Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 42069 del 30/12/2021
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2021, (ud. 15/12/2021, dep. 30/12/2021), n.42069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10266/2014 R.G. proposto da:
C.M.R., res. in Velletri (RM), rappresentata e difesa in
giudizio dall’avv. Alessandro Botti di Roma, come da procura in
atti, presso il quale è ivi el.dom.ta in Via Giuseppe Ferrari 4;
– parte ricorrente –
contro
Velletri Servizi spa, con sede legale in Velletri, in persona del
legale ra pp. nte;
– parte intimata –
e contro
Equitalia Sud spa, con sede legale in Roma, in persona del legale ra
pp. nte;
– parte intimata –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n.
403/6/13 del 12/12/13;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.21 dal
Consigliere Dott. Stalla Giacomo Maria;
udito il Procuratore Generale Dott. G. Locatelli che ha concluso per
il rigetto.
Fatto
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.
p. 1. C.M.R. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale il 16 giugno 2011, dall’agente per la riscossione, per ICI dal 2002-06, oltre sanzioni ed accessori.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la tardiva costituzione in primo grado di Velletri Servizi e di Equitalia sud (non effettuata entro 20 giorni prima dell’udienza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32) non implicava la decadenza dalla produzione in appello della documentazione attestante la regolare notificazione alla contribuente dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata;
– da tale documentazione emergeva in effetti che la notificazione in questione era regolarmente avvenuta il 15 gennaio 2009;
– in conseguenza della regolare notificazione dell’atto prodromico, inammissibile doveva ritenersi il ricorso proposto dalla C. avverso la cartella di pagamento per vizi propri non di quest’ultima ma dell’avviso di accertamento, mai precedentemente impugnato;
– regolare, infine, era la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Velletri Servizi spa ed Equitalia Sud spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Con ordinanza interlocutoria del 20 marzo 2019 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di verificare se la contribuente avesse “sollevato anche nei giudizi di merito la questione relativa all’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento per essere stato notificato ad un indirizzo diverso da quello risultante dal certificato storico”.
Effettuata l’acquisizione, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione che segue.
Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, dal momento che la mancata tempestiva costituzione della controparte in primo grado comportava decadenza dalla produzione dei documenti; né questa decadenza poteva venire sanata mediante la produzione in appello, essendo la facoltà di produrre nuovi documenti in sede di gravame limitata alla materia del contendere come già definitasi in primo grado. Illegittimamente, pertanto, la commissione tributaria regionale aveva ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento sulla base di documentazione inammissibilmente introdotta in giudizio.
p. 2.2 Il motivo è destituito di fondamento, atteso che – nella specialità del rito tributario – la tardiva produzione documentale in primo grado non preclude alla parte la produzione stessa in grado di appello, nell’osservanza delle forme e dei tempi previsti per quest’ultimo grado.
E’ costante l’indirizzo di legittimità secondo cui (Cass.n. 24398/16) “in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove lo stesso sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 deve ritenersi sanata”; e, inoltre, (Cass.n. 27774/17) che: “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”; si evince poi da Cass.n. 30537/17 che: “in tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2”.
Neppure ha fondamento la tesi della ricorrente secondo cui la produzione in appello avrebbe avuto riguardo, ampliando il contraddittorio, a domande od eccezioni nuove, dal momento che si trattava di documentazione comprovante la notificazione dell’atto prodromico alla cartella opposta e, quindi, attinente proprio all’eccezione opposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, dal momento che l’avviso di accertamento:
– era stato notificato direttamente dall’agente per la riscossione, senza ricorso ad ufficiale giudiziario o messo, il che doveva ritenersi consentito solo per l’ente impositore;
– non era stato comprovatamente notificato a mani della C., dal momento che la notifica era avvenuta per compiuta giacenza, in data 15 gennaio 2009, ad un indirizzo ((OMISSIS)) diverso dalla residenza della medesima, così come risultante dal certificato storico di residenza in atti (alleg. n. 3 al ricorso per cassazione).
p. 3.2 E’ fondato, con assorbimento della prima doglianza, il secondo profilo di censura così dedotto, risultando che la notifica venne tentata a nome della C. in (OMISSIS); vale a dire, ad un indirizzo che – dalle risultanze di causa – appare privo di qualsivoglia collegamento con la destinataria.
Dal certificato storico di residenza in atti, in particolare, non risulta che la C. abbia mai risieduto a tale indirizzo; né Velletri Servizi o Equitalia risultano aver mai fornito prova dell’esistenza in loco di qualche riferimento certo alla persona della C., in quanto lì domiciliata o dimorante di fatto.
Dalle risultanze del fascicolo d’ufficio, appositamente acquisito, emerge unicamente il frontespizio di una busta spedita da Velletri Servizi a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo, e recante timbro 15 gennaio 2009 di “compiuta giacenza al mittente”; difetta tuttavia sia, come detto, qualsiasi elemento di collegamento (anche di ordine fattuale) idoneo a superare l’elemento probatorio negativo costituito dal certificato anagrafico storico di residenza, sia la prova dell’effettivo perfezionamento della compiuta giacenza con l’attestazione delle operazioni effettuate dall’agente postale e la relata di avvenuto deposito del plico (così come di mancato ritiro).
Va dunque rilevato l’errore nel quale è incorsa la Commissione Tributaria Regionale nell’affermare apoditticamente la regolare notificazione dell’avviso di accertamento alla suddetta data del 15 gennaio 2009; va d’altra parte osservato che la C. aveva eccepito la mancata notificazione di questo avviso e la divergenza di recapito fin dal ricorso originario, per poi riproporre la stessa questione anche in appello.
In assenza di notificazione dell’atto prodromico, erroneamente il giudice regionale ha dunque ritenuto legittima la cartella di pagamento successivamente notificata.
Il ricorso va accolto sotto il profilo indicato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. – non essendo necessaria accertamenti in fatto – mediante accoglimento del ricorso originario della C..
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per ciascun grado, vengono poste a carico solidale delle intimate Velletri Servizi spa ed Equitalia Sud spa.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
– condanna le parti intimate Velletri Servizi spa ed Equitalia Sud spa, tra loro in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida, per compensi, in Euro 5600,00 quanto al giudizio di cassazione, Euro 3500,00 quanto al primo grado ed Euro 4000,00 quanto al secondo grado; il tutto oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021