Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4206 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4206 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 14354 — 2008 R.G. proposto da:
CIRILLO ALFONSO — CRLLNS33M15B076L, rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avvocato Luigi Di Lallo, unitamente al quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via Pandosia, n. 20a, presso lo studio dell’avvocato
Caterina De Felice.
RICORREN’FL
contro
CIRILLO PASQUALE — CRLPQL43M10B076K, rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso, dall’avvocato Mario Cretella, unitamente al quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Fusinieri, n. 48, presso lo studio del dott. Luca.
Armenante.
CONTRORICORRENTE
e
SANGIOVANNI LEONARDO

Data pubblicazione: 21/02/2014

09.

IN

O

e
SICIGNANO LUIGIA
IN’I – IMATA
Avverso la sentenza n. 813 dei 12.7/29.11.2007 della corte d’appello di Salerno.

dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Luigi Di Lallo per il ricorrente.
Udito l’avvocato Mario Cretella per il controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonietta
Carestia, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6.10.2000 Pasquale Cirillo citava a comparire innanzi al
tribunale di Nocera Inferiore Alfonso Cirillo, Leonardo Sangiovanni e Luigia Sieignano.
Chiedeva che il convenuto Alfonso Cirillo fosse condannato ad eliminare ovvero a
chiudere un varco che aveva lasciato aperto nel cordolo dallo stesso convenuto realizzato nel
settembre del 1999, lungo il confine nord della strada interpoderale ricadente nella proprietà
di egli attore e di Leonardo Sangiovanni, strada gravata da servitù di passaggio in favore della
sola Luigia Sangiovanni; il tutto previo accertamento e declaratoria di insussistenza di
qualsivoglia diritto di servitù o di comunione in favore del medesimo Alfonso Cirillo e con il
favore delle spese da liquidarsi soltanto a carico di tal ultimo convenuto, giacché Leonardo
Sangiovanni e Luigia Sicignano erano stati evocati in giudizio ai soli fini dell’integrità del
contraddittorio.
Si costituiva unicamente Alfonso Cirillo.

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 9 gennaio 2014 dal consigliere

Chiedeva il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale instava per il
regolamento dei confini ed, in via gradata, per la dichiarazione in suo favore di usucapione
della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo sulla strada interpoderale di cui
all’avverso libello e lungo l’intero tratto a confine con la sua proprietà.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale all’uopo invocata, disposta ed espletata

rilievo per cui la strada interpoderale era, alla stregua delle risultanze catastali. posta per circa
67 mq nella proprietà di Alfonso Cirillo, rigettava la domanda di parte attrice ed accoglie\ a la
riconvenzionale volta a conseguire il regolamento dei confini; condannava altresì [attore al
pagamento delle spese di lite.
Interponeva appello Pasquale Cirillo, instando per la riforma della gravata sentenza e
l’accoglimento della domanda spiegata in prime cure.
Si doleva, essenzialmente, giacché il giudice di prima istanza aveva statuito sulla scorta
delle risultanze delle mappe catastali, laddove, viceversa, le risultanze dei titoli «acquisto.
giammai contestati, avrebbero giustificato ben altri esiti.
Si costituiva Alfonso Cirillo; domandava il rigetto dell’avverso gravame ed, in via
incidentale subordinata, la dichiarazione di usucapione in suo favore della servitù di passaggio
a piedi e con ogni mezzo lungo la strada interpoderale.
Non si costituivano Leonardo Sangiovanni e Luigia Sicignano, sì che ne veniva dichiarata
la contumacia.
Con sentenza n. 813 dei 12.7/29.11.2007 della corte d’appello di Salerno così statuiva: “in
accoglimento dell’appello proposto da Cirillo Pasquale… nei confronti di Cirillo Alfons°,
Sicignano Luigia e Sangiovanni Leonardo… dichiara che Cirillo Alfonso non è titolare di
diritto di servitù di passaggio sulla strada tracciata a nord nella proprietà di Sangiovanni
Leonardo e Cirillo Pasquale, meglio descritta nell’atto introduttivo con condanna di Odilo

kk

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consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 403 del 2004 il tribunale adito. sulla scorta del

Alfonso all’immediata chiusura del varco praticato sul muro di confine. Rigetta l’appello
incidentale proposto da Cirillo Alfonso e la proposta riconvenzionale. Condanna Cirillo
Alfonso al pagamento delle spese del doppio grado…” (così sentenza d’appello. pag. 1(ì).
In particolare, dato atto previamente che “l’art. 950 c.c. consente al Giudice di ricorrere al
sistema di accertamento mediante mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta

pag. 6), sicché non può si può prescindere dai titoli d’acquisto, evidenziava che “con atto di
donazione e coeva divisione Cirillo Giuseppe donava ai figli Antonio, Carmine, Alfonso.
Felicia, Maria, Pasquale, Rosa, Nunziata e Vincenzo i suoi beni” (così sentenza d’appello.

