Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4205 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 28676-2019 proposto da:

E.G., rappresentata e difesa dall’avv.to DOMENICO RUSSO,

con studio in Benevento, via F.lli Abbabbo 3/D,

(avvdomenicorusso.pec.it) giusta procura speciale in atti, ed

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 6529/2019, depositata

il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.G., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lei opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente aveva narrato di essere stata costretta a lasciare il proprio paese in quanto versava in gravi difficoltà economiche ed il marito, militare, si trovava nel Nord del paese, spesso teatro di attacchi terroristici. Dopo averlo raggiunto con la prole, la caserma in cui alloggiavano era stata bombardata, ragione per cui era dovuta tornare indietro, affrontando un viaggio in cui era morta una figlia. Successivamente nel tentativo di raggiungere nuovamente il marito in un altro sito militare, era stata rapita e sottoposta ad atroci violenze, fino a quando, dopo un lungo viaggio caratterizzato da aggressioni e violenze, era giunta in Libia dove, prima di imbarcarsi per l’Italia, era stata imprigionata subendo un trattamento disumano e degradante.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: lamenta che era stato violato il paradigma prescritto per la valutazione della sua credibilità.

2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè dell’art. 19 T.U.I. in relazione agli artt. 2 e 117 Cost.

Lamenta che non era stata consideratala la vulnerabilità causata dalle violenze subite nei paesi di transito.

3. Con il terzo, quarto e quinto motivo, parzialmente sovrapponibili, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI, della convenzione sulla eliminazione del forme di discriminazione contro le donne (OMISSIS) 1979 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del legi

n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed art. 11 e dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e degli artt. 10,32,117 Cost.

3.1. Lamenta, in sintesi, che non erano state considerate le circostanze narrate ai fini della individuazione di una grave vulnerabilità derivante sia dal trattamento disumano che aveva subito in patria, sia dalle violenze reiterate subite nel paese di transito, circostanze queste che erano del tutto prive di un accertamento fondato e riferito a fonti informative aggiornate sulle condizioni del paese di origine.

4. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi.

4.1. Essi sono fondati, per quanto di ragione.

4.2. Al riguardo, risulta preliminare l’esame della censura riferita alla valutazione della credibilità della narrazione che, in thesi, avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

4.3. Si osserva, infatti, che rispetto alle vicende dedotte relative alla permanenza della ricorrente nel proprio paese, caratterizzata da plurimi eventi e da viaggi avventurosi, la prima censura si scontra con il limite del giudizio di legittimità rispetto alle valutazioni dei fatti compiuta dal giudice di merito: non sfugge al Collegio che, rispetto al tempo trascorso in (OMISSIS), il Tribunale ha reso una motivazione che risulta insindacabile, in quanto le contraddizioni del racconto evidenziate si fondano su una visione complessiva di esso e rispettano, in modo sufficiente, il paradigma valutativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

4.4. Risulta invece inosservante della norma testè richiamata la valutazione del periodo relativo al viaggio affrontato dalla (OMISSIS) alla Libia, in relazione al quale la ricorrente ha denunciato di aver subito plurime violenze: rispetto a tale narrazione, il Tribunale si è trincerato dietro una definizione di “inverosimiglianza”, limitandosi a considerarla “cronologicamente astratta”; e, ancora, risulta viziata la decisione relativa al periodo trascorso in Libia, ritenuto irrilevante perchè “limitato a pochi giorni”.

4.5. Il Tribunale, infatti, aderendo alla valutazione della Commissione territoriale in punto di credibilità, ha affermato, in modo assertivo, che il racconto della ricorrente era confuso oltre che illogico su alcuni eventi: inoltre, ha svalutato del tutto la narrazione relativa alle violenze subite in Libia, (cfr. pag. 3 del decreto), ma non ha indicato affatto quali fossero le oggettive ed intrinseche contraddizioni che caratterizzavano il racconto rispetto a quel periodo, in relazione al quale, dunque, la censura è fondata.

4.6. La motivazione, infatti, rispetto al viaggio dalla (OMISSIS) in Libia ed alla permanenza in tale ultimo paese prima dell’imbarco per l’Italia, risulta inosservante del paradigma predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 essendo, pertanto, fondato il vizio di violazione di legge.

4.7. Il racconto, infatti, non è stato valutato in modo complessivo ed, in particolare, parte da un presupposto che risulta contrastante con le emergenze della narrazione: la durata del periodo trascorso in Libia, infatti, è stata limitata a pochi giorni dal Tribunale che, per tale ragione, ha ritenuto tale esperienza “irrilevante” (cfr. pag. 3, secondo cpv del provvedimento impugnato), laddove nel verbale dell’audizione resa dinanzi alla Commissione Territoriale è stata riferita dalla ricorrente una detenzione “di tanti mesi” (cfr. pag. 6, terz’ultimo cpv del ricorso).

4.8. La decisione in parte qua contrasta, dunque, con quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 che impone il dovere di cooperazione istruttoria anche rispetto ai fatti accaduti nei paesi di transito.

5. Ma anche gli altri motivi, strettamente connessi con il primo, sono fondati.

5.1. L’accoglimento della prima censura ridonda, infatti, sulla decisione in materia di protezione umanitaria.

La Corte territoriale, infatti, non ha affatto considerato gli aspetti di vulnerabilità dedotta che il periodo trascorso nel paese di transito ha contribuito a determinare (cfr. al riguardo Cass. 1104/2020 in punto di “comparazione attenuata”); non ha affatto acquisito C.O.I. aggiornate sulle condizioni di violenza che subiscono le donne nel paese di origine e, dunque, non ha valutato4 la condizione del paese di rimpatrio in relazione alla tutela dei diritti fondamentali, con riferimento al nucleo minimo insopprimibile della dignità umana.

6. Il decreto, pertanto, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

a. “nei giudizi di protezione internazionale, la valutazione della credibilità del racconto è governata dalle prescrizioni del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 che dispone che: “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile: il giudice di merito, a seguito di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, deve dare conto del percorso argomentativo seguito per escludere la credibilità del racconto in quanto, in caso contrario, la decisione risulta inosservate della norma sopra richiamata.”;

b. “a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione e specificamente richiamate; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.

c. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi ed i documenti necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

d. “il giudice del merito non può omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte in materia di protezione umanitaria, in quanto, in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, può incorrere nel vizio di violazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 che impone l’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria per tutte le domande di protezione internazionale”. e. “Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perchè determinatasi durante la permanenza nel Paese di transito”.

7. Il Tribunale di rinvio dovrà, altresì, decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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