Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4206 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33244/2018 R.G. proposto da:

Talete S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Di Pietro

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Livio

Andronico, n. 25;

– ricorrente –

contro

A.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Pistilli, con domicilio eletto in Roma, via Nazario Sauro, n. 16,

presso lo studio dell’Avv. Stefania Reho;

– controricorrente –

e contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Ciotola, con

domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27, presso gli

uffici dell’avvocatura dell’ente;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 603 /2018, depositata

il 12 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile, poichè tardivo, il gravame interposto dalla Talete S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città che l’aveva condannata al pagamento in favore di A.M.G. dell’importo di Euro 2.410, oltre che al rimborso delle spese di lite, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla fornitura di acqua non potabile, rigettando la domanda di manleva formulata dalla società convenuta nei confronti della Regione Lazio.

Ha infatti rilevato che l’appello è stato proposto, in data 13/12/2016, dopo la scadenza del termine lungo per impugnare di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., da farsi nella specie decorrere dal 4/5/2016, data indicata nel timbro apposto in calce alla sentenza di primo grado riportante la dicitura “depositato” con la sottoscrizione del cancelliere, e non da quella successiva del 6/6/2016, risultante dal timbro pure ivi apposto, privo di indicazione della sua provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, riportante la scritta “fatti avvisi alle parti”.

Al riguardo ha osservato che la documentazione prodotta dall’appellante – dalla quale “risulterebbe che la data di pubblicazione della sentenza coincida con quella di avviso alle parti riportata in calce al provvedimento e che quindi sia successiva a quella di deposito” – “avrebbe avuto rilevanza… solo nel caso in cui la sentenza appellata avesse scisso temporalmente l’evento della pubblicazione da quello del deposito. Tale scissione, tuttavia, non si verifica allorquando si è in presenza di due timbri dei quali il primo certifica la data di deposito della sentenza definitiva ed il secondo attesta unicamente l’avvenuta comunicazione alle parti. Il Giudice, infatti, potrebbe rilevare una violazione delle norme del codice di procedura civile soltanto qualora in calce alla sentenza siano apposti timbri certificanti date differenti per “deposito” e “pubblicazione” della stessa, ed in questo caso, e solo in questo, sarebbe tenuto ad indagare sul momento di effettiva conoscibilità delle parti, valutando anche ogni altro tipo di documentazione, diversa dalla sentenza, che possa aiutare nella soluzione della controversia sull’effettiva conoscibilità del provvedimento finale del giudizio.

“Nel caso di specie, invece, la circostanza che l’avviso alle parti sia stato fatto in una data successiva al deposito, non genera alcuna patologia del sistema processuale e rende, di per sè, la sentenza idonea a produrre tutti gli effetti giuridici in ossequio a quanto previsto dall’art. 133 c.p.c.”.

2. Avverso tale sentenza Talete S.p.A. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi, cui resistono le intimate, depositando controricorsi.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115 e 133 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c., rilevando che:

– l’appellata A. non aveva eccepito la tardività dell’appello, limitandosi a contestare nel merito i motivi di gravame;

– essa appellante aveva eccepito, a verbale, come in data 4/5/2016 fosse stata semplicemente depositata la minuta della sentenza e non già il provvedimento nella stesura definitiva (e sul punto il Tribunale non aveva dato termini per note, con violazione del diritto di difesa, allorquando sarebbe stato opportuno un dibattito);

– ciò risulta dal biglietto di cancelleria e dal certificato rilasciato dall’Ufficio del Giudice di pace di Viterbo.

Richiamato inoltre uno stralcio dell’arresto di Cass. Sez. U. 22/09/2016, n. 18569, secondo il quale, in breve, occorre aver riguardo, onde accertare la data di deposito in cancelleria della sentenza, all’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, deduce che “nel caso di specie è indubbio, stante la sopra ricordata certificazione, che la data in cui il procedimento di pubblicazione si è completato con l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta Cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, è (quella del) 6/6/2016”.

Soggiunge che il Tribunale ha peraltro ulteriormente errato nell’affermare che l’atto d’appello è stato notificato il 13/12/2016, essendo detta notifica invece avvenuta in data 6/12/2016.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa, omesso contraddittorio e termini a difesa in ordine a questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d’ufficio”.

Lamenta che il Tribunale ha deciso in base a questione rilevata d’ufficio senza previamente assegnare alle parti il termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni su di essa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115,116 e 133 c.p.c., dell’art. 2712 c.c., del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), art. 23, comma 2 e art. 23 – quater.