pag. 6), che “dalla lettura del complesso atto si evince che la strada oggetto di causa, di tre
metri di larghezza tracciata all’interno della proprietà di Sangiovanni Leonardo e Cirillo
Pasquale fu oggetto di servitù esclusivamente a favore di Cirillo Pasquale e Siciunano Luisa”

(così sentenza d’appello, pag. 7) , che “pertanto… nessun diritto fu costituito a t’avore di
Cirillo Alfonso…” (così sentenza d’appello, pag. 7), che “la convenzione con la quale si attua
direttamente lo scioglimento di una comunione…, integra una transazione in senso proprio
che.., si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e
produce effetti… novativi” (così sentenza d’appello, pag. 7), che “Cirillo Alfonso, che si
immise regolarmente nel possesso dei beni, senza giammai formulare ipotesi rescissorie. non
aveva certo titolo a formulare azione di regolamento di confini al di fuori del detto dato
convenzionale” (così sentenza d’appello, pagg. 7 – 8. ), che, limitatamente all’invocato
accertamento dell’acquisto per usucapione delle servitù di passaggio, “l’unico atto effettivo di
possesso può dirsi realizzato solo con la esecuzione del varco di accesso, avvenuta solo nel
1999 e quindi in periodo non utile” (così sentenza d’appello, pag. 9), che “il fondo di Cirillo
Pasquale era condotto in fitto da terzi e… risulta dagli atti che costui almeno fino al 1994

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mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo” (così sentenza d’appello,

i.
viveva.., a Latina…; e tali elementi inducono certamente perplessità in ordine al requisito del
possesso non clandestino richiesto dalla legge” (così sentenza d’appello, pag. 9).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Alfonso Cirillo, chiedendone, sulla scorta di
due motivi, la cassazione; ha chiesto che questa Corte, “in particolare: confermi la sentenza dì
1° grado in via principale cassando senza rinvio la sentenza di appello, in via gradata dichiari

appello con rinvio ad altro Giudice competente. Il tutto con il favore delle spese diritti e
onorari di tutti i gradi di giudizio” (così ricorso, pagg. 7— 8).
Pasquale Cirillo ha depositato controricorso; conclude per il rigetto dell’avverso ricorso.
con il favore delle spese del giudizio di legittimità, da attribuirsi al difensore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1° co.. n. 5), c.p.c. il vizio
di difetto e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 950 c.c..
All’uopo adduce che “il CTU ha accertato in maniera inequivocabile che la carraia
attualmente ricade per 67 mq nel fondo di proprietà di Cirillo Alfonso. mentre dagli atti di
provenienza non vi doveva ricadere” (così ricorso, pag. 3); che “ciò sta a significare
esclusivamente che negli anni successivi alla divisione la stradina abbia subito delle
modifiche tali da comportare uno spostamento — sconfinamento nella proprietà di Cirillo
Alfonso” (così ricorso, pagg. 3 – 4); che, inoltre, alcuna prova era stata fornita da Pasquale
Cirillo, al riguardo senz’altro onerato, onde dimostrare che lo spostamento — sconfinamento
della carraia era avvenuto prima dell’atto di donazione – divisione del 18.10.1973.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1 0 co., n. 5), e.p.c., il
vizio di difetto e contraddittoria motivazione ed, ai sensi dell’art. 360, 1° co.. n. 3), c.p.c., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c..

che il ricorrente Cirillo Alfonso ha usucapito il diritto di passaggio, cassando la sentenza di

All’uopo, in ordine all’invocato accertamento dell’acquisto da parte sua per usucapione
della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo sulla strada interpoderale, adduce che – i
testi escussi, coniugi di proprietari di fondi limitrofi, hanno concordemente dichiarato che da
oltre 20 anni il Cirillo Alfonso è passato sulla carraia liberamente per immettersi nel suo
fondo senza che alcun rilievo sia stato mai mosso, e che il transito era ben noto a tutti

(cosi

possibile al fondo del Cirillo Alfonso in quanto detto fondo era sottoposto alla strada
principale per oltre un metro” (così ricorso, pag. 6); che “tale circostanza conferma che sin
dalla divisione il ricorrente si è servito della carraia de qua per accedere al suo fondo. perché
in mancanza non era possibile accedere al suo fondo a piedi o con mezzi” (così ricorso, pag.
6).
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
E’ indubitabile, in tema di regolamento di confini, che l’art. 950 c.c. consente al giudice di
ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali solo in caso di obiettiva e
assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo, in quanto in tale
materia le mappe catastali costituiscono solo un elemento probatorio di carattere sussidiario.
Pertanto quando gli altri elementi probatori permettono l’individuazione del confine reale. tali
elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento ad esse deve ritenersi
non necessario (cfr., tra le altre, Cass. 15.4.1982, n. 2265, e, più di recente, Cass. 29.12.2009.
n. 27521; cfr., ancora, Cass. 16.5.1981, n. 3222, secondo cui i criteri di tolleranza catastale
non trovano applicazione nel caso in cui l’elemento di prova primario è rappresentato dal
tipo di frazionamento allegato ai contratti che, quale elemento interpretativo della volontà
negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i
.

