Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4204 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4204 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 1576-2008 proposto da:
TESTA MARIA RITA TSTMRT42L42B927U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VAZIO
FRANCO;
– ricorrente –

2014

contro

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TESTA

GIOVANNI

TSTGNN33A22B9270,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo
studio dell’avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA, che lo

Data pubblicazione: 21/02/2014

..

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO
MARCO, CARDONE FABIO giusta procura speciale per dott
Luciano Basso Notaio in Albenga, iscritto al Foro di
Savona, Rep.n. 80377 del 9.3.2009;

controricorrente

avverso la sentenza n. 213/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 28/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito gli Avvocati RUSSO MARCO e CARDONE FABIO
difensori del resistente che si sono riportati al
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per
l’infondatezza.

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 3 L. 10-5-1976 n. 346 depositato il 14-12-1987 Giovanni Testa, premesso di
essere nel possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato da oltre venti anni dei beni
immobili siti in località Marmoreo di Casanova Terrone iscritti al Catasto Terreni del Comune di

mq. 170, fabbricato rurale intestato alla ditta Castellari Giovanna, deceduta, la cui erede era Maria
Rita Testa, e da mappale n. 62 di mq. 370, destinato ad uliveto, chiedeva al Pretore di Albenga il
decreto di riconoscimento della proprietà di tali beni per usucapione.

Maria Rita Testa con atto di citazione in opposizione notificato il 10-3-1988 contestava il
fondamento della domanda.

Si costituiva in giudizio Giovanni Testa chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Rimesse le parti davanti al Tribunale competente per valore e riassunta la causa dall’attrice in
opposizione con atto del 15-11-1988, il Tribunale di Savona con sentenza del 20-11-2002, in
parziale accoglimento della domanda proposta da Maria Rita Testa, dichiarava parzialmente
infondato il ricorso depositato il 14-12-1987 da Giovanni Testa, e condannava conseguentemente
quest’ultimo all’immediato rilascio alla controparte del bene immobile oggetto del giudizio, con
esclusione dell’intero piano terra della casa; in parziale accoglimento del ricorso proposto da
Giovanni Testa, dichiarava lo stesso proprietario esclusivo del piano terra dell’immobile stesso.

Proposto gravame da parte di Maria Rita Testa cu resisteva Giovanni Testa proponendo altresì
appello incidentale la Corte di Appello di Genova con sentenza del 28-2-2007, in parziale riforma
della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione e per l’effetto ha dichiarato il diritto di
proprietà per intervenuta usucapione in favore di Giovanni Testa sugli immobili per cui è causa.

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Casanova Terrone, costituiti da fabbricato rurale di cui alla partita 1050, foglio 11, mappale n. 61 di

Per la cassazione di tale sentenza Maria Rita Testa ha proposto un ricorso basato su di un unico
articolato motivo cui Giovanni Testa ha resistito con controricorso: le parti hanno successivamente
depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

motivazione, premette che nel presente giudizio è incontestato che Giovanni Testa, allorché nel
1963 si sposò, andò ad abitare negli immobili per cui è causa di proprietà di Cesare Comparato; ed
invero Giovanni Testa aveva chiesto a quest’ultimo di poter utilizzare detti immobili dovendosi
sposare, cosicché, avendo il proprietario concesso tale possibilità, egli disponeva da allora di tali
beni quale detentore e comunque per mera tolleranza del proprietario, nella speranza di
diventarne in seguito proprietario per successione; pertanto ai fini dell’acquisto degli immobili per
usucapione sarebbe stato necessario un atto di interversione della detenzione in possesso, in
realtà mai intervenuto, come confermato dalla deposizione di Maria Bianca Bonaudi, moglie di
Giovanni Testa.

Maria Rita Testa sostiene poi che la Corte territoriale, nel richiamare il principio giurisprudenziale
secondo cui, ai fini della sussistenza delranimus possidendi”, è irrilevante la consapevolezza, da
parte di colui che agisce per il riconoscimento del diritto di usucapione, dell’altrui proprietà dei
beni posseduti, non ha colto il punto controverso costituito dal fatto che gli immobili erano
utilizzati da Giovanni Testa per concessione del Comparato nella speranza di divenirne proprietario
a seguito di testamento di costui in suo favore; al riguardo la deposizione della Bonaudi, secondo
la quale il Comparato, padrino di Giovanni Testa, aveva detto che alla sua morte avrebbe lasciato
la sua casa a quest’ultimo, aveva confermato che sia il Comparato che il Testa erano entrambi
consapevoli che l’utilizzo dei beni per cui è causa avveniva da parte del secondo a seguito di una
concessione da parte del primo; gli immobili, peraltro, furono lasciati con testamento olografo del
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Con l’unico motivo formulato la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria

20-7-1972 alla madre delle parti Giovanna Castellari, la quale con testamento olografo del 14-51987 li aveva lasciati a sua volta alla figlia Maria Rita Testa; il giudice di appello poi erroneamente
ha accolto la domanda di controparte basandosi su dichiarazioni testimoniali irrilevanti, in quanto i
testimoni avevano riferito sulla utilizzazione dei beni da parte di Giovanni Testa senza ovviamente