Sostiene che, non avendo gli appellati sollevato alcuna eccezione in ordine alla tempestività dell’atto d’appello, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato il fatto che il procedimento di pubblicazione si è completato solo il 6/6/2016, con l’inserimento della sentenza oggetto di deposito nell’elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con l’assegnazione del numero identificativo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in tesi rappresentato dall’inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria non alla data del 4/5/2016 ma in quella del 6/6/2016.

5. Il primo e il quarto motivo, congiuntamente esaminabili poichè afferenti in sostanza alla medesima doglianza, ancorchè dedotta secondo diverse prospettive censorie, sono manifestamente infondati.

5.1. Il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza si appalesa inconferente dal momento che, come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie si è in presenza di un’unica data, quella di deposito della sentenza, attestata in sentenza e fidefaciente fino a querela di falso.

Occorre invero rimarcare che il principio affermato dall’arresto più volte richiamato in ricorso di Cass. Sez. U. n. 18569 del 2016, viene in rilievo solo nella “sciagurata” ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di “deposito” della sentenza, l’altra di “pubblicazione”.

Univoco in tal senso il dictum del Supremo Consesso che, in motivazione, dopo aver evidenziato in premessa che “le ripetute pronunce sulla questione riguardano tutte ipotesi in cui in calce alla sentenza sono state apposte dal cancelliere due date (individuate rispettivamente come di deposito e di pubblicazione)” (pag. 3 della sentenza), evidenzia esplicitamente che “se… l’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è “venuta ad esistenza” in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza, l’apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza..” (par. 4 della motivazione, pag. 14, enfasi aggiunta).

Di tale limitato ambito applicativo vi è infine chiara indicazione anche nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, evidenziandosi in esso che l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”.

Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico.

Tantomeno poi ovviamente può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie verificatasi fra data di deposito/pubblicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti (sia pure nella specie oltre il termine previsto dei cinque giorni).

5.2. Il rilievo censorio che dovrebbe assegnarsi alla circostanza che l’appellata nulla aveva eccepito in ordine alla tempestività dell’appello è nell’ambito del primo motivo solo accennato ma non illustrato; esso verrà comunque ripreso con il terzo motivo, al cui esame pertanto si rimanda.

5.3. Anche la mancata concessione di termine per note sulla questione è rilievo solo accennato nell’ambito del primo motivo, ma poi ripreso con il secondo, al cui esame pertanto può rinviarsi.

5.4. E’ irrilevante, infine, l’errore in cui il giudice d’appello sarebbe incorso nella indicazione della data di notifica dell’atto d’appello: anche quella asseritamente corretta del 6/12/2016 si collocherebbe infatti al di là del termine lungo per impugnare che, in quanto decorrente dalla suddetta data di deposito del 4/5/2016, è da considerarsi venuto a scadere, considerata la sospensione per il periodo feriale, in data 5/12/2016 (scadenza ricadente di lunedì, giorno feriale, e non soggetta pertanto ad alcuna proroga).

6. Il secondo motivo è infondato.

Non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), trattandosi di decisione fondata su questione di diritto e di natura processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio.

In proposito questa Corte ha già più volte chiarito che la “questione” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della previa sottoposizione alle parti del rilievo d’ufficio è solo quella “di fatto”, oppure “mista di fatto e diritto” (cfr. ad es. Cass. 23/05/2014, n. 11453), in quanto il rilievo d’ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (cosiddette “della terza via” o “a sorpresa”), posto che sulle questioni di diritto le parti sono ex ante facultate – sulla base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell’ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti – al più ampio esercizio del contraddittorio; nè, rispetto a questioni relative alla sussunzione di una fattispecie sotto l’una o l’altra norma, o a una norma interpretata in un senso o nell’altro, è possibile che sia dato alle parti modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie.

E nell’ambito delle questioni di diritto, le quali per loro natura non debbono essere sottoposte al previo contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le questioni processuali (Cass. 30/04/2011, n. 9591; 22/02/2016, n. 3432; contra, isolata a quanto consta, Cass. 31/01/2017, n. 2340); ciò che del resto è coerente con l’ampio spettro di controllo che l’ordinamento prevede per gli errores in procedendo, per i quali non solo è possibile il ricorso per cassazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ma addirittura la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale, avendo accesso alla documentazione di lite (v., in termini, Cass. 16/10/2017, n. 24312).

7. E’ altresì infondato il terzo motivo.

Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (ex aliis Cass. Sez. U. 05/04/2005, n. 6983; Cass. 05/06/2015, n. 11666; 11/11/2009, n. 23907).

8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dell’Avv. Massimo Pistilli, difensore della controricorrente A., che ne ha fatto richiesta.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; distratte, quelle relative alla difesa della controricorrente A., in favore del procuratore antistatario, Avv. Massimo Pistilli.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA