Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4204 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3177/2014 proposto da:

I.C., F.C., considerate domiciliate ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato VINCENZO GATTO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.C., P.L., considerate domiciliate ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate

e difese dall’avvocato ANGELA MARIA RIZZO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.G. EREDE DI F.R., C.L. EREDE DI

F.R.; P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 681/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato VINCENZO GATTO;

udito l’Avvocato ANGELA MARIA RIZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Messina P.C. e L. convennero in giudizio F.A., chiedendo che fosse condannato al rilascio di un terreno di loro proprietà, detenuto dal convenuto in base ad un rapporto di colonia risalente agli anni cinquanta del secolo scorso, oltre che al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda esposero che quel terreno era stato concesso in colonia al F., dai loro danti causa, affinchè lo coltivasse e che, cessato il rapporto agrario in base alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 34, il F. era stato lasciato nella detenzione del bene, che si era poi rifiutato di restituire.

Si costituì in giudizio il F., eccependo l’incompetenza per materia della Sezione specializzata agraria del Tribunale, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale affinchè fosse riconosciuto l’acquisto a titolo di usucapione, da parte sua, del terreno in questione.

Il Tribunale, espletata prova per testi, accolse in parte la domanda principale, dichiarò cessato il rapporto agrario da intendersi come comodato precario, ordinò al F. il rilascio del fondo, rigettò la domanda di risarcimento danni avanzata dalle attrici nonchè la riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, compensò per un terzo le spese di lite e pose i rimanenti due terzi a carico del F..

2. La pronuncia è stata appellata dal F. e la Corte d’appello di Messina, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 7 novembre 2013, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il problema centrale posto dall’atto di appello era quello di verificare se si potesse ritenere dimostrata l’usucapione in favore del F.. Tale assunto derivava, secondo la prospettazione dell’appellante, dal fatto che egli aveva acquisito la materiale disponibilità del bene fin dagli anni cinquanta dello scorso secolo; assunto che, però, la Corte ha ritenuto del tutto privo di verosimiglianza, anche perchè frutto di una cessione di fatto del fondo in questione.

Ciò posto, la Corte d’appello ha considerato per nulla decisiva la circostanza che il F. avesse la residenza storica in quel luogo fin dal 1953, in quanto elemento del tutto compatibile con l’esistenza di un rapporto agrario. Escluso il compimento di atti di interversione del possesso, da parte del F., successivamente al 1953, la Corte d’appello ha scrutinato le testimonianze escusse e, dopo aver constatato il carattere totalmente contrastante delle medesime, ha affermato che doveva ritenersi dimostrato che il F. era solito recarsi, ancora fino al 2007, presso la casa delle proprietarie P. per consegnare periodicamente alcuni prodotti della terra. Ha poi aggiunto che risultava anche dimostrata la collocazione di un contatore dell’acqua, nell’anno 2003, a cura e spese di P.L.. D’altra parte, il fatto che alcuni dei testimoni non avessero visto sul fondo persone diverse dal F. o non fossero al corrente dell’esistenza di un proprietario del bene diverso dal F. non poteva di per sè significare che tale proprietario non esistesse.

Pertanto, ha concluso la sentenza d’appello, non era stata dimostrata nè la circostanza del possesso da parte del F. nè, tantomeno, quella del possesso ad usucapionem, con conseguente infondatezza dell’appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propongono ricorso I.C. e F.C., nella qualità di eredi del defunto F.A., con unico atto affidato a due motivi.

Resistono P.C. e L. con controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Con ordinanza 18 marzo 2016, n. 5495, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.R., erede del defunto F.A., trattandosi di litisconsorte necessario.

Le ricorrenti, in ottemperanza all’ordinanza, hanno notificato il ricorso agli eredi di F.R., frattanto deceduta, e cioè il coniuge C.G. ed il figlio C.L., i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2), violazione delle norme sulla competenza, in particolare l’art. 38 c.p.c. e la L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26.

Rilevano le ricorrenti che il defunto F. aveva eccepito l’incompetenza per materia della Sezione specializzata agraria fin dalla comparsa di risposta in primo grado, in considerazione del fatto che la domanda di rilascio non si fondava sull’esistenza di un contratto agrario. Il Tribunale, decidendo la causa nel merito, ha disatteso tale eccezione, ma la Corte d’appello, nel rigettare il gravame, ha tuttavia riconosciuto che, nella specie, non c’era alcun rapporto agrario in discussione. Ne consegue che si dovrebbe rilevare l’incompetenza della Sezione specializzata agraria, per essere competente il Tribunale in composizione ordinaria.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E’ pacifico in atti che il dante causa delle odierne ricorrenti, originariamente convenuto nel giudizio di primo grado, eccepì in quella sede l’incompetenza per materia della Sezione specializzata agraria del Tribunale adito, rilevando che la causa doveva essere decisa dal Tribunale ordinario, poichè non era in discussione l’esistenza di un rapporto agrario.

Non risulta, tuttavia, che, respinta dal Giudice di primo grado tale eccezione, la stessa fu effettivamente riproposta in sede di appello. Nè dal tenore complessivo del ricorso è dato comprendere, in ossequio al principio di autosufficienza, se e come tale questione abbia fatto parte dei motivi di appello.

Ne consegue che sulla sussistenza della competenza del Giudice originariamente adito si è formato il giudicato interno, con conseguente inammissibilità del motivo proposto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Osservano le ricorrenti che la sentenza in esame non avrebbe tenuto nella giusta considerazione, sulla base delle prove di cui all’espletata istruttoria, le seguenti circostanze: che il F. era stato immesso nel possesso del fondo, nei primi anni cinquanta, da M.A., marito di P.R., la quale ne era proprietaria con il fratello; che da quel momento il F. si era sempre comportato uti dominus e che tale suo comportamento non era stato mai contestato dalle originarie attrici, se non con l’atto introduttivo del giudizio; che le P. non erano a conoscenza della reale situazione del fondo e che il contatore d’acqua di cui parla la Corte d’appello era stato installato dietro richiesta dell’ufficio del Genio civile. Tali circostanze sarebbero idonee a dimostrare l’usucapione da parte del F..

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Occorre rilevare, innanzitutto, che al presente ricorso si applica il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), attualmente vigente, per cui il perimetro dell’impugnazione in sede di legittimità per vizi di motivazione è delimitato dai criteri fissati dalla nota sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte. E poichè la doglianza è rivolta, almeno in parte, a contestare la valutazione delle deposizioni testimoniali compiuta dalla Corte di merito, la stessa potrebbe, a rigore, essere ritenuta inammissibile, posto che tali deposizioni sono state ampiamente considerate e valutate dalla sentenza in esame.

Tanto premesso la Corte osserva, ad abundantiam, che la stessa sentenza impugnata, come si è detto, ha dato atto della estrema frammentarietà e contraddittorietà del quadro probatorio come risultante dalla complessa istruttoria orale svolta in primo grado. Ne consegue che la doglianza – tralasciando anche l’intrinseca debolezza costituita dalla prospettazione di una donazione immobiliare fatta verbalmente e da chi non era il proprietario del fondo – non fa altro che riproporre una propria versione dei fatti, non recepita dalla Corte d’appello, e tende in questo modo a sollecitare il Giudice di legittimità ad un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

La natura agraria della causa fa sì che le ricorrenti, esenti per legge dall’obbligo di versamento del contributo unificato, siano di conseguenza esenti anche dall’obbligo di pagamento del raddoppio di tale contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il caso di proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata, e ciò per le ragioni indicate nella sentenza 31 marzo 2016, n. 6227, di questa Corte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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