ffindi e prevale sul diffirme dato catastale).

ricorso, pag. 6); che “i testi hanno dichiarato, altresì, che la carraia era l’unico accesso

tt.
In particolare si è esplicitato che il principio per cui le risultanze catastale hanno valenza
probatoria del tutto sussidiaria, risulta senz’altro violato nel caso in cui il giudice iOncii la
propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. basata, a
sua volta, esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali. in
guisa da considerare queste ultime prevalenti sulle prove testimoniali richieste dalle parti

Nei termini esposti l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il dictum di seconde cure
sarebbe viziato, giacché “il CUI ha accertato in maniera inequivocabile che la carraia
attualmente ricade…”, in precedenza testualmente riferito, non merita seguito alcuno.
Invero, siccome posto in risalto dalla corte salernitana, la decisione di prime cure era
ancorata alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, consulenza che, a sua volta. “si
riferiva esclusivamente ai dati catastali” (così sentenza d’appello, pag. 6).
E’ evidente, al contempo, che il presunto “spostamento — sconfinamento” della carraia
nella proprietà del ricorrente, asseritamente verificatosi negli anni successivi alla stipula
dell’atto di divisione — donazione a rogito notar Oliva, è ipotizzabile solo se ed in quanto si
assumano — ben vero erroneamente – a parametro di riferimento ai fini della determinazione
del confine le mappe catastali.
La corte territoriale, viceversa, ha acclarato e dato atto che dalla lettura del rogito Oliva si
desume che la strada de qua agitur, di tre metri di larghezza, è tracciata all’interno della
proprietà di Leonardo Sangiovanni e di Pasquale Cirillo.
li secondo motivo di ricorso è a doppio titolo inammissibile.
E’ fuor di dubbio innanzitutto che i motivi sulla cui scorta si sollecita la cassazione della
sentenza impugnata, devono connotarsi alla stregua dei requisiti della specificità, completezza
e riferibilità alla decisione censurata (cfr., tra le altre, Cass. 17.7.2007, n. 15952).
In tal guisa il motivo de quo agitur non risulta correlato alla rafia decidendi.
41.

/(A,L

‘a.s.s. 4.8.1990, n. 7873).

Difatti il giudice di seconde cure non ha propriamente disconosciuto quanto ri ferito dai
testi Lucia Palmieri e Maria De Rosa (alle cui dichiarazioni, appunto, risulta agganciato il
secondo motivo di impugnazione), ossia che il ricorrente fosse solito raggiungere il proprio
fondo, procedendo a piedi o con mezzi meccanici lungo la strada interpoderale per cui è
controversia.

valenza concludente, “considerata la sua posizione di confinante e nel contempo di fratello del
titolare del diritto” (così sentenza d’appello, pag. 8. Al riguardo cfr. Cass. 27.4.2006, n. 9661.
secondo cui, al fine di stabilire se la relazione di „fatto con il bene costituisca una SillIULTiOne
di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi.
come tale inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c., a findare la domanda di usucapione. la
circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata oli non
modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento) premunivo per
escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i
rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di
società, in fOrza di un apprezzamento di .fatto demandato al giudice di merito).
E’ fuor di dubbio, d’altro canto, che il ricorrente sollecita col motivo de quo la mera
“rilettura” del materiale probatorio già vagliato in sede di merito.
Il che non può non dar luogo – appunto — ad un’ulteriore ragione d’inammissibilità
Cass. 26.3.2010, n. 7394, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con
il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360
n. 5 c.p.c., qualora esso prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati
acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionali/ti di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei . tatti. attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso . formativo di tale convincimento

8

opinato, piuttosto e correttamente, nel senso che tale risultanza istruttoria fosse priva di

rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si
risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convinciniend
del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova prokillliChl
sul Mio, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione).
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese limitatamente agli intimati Luigia
Sicignano e Leonardo Sangiovanni.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare all’avvocato Mario
Cretella, difensore anticipatario del controricorrente, la somma di curo 2.200,00, di cui curo
200,00 per esborsi; nulla per le spese limitatamente agli intimati Luigia Sicignano e Leonardo
Sangiovanni.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

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