenza del 19 gennaio 2005 così decideva: rigetta l’appello e condanna il P. alle spese del grado in favore delle controparti costituite.

5. Contro la decisione ricorre il P. sulla base di due motivi;

resiste la Ras con controricorso e memoria, il difensore di A. ha svolto difesa orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono così riassunti:

NEL PRIMO MOTIVO si deduce congiuntamente error in iudicando (per violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c.) e vizio della motivazione in punto di valutazione delle prove, che sarebbe avvenuta in modo non adeguato, essendo stati dichiarati non attendibili testimoni esterni e de visu sulla dinamica dello incidente.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando e contestuale vizio della motivazione in relazione alla norma di condotta di cui all’art. 145 C.d.S., vigente al tempo dei fatti.

In senso contrario si rileva come i due motivi presuppongono una ricostruzione del fatto storico diversa da quella correttamente compiuta dai giudici del merito, attraverso una analitica valutazione di tutte le prove (ff. 3 della motivazione), i quali hanno accertato,in concreto, la responsabilità prevalente del conducente del ciclomotore, che stava superando, portandosi contromano, una fila di veicoli fermi. Tale valutazione, in fatto, è congruamente motivata e si sottrae ad ogni censura sia in diritto che in punto di congrua motivazione.

Quanto alla istanza della Ras di rilevare un giudicato interno nei rapporti con il P., si osserva che essa è estranea all’oggetto della impugnazione ed alla materia del contendere.

Sussistono giusti motivi in relazione alla peculiarità del caso ed alla difficoltà nella ricostruzione della dinamica complessa, per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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