Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4207 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4207 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

sul ricorso 18528/2017 proposto da:
Agnoloni Alessandro, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Apricale n.31,

presso lo studio dell’avvocato Vitolo Massimo,

rappresentato e difeso dall’avvocato

Granata Elisabetta, giusta

procura in calce al ricorso;
-ricorrente –

contro
Forlin Valentina;
– intimata –

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Data pubblicazione: 21/02/2018

avverso la sentenza n. 15482/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso principale proposto
e

dal sig. Alessandro Agnoloni, con la sentenza n. 15482 del 2017 ha
enunciato il principio di diritto di cui in motivazione e ha condannato
in ricorrente al pagamento dei tre quarti delle spese della fase di
legittimità in favore della resistente.
2. Nel rendere la statuizione sopra riportata, la Corte, tuttavia, con il
provvedimento richiamato, non ha dato atto né nell’intestazione, né
nella motivazione che il signor Agnoloni aveva notificato e depositato
un controricorso al ricorso incidentale a sua volta proposto dalla
signora Valentina Forlin.
3. Il Presidente della sezione ha pertanto richiesto di iscrivere a ruolo
il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391
bis, 1° co., cod. proc. civile, non conta del 21 luglio 2017.
4. Osserva la Corte che per rimediare all’errore è ben possibile
adottare una «procedura officiosa di correzione di errore materiale di
cui all’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1,
lett. I), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla I. n.
,

197 del 2016» (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14919 del 2017).
W

5.11 ricorso è fondato, in quanto la sentenza n. 15482 del 2017 di
questa Corte non contiene la dicitura relativa all’esistenza del
controricorso al ricorso incidentale notificato dal signor Agnoloni,
errore in forma di omissione che deve essere corretto per
7

18/01/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

integrazione disponendo che, alle pagine 2 (intestazione) e 3 (fatti di
causa) (non anche nel dispositivo, dove non ha ragione di essere
richiamato) della sentenza in questione si deve leggere:
«Alessandro Agnoloni controricorrente al

ricorso incidentale

condizionato proposto dalla signora Valentina Forlin» (a p. 2,

«cui l’Agnoloni ha resistito con controricorso» (a p. 3, § 5 dei fatti di
causa, in fine).
PQM
Corregge per integrazione la sentenza n. 15482 del 2017 di questa
Corte, e dispone che, alle pagine 2 (intestazione) e 3 (fatti di causa)
della sentenza in questione, si legga:
«Alessandro Agnoloni controricorrente al

ricorso incidentale

condizionato proposto dalla signora Valentina Forlin» (a p. 2,
nell’intestazione del provvedimento);
«cui l’Agnoloni ha resistito con controricorso» (a p. 3, § 5 dei fatti di
causa, in fine).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 18 sezione civile
della Corte di cassazione, il 18 gennaio 2018.

nell’intestazione del provvedimento);

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