Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4203 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4203 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4149-2008 proposto da:
BOVO

ALESSANDRO

BVOLSN37P08B563B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FORNASIERO GIORGIO;
– ricorrente –

2014

contro

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GAIANI ERMENEGILDA GNARNG43T45L979T, BOVO MARIA ROSA
BVOMRS83A70B563Y,
BOVO

ELENA

BOVO PIERPAOLO BVOPPL67H28B563S,

BVOLNE69R52B563G

e

BOVO

ANTONIO

Data pubblicazione: 21/02/2014

BVONTN74L06B563J, eredi di BOVO ATTILIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti –

di VENEZIA, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE dell’avvocato
MANZI LUIGI difensore del ricorrente, che ha chiesto
di riportarsi al ricorso ed alle sue conclusioni;
udito l’Avvocato BENITO PANARITI difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto.

avverso la sentenza n. 2014/2006 della CORTE D’APPELLO

Bovo-Bovo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.10.1995 Alessandro BOVO conveniva
in giudizio avanti alla Pretura di Padova, sez. distaccata di Camposampiero,

rilascio di una confinante striscia di terreno larga 50 cm. che asseriva
abusivamente da L. ui a ccupata e s_uccessivamente r.-ecintata, ordinando
inoltre l’apposizione dei termini tra i due fondi. In subordine chiedeva l’attore
l’accertamento dell’esatto confine tra gli stessi fondi, con dichiarazione
d’intervenuta usucapione a proprio favore su una fascia di terreno di circa 50
cm. lungo il confine tra i mappali n. 40 e n. 37 così come individuata dal cippo
divisionale esistente e dalle sue proiezioni.
Si costituiva in giudizio Attilio Bovo negando di avere occupato il terreno in
questione e sostenendo la regolarità dell’attuale confine, per cui chiedeva il
rigetto delle domande attrici.
A causa del sopraggiunto decesso del convenuto, il giudizio veniva interrotto e
quindi riassunto nei confronti dei suoi eredi. Disposta ed espletata CTU, la
causa veniva decisa dal Tribunale di Padova con sentenza n. 59/2002, che
rigettava la domanda attrice, accertando che il confine tra i fondi in questione
era posto lungo la retta rappresentata dalla recinzione già in loco posta nella
direzione nord-sud fra i mappali 37 e 40 NCT Comune di Villanova di
Camposampiero.

Corte Suprema di

sazione il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Attilio BOVO proprietario del fondo limitrofo, e ne chiedeva la condanna al

La sentenza veniva appellata da Alessandro Bovo che ne chiedeva l’integrale
riforma. Nella resistenza degli appellanti , la Corte d’Appello di Venezia
disponeva nuova CTU per la determinazione del confine, l’individuazione
dell’eventuale difformità tra confine di fatto e confine catastale e l’accertamento

data il 21.12.2006 la stessa Corte rigettava l’appello ed ordinava l’opposizione
dei termini lungo il confine tra i mappali 37 e 40 come stabilito nella sentenza
appellata. Il giudice distrettuale, sulla base degli accertamenti integrativi
eseguiti dal ctu, confermava la corrispondenza dell’attuale recinzione tra i
fondi con il confine, così come emergeva dal frazionamento del 1941 da cui
erano scaturite le proprietà delle parti, in precedenza costituenti un unico
fondo.
Per la cassazione

la suddetta decisione ricorre Alessandro BOVO sulla

base di 2 mezzi, illustrati da memoria; resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa un
fatto decisivo e controverso della sentenza, ” consistente nella mancata
considerazione delle contestazioni sollevate nel corso del giudizio d’appello (
dal CTP) circa l’alterazione dello stato dei luoghi in corso di causa con
conseguente inattendibilità della CTU esperita in grado d’appello , in relazione
agli art. 360 n. 5 c.p.c.” A suo avviso, la Corte d’Appello, nel respingere il
gravame proposto da Alessandro Bovo, aveva ordinato l’opposizione dei

Corte Suprema M Cassaz

– Il sei -iv est. dr. G. A. Bursese-

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degli eventuali sconfinamenti. Quindi, con sentenza n. 2014/06 depositata in

termini lungo il confine tra i mappali 37 e 40, così come stabilito nella sentenza
appellata, recependo in tal modo le risultanze della CTU esperita in primo
grado , circa la regolare apposizione della rete sul confine. Così operando tl
giudice distrettuale non avrebbe però t_enuto in debit_2 c onsiderazione Le

parte sulla metodologia utilizzata dall’ausiliare nelle indagini peritati svolte.
Nelle sue osservazioni il CTP aveva infatti evidenziato l’insufficienza dei mezzi
tecnici di rilievo, l’incompletezza del rilevo stesso e la circostanza relativa allo
spostamento in corso di causa della rete posta da Attilio Bovo sul tratto di
confine con andamento nord-sud.
La doglianza non ha pregio. Intanto

manca l’indicazione del fatto controverso

inteso come momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.; in secondo luogo la
censura non ha rispettato i canoni di autosufficienza del ricorso in quanto
l’esponente avrebbe dovuto indicare in modo analitico i singoli brani o le parti
della c.t.u. non condivisi, con gli asseriti errori e le lacune denunciate, e non
limitarsi ad illustrare i soli rilevi mossi dal proprio consulente di parte all’ausiliare
del Giudice. E’ invero indiscutibile che in mancanza di tali dati viene meno per il
Collegio il necessario

medium comparationis per delibare la sufficienza della

motivazione che qui sì critica.
Secondo questa S.C. “la parte che si duole della acritica adesione del giudice
alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico
esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l’inadeguatezza della

Corte Suprema di Cassazione – II s

civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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eccezioni e le contestazioni avanzate dall’appellante tramite il suo tecnico di

motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha
l’onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa
invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le p ertinenti p arti del la

svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per
consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione,
esaurendosi diversamente la doglianza nell’invito ad una diversa ricostruzione
dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove ( Cass. Sentenza n. 4885 del
07/03/2006).
Ciò posto, va pure sottolineato che, in ogni caso la corte territoriale ha preso in
esame diffusamente le contestazioni mosse al CTU dalla difesa dell’attuale
ricorrente ritenendole infondate ( v. sentenza pagg. 18-23), con argomentazioni
valide sotto il profilo logico-formale, rimarcando che era stata disposta ed
espletata la seconda CTU nel giudizio d’appello allo scopo di sopperire alle
insoddisfacenti risultanze degli accertamenti tecnici disposti in prime cure per
la verifica dei confini tra i fondi. Proprio all’esito di tali accertamenti integrativi il
ctu aveva concluso per la corrispondenza dell’attuale recinzione tra i fondi con il
confine es-istente c-osì come nel frazionamento del 1941, da cui sono
scaturite le proprietà delle parti, precedentemente costituenti un unico fondo,
così confermando la conclusione alla quale con altra motivazione era
pervenuto il tribunale. La corte ha esaminato anche la questione del preteso

Corte Suprema di Cassazione –

eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

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consulenza tecnica ritenute insufficientemente o erroneamente valutate e

spostamento del muro, ritenendola non supportata da alcun elemento di prova,
tale non potendosi ritenere la documentazione allegata alle osservazioni del
CTP.( v. sentenza pag 22-23). Peraltro la questione della alterazione dello
stato di luoghi sembrerebbe nuova e quindi sotto questo aspetto inammissibile.

prospettazioni di questioni di fatto, inammissibili in un giudizio di legittimità,
attesa la corretta motivazione della sentenza. D’altra parte il vizio di
motivazione — com’è noto – conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare l’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la
facoltà di controllo, sotto il profilo della coerenza giuridica e della correttezza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. A quest’ultimo
” spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e
la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi
di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue
che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo
quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente
del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile

Corte Suprema di Cassazione –

z. eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

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Si deve però sottolineare che le predette doglianze, si risolvono in

contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base
della decisione” ( Cass. n. 17477 del 09/08/2007; Cass. n. 11789 del
7.6.2005). Queste ultime evenienze sono certo da escludersi nell’ipotesi in

sue conclusioni.
2 — Con il 2° motivo, l’ esponente denunciando la violazione dell’art. 948 c.c.
” con riguardo alla mancata configurazione dell’azione di rivendica della
proprietà della domanda nella domanda formulata da Bovo Alessandro”
deduce che l’ azione proposta in principalità era

un’azione di rivendica

mentre la Corte si era pronunciata solo sulla subordinata domanda di
accertamento/regolamento dei confini . Il motivo si conclude con il seguente
quesito: ” la domanda volta all’accertamento e alla dichiarazione di
occupazione abusiva di una fascia di terreno di cui si assume essere
proprietari, con richiesta di rilascio e abbattimento di una rete abusivamente
installata, può essere intesa come mera domanda di regolamenti dei confini ed
essere ricondotta a domanda di determinazione dell’estensione dei fondi.”

La doglianza non ha pregio. Premesso che la qualificazione giuridica della
domanda è compito precipuo del giudice ( iura novit curia), va evidenziato
come anche in questo caso, il giudice distrettuale abbia puntualmente
precisato il proprio pensiero, ritenendo che la domanda proposta quale
finium regundorum

Corte Suprema di Cassazio

actio

piuttosto che una revindica. Invero è mancata la

est. dr. G. A. Bursese-

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esame, in cui è chiaro e lineare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alle

contestazione dei titoli della proprietà delle parti e la controversia è stata
limitata all’estensione dei fondi, mentre la richiesta di rilascio di parti di fondi
che assumono parzialmente occupate, non è idonea a determinare la
trasformazione del la dojnanda di r…egolamento di c_onfini in domanda di
l’azione di rivendica presuppone una contestazione sul

titolo di proprietà, mentre l’azione di regolamento dei confini risolve una lite
sulla sola estensione del diritto di proprietà, che non è posta in discussione (
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 06/02/1998; Cassa. n. 5899 del
20/04/2001).
Ha precisato invero questa S.C. che l’azione di regolamento di confini di cui
all’art. 950 c.c. qualora — come nel nostro caso – ” la controversia sia
circoscritta alla individuazione della linea di confine tra i fondi, essendo rimasti
incontestati i rispettivi titoli di proprietà, non muta la sua natura … per il
fatto che l’accertamento del confine – una volta eliminato il conflitto tra i fondi potrà comportare il rilascio della porzione di terreno indebitamente posseduta,
quale effetto dell’obbligo conseguente alla determinazione dei confini ( Cass. 2,
n. 9913 del 24/05/2004).
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali che liquida in € 2.200,00, di cui € 200 per esborsi.

Corte Suprema di Cassa z
– ii-me —

G. A. Bursese-

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rivendica. Invero

In Roma li 9 gennaio 2014

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