Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4204 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11327/2005 proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato BONTEMPO

ANTONINO NICOLO’, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MEL ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato DONZELLI GIULIO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASETTO LUIGI,

FIOCCO ARIANNA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/2/2004, depositata il 23/08/2004, R.G.N.

551/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato NICOLO’ ANTONINO BONTEMPO;

udito l’Avvocato GIULIO DONZELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Con sentenza del 23 agosto 2004 la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da A.F. contro D.C.C. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Verona sulla controversia introdotta dalla D.C. per ottenere l’accertamento della “intervenuta caducazione” di un contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato fra le parti e la condanna della A. alla restituzione della somma pagata in due soluzioni a titolo di acconti.

p.2. Contro la sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

p.3. La D.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Motivazione apparente”.

L’illustrazione del motivo si limita a quanto segue: “La Corte territoriale espressamente ha riconosciuto la sussistenza dei vizi logico – giuridici affliggenti la motivazione della sentenza di primo grado, laddove viene posta in essere, dal Giudicante di prime cure, una sovrapposizione e confusione tra istituti differenti, nella specie tra risoluzione di diritto e risoluzione per inadempimento. Ciò non di meno la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Venezia si limita a rigettare l’appello avverso la sentenza impugnata che ne rimane, di conseguenza, confermata per l’effetto. Tale statuizione si manifesta, quindi, contraddittoria siccome, di fatto, si risolve a confermare una decisione fondata su motivazioni delle quali la Corte stessa ha avuto modo di rilevare l’incongnienza e la inidoneità a supportare la decisione impugnata. Risulta evidente, quindi, la contraddittorietà della motivazione addotta a fondamento della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Venezia e che dovrà essere conseguentemente, cassata”.

p.2. Il motivo presenta due gradati profili di inammissibilità.

Il primo è che esso – come emerge senza bisogno di spiegazioni dalla riportata sua illustrazione – totalmente generico, sicchè viene in rilievo il principio di diritto, secondo cui “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

Nel caso di specie la mancanza di specificità emerge dalla stessa apodirticità dell’illustrazione del motivo là dove non indica, sia il procedimento con cui la Corte territoriale avrebbe riconosciuti i vizi logico – giuridici della sentenza del primo giudice, sia come si sarebbe “limitata” a rigettare l’appello avverso di essa, di modo che quest’ultima sarebbe stata “confermata per l’effetto”.

p.2.1. La seconda ragione di inammissibilità emerge invece dalla circostanza che, se dopo la lettura del motivo, si procede a quella della sentenza impugnata, si constata che essa si diffonde per quasi sei pagine a spiegare le motivazioni della decisione assunta, che, in sostanza, con la formula “confermata per l’effetto”, si è risolta nello giustificare la cessazione del vincolo contrattuale per la configurabilità di un mutuo dissenso o alternativamente di un mutuo consenso (allo scioglimento) sulla base di argomentazioni ampiamente esposte, diverse da quelle del giudice di primo grado. Tali ampie argomentazioni non sono in alcun modo criticate dalla ricorrente, onde viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4” (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

p.3. Anche il secondo motivo – con cui si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” – presenta una duplice ragione di inammissibilità.

La prima è la mancata indicazione delle norme di diritto violate e, quindi, la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Detta indicazione, non solo non si rinviene nella intestazione del motivo, ma nemmeno è contenuta nella sua illustrazione, nella quale non una sola norma è citata.

D’altro canto, nella specie non viene in rilievo nemmeno il principio di diritto secondo cui “L’indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicchè la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum” (Cass. n. 12929 del 2007).

Infatti, l’illustrazione del motivo non consente una siffatta individuazione.

p.3.1. In ogni caso, se così non fosse, verrebbe comunque in rilievo la seconda ragione di inammissibilità, che è rappresentata dal palese difetto di autosufficienza della esposizione, derivante dal fatto che essa si articola sulle risultanze di varie documenti (la raccomandata del 20.1.1992, la comunicazione del 23.1.1992 e quella del 4.2.1992) dei quali non si riproduce il contenuto per la parte che dovrebbe supportare il motivo e nemmeno si indica se e dove siano stati prodotti in questa sede (in termini, ex multis, Cass. n. 12239 del 2007).

p.4. Il ricorso è, conclusivamente rigettato.

p.5. Non è luogo provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, giacchè il controricorso della D.C. è inammissibile, in quanto è stato notificato il 1 luglio del 2005 e, quindi, ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., che era decorso dal perfezionamento della notificazione del ricorso, avvenuto il 3 maggio 2005.

La D.C., dunque, va considerata come non costituita in questa sede, non avendo nemmeno partecipato alla discussione, ai sensi del secondo inciso del primo comma dell’art. 370 c.p.c. citato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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