Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4205 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29643-2006 proposto da:

H.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PICHLER MICHAEL, giusta procura speciale del dott. Notaio BOHMER,

12/10/2006 n. 1712/2006;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2006 del TRIBUNALE di BOLZANO, emessa il

13/04/2006, depositata il 29/04/2006, r.g.n. 1034/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

H.L. conveniva dinanzi al Giudice di Pace la Provincia Autonoma di Bolzano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura investita da massi staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante la strada che lui stava percorrendo.

La convenuta chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità esclusiva o concorrente dell’attore.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attrice condannando la convenuta al risarcimento del danno.

Proponeva appello la Provincia Autonoma di Bolzano.

L’attore chiedeva il rigetto del gravame.

Il Tribunale, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva la domanda promossa da H.L. nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.

Proponeva ricorso per cassazione H.L. con due motivi.

Resisteva la Provincia autonoma di Bolzano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo si articola in due censure.

Con una prima censura il ricorrente denuncia che il Tribunale di Bolzano ha accolto l’appello proposto dalla convenuta Provincia in virtù di un fatto non risultante dagli atti di causa e comunque inesistente: il fatto cioè che i massi si siano staccati a distanza dalla sede stradale, da una parte della ripa la cui manutenzione non toccava alla Provincia.

La censura è inammissibile.

Il travisamento dei fatti, da parte del giudice di appello non può infatti costituire motivo di ricorso per Cassazione poichè, risolvendosi nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass., 9.1.2007, n. 213).

Con altra censura parte ricorrente denuncia che il giudice di merito ha fondato la sua decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in giudizio dalle parti, ossia su fatti estranei alla materia del contendere, mentre avrebbe dovuto circoscrivere la propria decisione entro i limiti dei fatti originariamente prospettati dalle parti stesse.

Neanche tale censura non può essere accolta.

La dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non determina infatti un vizio della sentenza per violazione di legge (art. 360, n. 3) nè per difetto di motivazione (art. 360, n. 5). Semmai, ove la detta censura fosse fondata, la sentenza sarebbe nulla ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 epe in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che la non appartenenza della zona alla sfera di vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano costituisce un giudizio di fatto, privo di ogni riscontro sul piano delle risultanze processuali e che la sentenza è erroneamente motivata proprio perchè tale circostanza, non risultante dagli atti, è l’unico argomento sul quale essa si fonda.

Il motivo è inammissibile perchè la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

(Cass., 3.8.2007, n. 17057).

Si deve altresì osservare che la asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., relativo al principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, non determina un vizio della sentenza per difetto di motivazione (art. 360, n. 5), bensì un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In ogni caso la motivazione de qua è congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Si deve infine osservare che entrambe le circostanze censurate nel ricorso attengono ad apprezzamenti di fatto dei giudici di merito che, proprio in quanto congruamente motivati, non appaiono censurabili in sede di legittimità.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, mentre, tenuto conto della particolarità della fattispecie, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le pese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA