Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 42033 del 30/12/2021
Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 30/12/2021), n.42033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23915-2016 proposto da:
INA GLOBAL SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 26B/A
presso lo studio dell’avvocato SABATINO ALESSIO MARRAMA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO ROMEO FACILITY SERVICE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1107/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2021 dal consigliere Dott. CHIARA SESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
Ina Global Service s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 16 marzo 2016, n. 1107, che ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla ricorrente.
La Corte d’appello, rilevato che all’udienza differita dal presidente le parti non erano comparse e che alla successiva udienza, della quale era stato dato “regolare avviso di rinvio agli avvocati costituiti come risulta dall’esame del fascicolo informatico”, era presente il solo difensore della parte appellata che chiedeva che fosse dichiarato improcedibile il gravame, aveva dichiarato l’appello improcedibile non essendo comparsa la parte appellante per due successive udienze di prima comparizione.
In data 25 giugno 2021 è stato depositato atto con il quale si è costituito in giudizio il nuovo difensore della ricorrente.
L’intimato Consorzio Romeo Facility Service non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “nullità del procedimento d’appello e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, avendo la Corte d’appello applicato l’art. 348 c.p.c., comma 1 sull’errato presupposto dell’avvenuta comunicazione al procuratore dell’appellante del rinvio all’udienza fissata per il 3 marzo 2016; dall’esame del fascicolo informatico risulterebbe che l’unica informazione data al procuratore dell’appellante in merito al rinvio dell’udienza del 21 gennaio 2016 è costituita dall’avviso trasmesso via posta elettronica certificata al medesimo in data 3 febbraio 2016, avviso nel quale si comunicava che la causa era stata rinviata all’udienza del 31 marzo 2016.
Il Collegio rileva che per decidere il ricorso è necessario esaminare il testo integrale della comunicazione di rinvio dell’udienza al 3 marzo 2016, avendo la ricorrente contestato che la comunicazione di rinvio avesse riferimento non al 3 marzo 2016, ma al 31 marzo 2016.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli certificazione del contenuto della comunicazione di rinvio dell’udienza al 3 marzo 2016, riportandone il testo integrale.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021