Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4206 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11447/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS) in persona del ministro p.t., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

V.E.M. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato BALDONI FEDERICO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALLA Francesco giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3344/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 30/11/2004, depositata il

31/12/2004, R.G.N. 574/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato FEDERICO BALDONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno (OMISSIS) il decenne V.F., mentre si trovava nel cortile della scuola statale (OMISSIS), in ricreazione, cadeva mentre giocava con un compagno, a causa di uno “sgambetto” e riportava lesioni.

I genitori di F., V.E.M. e C. P., con citazione del 19 novembre 1998 convenivano dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero della istruzione, della Università e della ricerca scientifica (da ora breviter Ministero PI) ed agivano per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Ministero si costituiva e chiamava per la manleva la Assicuratrice Assitalia.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 novembre 2002 così decideva: accerta la responsabilità della P.A. scolastica e condanna il Ministero PI al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali (vedi amplius in dispositivo) e dichiara l’assicuratore obbligato a manlevare il Ministero assicurato.

3. La decisione era appellata dal Ministero che ne chiedeva la riforma; si costituiva l’assicuratore e chiedevano il rigetto dell’appello; resistevano i genitori del fanciullo chiedendo la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Milano con sentenza del 31 dicembre 2004 così decideva: rigetta l’appello e condanna il Ministero appellante a rifondere in solido agli appellati le spese del grado; nulla per le spese tra appellante e Assitalia.

5. Contro la decisione ricorre il Ministero sulla base di due motivi;

resistono i V. con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del Ministero non merita accoglimento.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando (in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 2048 c.c., comma 2) per non avere il giudice di appello considerato che nella fattispecie si era verificato un caso fortuito e imprevedibile.

In sede agomentativa si proponeva una diversa ricostruzione dei fatti lesivi.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punti decisivi con particolare riferimento alla condotta negligente dell’insegnante ed all’accertamento del nesso causale tra la caduta e la omissione.

Ad entrambe le censure ha già risposto correttamente ed esaurientemente la Corte di appello rilevando:

a. che esisteva nel caso di specie (bambini che giocano in un cortile nell’ora di ricreazione) un obbligo di vigilanza particolarmente intenso, ai sensi dell’art. 2048 c.c., essendo prevedibili azioni impulsive ed aggressive dei giovanetti) (cfr. Cass. 26 giugno 1998 n. 6331 e Cass. 4 febbraio 2005 n. 2272);

b. che l’amministrazione, per liberarsi della responsabilità, aveva l’onere di provare che il personale addetto alla vigilanza non era stato posto nelle condizioni opportune per impedire l’evento;

c. che il fatto dannoso, nella sua causalità era riferibile alla condotta lesiva di un soggetto che ricadeva sotto la garanzia di una pronta ed efficiente vigilanza;

d. che l’imputabilità soggettiva si pone in relazione alla presunzione di negligente adempimento (ff. 7 ed 8 della motivazione).

Tali puntualizzazioni non risultano colpite dalle censure sopra indicate, e la motivazione analitica in relazione agli elementi di prova raccolti, appare corretta in punto di diritto, sia per la ricostruzione del fatto dannoso sia per la sua sussunzione sotto la regola iuris applicata ed è inoltre congruamente motivata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente in favore dei resistenti, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero della istruzione, della università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro, a rifondere ai resistenti V.E.M. e C.P. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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