Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4203 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26450/2018 R.G. proposto da

P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Spinelli,

con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 101, presso lo

studio dell’Avv. Francesco Bauro;

– ricorrente –

contro

Z.E., Sorgenia S.p.A., R.P. e M.S., in

proprio e quale legale rappresentante nonchè liquidatore della

Fenice S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2784/2018,

depositata il 5 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, poichè tardivo, il gravame interposto da P.A. avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a tenere indenne Z.E. dalle somme da questo dovute a Sorgenia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica, condannando peraltro R.P. e Fenice S.r.l. a manievare a loro volta il Privitera degli esborsi derivanti da tale condanna.

Ha infatti rilevato che, “l’iter della notifica della citazione in appello è stato avviato da parte dell’Ufficiale Giudiziario in data 22 settembre 2015, quando la sentenza oggetto di gravame, depositata il 19 febbraio 2015 e non notificata ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., si sarebbe dovuta impugnare, a pena di decadenza, entro il termine lungo (semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c., nel caso di specie scaduto in data 21 settembre 2015; ciò, anche considerata la sospensione dei termini scadenti nel periodo feriale di cui alla Legge 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1, e la posticipazione al lunedì successivo dei termini scadenti nella giornata di sabato e domenica”.

Ha soggiunto che “non risulta dalla documentazione in atti che l’affidamento da parte dell’appellante del plico da notificare all’Ufficiale Giudiziario incaricato sia effettivamente avvenuto il 21 settembre 2015” come sostenuto dall’appellante e che anzi “dalla copia della citazione in appello rinvenibile dal fascicolo… (emerge)… (v. il frontespizio di pag. 1) che la richiesta di procedersi alla relativa formalità in via “urgente” ed “in giornata” fosse proprio datata 22 settembre 2015, quando il termine per impugnare la decisione del Tribunale oggetto di lite era, ormai, inesorabilmente scaduto”.

2. Avverso tale sentenza P.A. propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Gli intimati non svolgono difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “illegittima mancata idonea valutazione degli atti delle prove presenti nel giudizio” in violazione dell’art. 116 c.p.c..

Lamenta che – pur avendo la Corte d’appello correttamente esposto la regola di giudizio da applicare quanto al momento cui aver riguardo ai fini della valutazione della tempestività dell’appello, da identificarsi in quello dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario – l’esposto convincimento circa la data in cui nella specie tale momento si colloca è frutto di mera svista o, più plausibilmente, di “mancata idonea complessiva analisi e valutazione della citazione in appello”; ciò in quanto, sostiene, diversamente da quanto affermato in sentenza, nel frontespizio dell’atto d’appello si legge la dicitura “originale urgente in giornata 21/9/2015”, data apposta anche, sul retro dell’ultima pagina dell’atto d’appello notificato, nel timbro apposto e sottoscritto dall’ufficiale giudiziario.

Soggiunge che conferma di ciò si trae anche dalla certificazione rilasciata in data 28/6/2018 dal dirigente dell’ufficio UNEP che ha provveduto alla notifica dell’atto d’appello.

Precisa inoltre, a giustificazione dell’impossibilità di depositare in originale l’atto in questione, che esso risulta smarrito, essendo stato riferito dalla cancelleria dell’ufficio di merito che soggetto non meglio identificato lo avrebbe ritirato: circostanza questa che, aggiunge, è stata sottoposta all’attenzione della medesima Corte d’appello nel giudizio di revocazione innanzi ad essa proposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione alle medesime doglianze, anche vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. I motivi di ricorso, evidentemente sovrapponibili e, pertanto, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.

La dedotta erronea individuazione della data di notifica della citazione in appello sostanzia un mero errore di fatto, frutto -secondo la stessa prospettazione del ricorrente – di una svista materiale, vertente su una circostanza decisiva non oggetto di contrasto tra le parti, certamente non denunciabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (la cui violazione, giova rammentare, è configurabile solo nell’ipotesi – certamente non ravvisabile nella specie – in cui in cui il giudice di merito il principio ivi sancito di libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238)) e neppure ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma, quale errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, cui può ovviarsi con l’esperimento della revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione (v. in un caso analogo Cass. 30/01/2019, n. 2712).

Parimenti, non si profila l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè il momento di instaurazione del giudizio è stato espressamente valutato dalla Corte, sia pure incorrendo questa, a detta del ricorrente, nell’errata rilevazione della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, per come risultante dagli atti: errore come detto suscettibile di essere fatto valere solo con ricorso per revocazione che peraltro lo stesso ricorrente riferisce, incidentalmente, di avere già proposto davanti alla Corte d’appello.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo gli intimati svolto difese in questa sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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