La ricorrente sotto ulteriore profilo rileva che dalla ritenuta illegittimità del capo della sentenza
che ha accolto l’appello incidentale discende l’illegittimità anche del capo della sentenza che ha
rigettato l’appello principale; a tale ultimo riguardo Maria Rita Testa insiste nel gravame proposto
nei confronti della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato Giovanni Testa
proprietario esclusivo del piano terra dell’immobile pere cui è causa, sostenendo che
erroneamente il Tribunale di Savona aveva ritenuto che il Comparato, nel nominare erede
universale Giovanna Castellari, aveva escluso dai beni alla stessa attribuiti il piano terra della casa,
con la conseguenza che la Castellari non avrebbe potuto a sua volta lasciare in eredità detto piano
terra all’esponente; la ricorrente assume che dalla lettura del testamento olografo redatto dal
Comparato emergeva che quest’ultimo aveva nominato propria erede universale la Castellari con
l’obbligo per costei di tumularlo nella sua tomba di famiglia in una posizione diversa dal piano
terra; era dunque evidente che l’esclusione del piano terra era riferita alla sepoltura nella tomba di
famiglia della Castellari e non all’immobile oggetto del presente giudizio, come ritenuto
erroneamente dal giudice di primo grado.

Deve anzitutto rilevarsi l’ammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366 “bis”c.p.c. in quanto il
contenuto sostanziale della censura è accompagnato da una sintesi del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonché delle ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione; infatti la
ricorrente ha indicato espressamente come fatto controverso l’utilizzazione dei beni immobili per
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sapere a quale titolo ciò avvenisse.

cui è causa da parte di Giovanni Testa per concessione da parte di Cesare Comparato nella
speranza di diventarne proprietario dopo la sua morte a seguito di testamento.

Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che saranno ora chiariti.

La Corte territoriale ha premesso anzitutto l’irrilevanza dell’interpretazione del testamento di

dell’erede universale Giovanna Castellari il piano terra del fabbricato, posto che tale questione
avrebbe potuto assumere rilievo in un eventuale giudizio petitorio, ma non in una controversia in
cui si discuteva di possesso; del pari erano ininfluenti i richiami contenuti nella sentenza
impugnata in ordine alla trasmissione per via ereditaria dei beni suddetti dall’originario
proprietario Comparato, deceduto nel 1972, alla Castellari e da questa, deceduta nel 1986, a Maria
Rita Testa.

Il giudice di appello ha poi rilevato che sulla base delle deposizioni dei testi escussi sussisteva la
prova del fatto che Giovanni Testa a partire dall’anno 1963 era andato ad abitare nella casa
oggetto del giudizio provvedendo anche ad effettuare in ordine ad essa lavori di ristrutturazione
ed a svolgere nei terreni annessi al fabbricato attività agricola e di allevamento di animali; la
circostanza poi che nel 1972 Giovanni Testa si era trasferito nell’albergo appena realizzato nei
pressi dell’immobile suddetto non era idonea a ritenere che egli in tal modo avesse perduto il
possesso di tale abitazione, avendo i testimoni concordemente affermato che Giovanni Testa
aveva continuato ad occuparsi dei beni per cui è causa, coltivando la terra ed allevando gli animali
da cortile, ed avendo anzi adibito la casa in questione per l’alloggio di persone che non era stato in
grado di ospitare nell’albergo; tale possesso si era protratto per tutto il periodo utile
all’usucapione, mentre eventuali atti interruttivi si erano verificati allorché detto possesso si era
già protratto per il tempo necessario all’usucapione.
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Cesare Comparato con riferimento alla sua volontà di escludere o meno dai beni devoluti in favore

Inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la deposizione della teste Maria Bianca
Bonaudi, moglie di Giovanni Testa – secondo cui il Comparato, padrino del marito, diceva che
avrebbe lasciato la casa in questione all’attuale controricorrente dopo la sua morte – richiamando
il principio giurisprudenziale per il quale è ininfluente la consapevolezza, da parte di colui che

Orbene il richiamato

“iter” argomentativo seguito dalla Corte territoriale si manifesta

insanabilmente carente riguardo ad un punto decisivo della controversia, oggetto di censura da
parte della ricorrente, riguardante le concrete circostanze e modalità tramite le quali Giovanni
Testa ha iniziato la sua relazione con l’immobile per cui è causa, non essendo stato minimamente
chiarito se ciò sia avvenuto per sua autonoma iniziativa o per un atto di concessione da parte del
proprietario del bene Cesare Comparato, posto che da tali ipotesi alternative discendono effetti
giuridici diversi; ed invero la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all’art. 1141
c.c. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d’apprensione,
ma ad un atto o ad un fatto del proprietario — possessore, poiché l’attività del soggetto che
dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde
all’esercizio del diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario; in tal caso la
detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all’esito di un
atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso,
sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. 15-3-2005 n. 5551; Cass. Ord. 4-7-2011 n.
14593); pertanto occorre procedere in sede di rinvio ad un nuovo esame della controversia che si
estenda a tale punto decisivo in conformità al richiamato principio di diritto.

In definiva il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa
deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per la pronuncia sulle
spese del presente giudizio.
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agisce per il riconoscimento del diritto di usucapione, dell’altrui proprietà sui beni posseduti.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese

Così deciso in Roma il 9-1-2014

Il Consigliere estensore

del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

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