Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4204 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28765/2018 R.G. proposto da:

M.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Ventaloro;

– ricorrente –

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Chiulli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 779/2018,

depositata il 16 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M.B. nei confronti del Comune di Rimini volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data 27/5/2011 allorquando, percorrendo a piedi la via Serpieri di Rimini, giunta all’altezza di un tombino, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra riportando lesioni.

La Corte di merito ha infatti ritenuto, conformemente al primo giudice, che parte attrice non fosse riuscita a dimostrare l’esatta dinamica del sinistro e che non avesse quindi offerto prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

2. Avverso tale sentenza la M. propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resiste l’ente intimato, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso M.B. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Lamenta che “la motivazione posta dalla Corte d’Appello a fondamento della sentenza impugnata risulta del tutto insufficiente, illogica e distorta rispetto all’obiettività delle emergenze istruttorie e come tale inidonea a giustificare la decisione della Corte medesima, che ha ritenuto non provata la derivazione del danno dalla cosa in custodia, violando altresì, nonchè applicando falsamente le norme di diritto concernenti le prove e il c.d. principio di non contestazione” (questa, testualmente, la sintesi delle censure anteposta alla loro illustrazione).

Deduce, in particolare, che:

– la Corte d’appello avrebbe immotivatamente trascurata il ricorso alla prova presuntiva, dal momento che “il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza circa il nesso causale tra la condizione lesiva della cosa e il danno non si spinge sino al punto di esigere che il testimone abbia esattamente visto il basolo o sanpietrino sul quale o vicino al quale” si è verificata la caduta, nè altri particolari della stessa;

– erra la Corte d’appello nel ritenere che, nel corso del giudizio e nei vari atti difensivi, l’indicazione del luogo ove è avvenuta la caduta fosse mutata, essendo questo sempre stato indicato nel medesimo sito, con le opportune specificazioni onde consentirne una chiara e più precisa individuazione; sul punto pertanto la Corte d’appello avrebbe fatto cattivo uso del potere di prudente apprezzamento delle prove, in violazione dell’art. 116 c.p.c.;

– la Corte territoriale è altresì incorsa in vizio di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere preso in esame o comunque per avere male esaminato la deposizione del teste geom. D.C.P. il quale aveva confermato che vi erano “punti di disconnessione tra i vari strati superficiale di pavimentazione” e che la strada non aveva i requisiti di sicurezza presentando un avvallamento in prossimità del tombino;

– l’ente convenuto non aveva mai contestato le risultanze probatorie emergenti dell’accertamento tecnico svolto dal suddetto geometra.

2. Il motivo è inammissibile, sotto diversi profili.

2.1. Va anzitutto osservato che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – della specifica indicazione degli atti o documenti su cui il ricorso si fonda, risulta, nel caso, non osservato in ricorso, là dove viene operato il riferimento ad atti o documenti del giudizio di merito (dichiarazioni testimoniali, atti difensivi) senza adeguatamente trascriverne il contenuto, e comunque senza puntualmente indicare in quale sede processuale detti atti risultino prodotti o acquisiti; è invece, come noto, necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

2.2. La doglianza, comunque, nel suo complesso si muove su di un piano – quello della valutazione degli elementi di prova e del giudizio di rilevanza degli stessi nel complesso di quelli acquisiti – estraneo a quello delineato dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

E’ appena il caso al riguardo di rammentare che secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U 22/09/2014, n. 19881; 07/04/2014, n. 8053).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini del cit. art. 360, n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

2.3. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è poi dedotta in modo inidoneo.

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Devesi altresì ricordare che “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.), le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 21238 del 2016; Cass. n. 2141 del 1970).

Palesemente generico e comunque eccentrico è pure il richiamo al principio di non contestazione in quanto: a) operato senza che sia adeguatamente trascritto il contenuto delle difese da cui si intende trarre la non contestazione (v. Cass. 22/05/2017, n. 12840); b) riferito non a fatti allegati a fondamento della domanda ma a valutazioni espresse da un teste già comunque valutate dalla Corte di merito inidonee a dar prova del nesso causale (si rammenti in proposito che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice: v. Cass. 01/02/2019, n. 3126; 27/06/2018, n. 16908; 08/02/2018, n. 3022; 06/04/2016, n. 6606).

Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve infatti nella proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Un tale vizio non è certamente riscontrabile nella specie.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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