Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4203 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.17/02/2017), n. 4203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3128/2014 proposto da:
M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G
BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO SAVIOZZI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.E., SIAT ASSICURAZIONI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1432/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 11/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che M.G. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di P.E. e della società di assicurazione Siat, avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia dell’11 dicembre 2012, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, con compensazione delle spese di appello;
che P.E. e la società di assicurazione Siat non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che successivamente, con atto notificato ad entrambi gli intimati, il M. ha dichiarato di “rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di tutti i resistenti”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
che non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017