Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4207 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22046-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DENNIS ZANIOLO;

– ricorrente –

contro

CE.RO. E B.R. S.S. AGRICOLA, in persona delle

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI

PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

GIORGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 990/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2003, C.C. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 330/03, emesso dal Tribunale di Grosseto, che ingiungeva alla stessa di pagare a ” Ce.Ro. e B.R.” Società Semplice, l’importo di Euro 23.584,80, di cui alla fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS), oltre gli interessi moratori e spese del procedimento.

Il pagamento di suddetta somma veniva richiesto quale corrispettivo per il noleggio di alcune macchine agricole di proprietà della Soc. Semplice Ce.- B. da utilizzare per la raccolta di pomodori in campo.

Nell’atto di opposizione, la Corridori contestava la pretesa della creditrice, sostenendo la diversa natura del rapporto contrattuale, che qualificava non già come noleggio di attrezzature agricole bensì quale comodato d’uso gratuito, sulla base di consuetudini dei coltivatori della zona.

Il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 498/13 accoglieva l’opposizione proposta da C.C. e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo in oggetto, sull’assunto principale che la Soc. Semplice non poteva emettere la fattura n. (OMISSIS), avente ad oggetto attività di noleggio, in quanto la stessa all’epoca non aveva ancora dichiarato alla Camera di Commercio di Grosseto l’inizio di attività di noleggio avvenuto solo successivamente. Pertanto, condannava la Soc. Semplice ” Ce.Ro. e B.R.” al pagamento nei confronti della opponente della somma di Euro 11.195,86 relativa alla fattura n. 5 del 30 novembre 2002, oltre gli interessi e rigettando le ulteriori domande.

Avverso tale sentenza, la Soc. Semplice Ce. – B. proponeva appello.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 990 del 04 maggio 2017, riformava la pronuncia del Tribunale, condannando C.C. al pagamento nei confronti di ” Ce.Ro. e B.R. Soc. Semplice” della somma di Euro 21.510,00, oltre interessi legali e la metà delle spese dei due gradi di giudizio. La Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ha ritenuto che l’iscrizione della società nel registro delle imprese o la comunicazione circa il mutamento dell’oggetto sociale non incidessero sull’esistenza del rapporto di credito: invero, il diritto a percepire il compenso poteva escludersi solo nell’ipotesi di nullità del contratto stipulato ex art. 1418 c.c. ma non nel caso del noleggio di macchine agricole. Ha precisato che, l’iscrizione nel Registro delle imprese delle vicende oggetto di pubblicità non ha mai funzione costituiva per le società di persone, ma piuttosto efficacia notiziale e dichiarativa ex art. 2193 c.c. e/o efficacia normativa e cioè di selezione di un preciso regime patrimoniale per la s.n.c. ex art. 2297 c.c.. Inoltre, sul carattere commerciale dell’attività di noleggio e sulle conseguenze che questo eventualmente avrebbe potuto produrre sulla validità del contratto stipulato dalla Soc. Semplice, la Corte ha chiarito che le attività connesse ex art. 2135 c.c., comma 3″, (e pertanto diverse dalle attività agricoli principali) non esauriscono il novero delle attività agricole connesse enunciate dal comma 1, ma rappresentano le sole attività agricole connesse tipiche, cioè quelle per cui la connessione è presunta iure et de iure e non deve essere provata.

3. C.C. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo. Ce.Ro. e B.R. s.s. agricola” resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure, la parte ricorrente si duole “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della Violazione degli artt. 1325, 1571, 1803, 2697 e 2729”. La Corte d’appello di Firenze avrebbe erroneamente qualificato come contratto di locazione-noleggio di attrezzature agricole, il contratto orale oggetto del contenzioso, che invece sarebbe stato un comodato d’uso gratuito.

Denuncia quindi sia la violazione delle regole sull’onere della prova circa l’esistenza della fonte contrattuale dell’obbligazione, sia la violazione della norma sulla presunzione per avere ricavato la presunzione da un solo indizio.

5.1. La prima censura è inammissibile perchè attiene al giudizio di fatto (il giudice di merito ha ritenuto provata la circostanza dell’esistenza del contratto sulla base dell’utilizzo del macchinario e presumendone l’esistenza della previsione di corrispettivo).

E lo è anche in quanto mostra di non tener conto del fatto che l’interpretazione degli accordi tra le parti, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione, nella specie del tutto omessa, dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione illogica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sè (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo del contratto, nella parte in questione). Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice all’accordo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice dolersi, in sede di legittimità, del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, n. 10891 del 2016; Cass. 14695 del 2017).

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la erronea qualificazione del contratto, contestando la violazione di regole probatorie che avrebbero portato ad una erronea ricostruzione della volontà delle parti. Pertanto, il giudizio così richiesto è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo

5.2. La seconda censura con cui denuncia la violazione della norma sulla presunzione per avere ricavato la presunzione da un solo indizio è manifestamente infondata.

Infatti il giudice del merito può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (fra le tante Cass. 23152/18; Cass. 3276/2018). Nel caso di specie la Corte di Appello ha valutato rilevante il fatto che la signora Corridori avesse utilizzato i macchinari della Società Semplice nell’attività di raccolta dei pomodori.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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