Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4205 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9777/2014 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 11,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIACOMO MIGLIACCIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, dott. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 18, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.M., UNIPOL SAI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4525/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato GIACOMO MIGLIACCIO;

udito l’Avvocato RICCARDO DE FLORIO LA ROCCA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, il coniuge A.M. e la Fondiaria SAI s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti in un incidente stradale nel quale viaggiava come trasportata a bordo dell’auto condotta dal marito. Sostenne che, mentre questi stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, la vettura era stata urtata con violenza da un’altra automobile.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, mentre l’ A. rimase contumace.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 dicembre 2013, ha rigettato l’appello ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di gravame.

Ha innanzitutto osservato la Corte territoriale che nella specie era pacifico che la S. viaggiava a bordo dell’auto condotta dal marito e che aveva per questo riportato lesioni personali. Richiamati, poi, i principi in tema di obbligazione solidale, la Corte d’appello ha osservato che la domanda doveva essere comunque respinta, perchè l’appellante aveva rivolto la domanda risarcitoria nei confronti del vettore “pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa”, poichè nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa era da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo.

Da ciò conseguiva che non poteva trovare applicazione l’art. 2055 c.c..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso S.C. con atto affidato ad un motivo.

Resiste l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

A.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1681, 2054, 2055 e 2697 c.c..

Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che nella ricostruzione del sinistro l’ A. sarebbe stato considerato non responsabile dello stesso, perchè “è evidente che la domanda di condanna al risarcimento dei danni contiene in sè la domanda di accertamento della responsabilità (quanto meno concorrente ex artt. 2054 e 2055 c.c.) dei convenuti stessi, che è il presupposto logico, ed implicito, della domanda di condanna”. Si aggiunge che la danneggiata, essendo trasportata, non era tenuta nè ad allegare nè a provare la responsabilità del vettore.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva la Corte che – anche volendo trascurare il rilievo preliminare di possibile inammissibilità del ricorso conseguente al fatto che esso dimostra di non cogliere in pieno la ratio decidendi della sentenza impugnata – la decisione impugnata è del tutto corretta e va esente dalle prospettate censure.

E’ pacifico, infatti, che il soggetto trasportato può agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l’altro conducente; nei confronti di quest’ultimo, il titolo di responsabilità non può che essere extracontrattuale, mentre nei confronti del vettore il titolo può essere anche di natura contrattuale, ove un contratto vi sia o sussista, comunque, un interesse economico del vettore; tant’è che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall’ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all’art. 1681 c.c., proprio perchè manca un titolo contrattuale (sentenze 5 marzo 1990, n. 1700, e 8 ottobre 2009, n. 21389).

In realtà, sia avvalendosi dei criteri della responsabilità da contratto che di quelli da fatto illecito, in entrambi i casi si tratta di utilizzare una presunzione, che è pressochè identica nelle due fattispecie, nonostante le lievi differenze lessicali tra l’art. 1681, primo comma, cod. civ. (secondo cui il vettore è responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno) e l’art. 2054, primo comma, cod. civ. (secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).

Nella specie, però, come si è detto, la Corte napoletana ha correttamente rilevato che l’odierna ricorrente aveva indirizzato la propria pretesa risarcitoria nei confronti del vettore “pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa”, poichè nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa era da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo. Ne consegue che, a prescindere dal tipo di presunzione in concreto invocata, è la stessa impostazione della domanda risarcitoria a dimostrare che la presunzione è stata superata, perchè la domanda è stata posta nei confronti di un soggetto esente da colpa, e ciò per ammissione della stessa danneggiata; non sussiste, quindi, alcuna violazione di legge.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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