Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4202 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34975-2019 proposto da:

O.O.D., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

CAVICCHIOLI, con studio in Biella, via Repubblica 43

(marco.cavicchioli.pcert.it) ed elettivamente domiciliato in Roma,

piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 608/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.O.D., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere di seguace della religione (OMISSIS) ed omosessuale, e di essere fuggito dalla (OMISSIS) per sottrarsi alle discriminazioni ed alle persecuzioni che, per entrambi i motivi, aveva subito: ha aggiunto che nutriva lo stesso timore nel caso di rientro in patria.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione alla mancata concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.: assume che la Corte territoriale aveva rimesso la causa sul ruolo per consentire alle parti di discutere la questione della ritualità e tempestività dell’appello e della domanda di protezione umanitaria in relazione al D.L. n. 113 del 2018; che, all’udienza fissata, la difesa dell’appellante aveva chiesto termine per aggiornare la documentazione relativa alla sua situazione lavorativa e, dunque, la sua integrazione; che tale termine era stato negato essendo stato già concesso quello per il deposito delle comparse conclusionali; che ciò si traduceva in una violazione del diritto di difesa, in quanto la causa era retrocessa nella fase antecedente alla precisazione delle conclusioni che, rinnovate, necessitavano di nuovo termine per il deposito delle comparse conclusionali con conseguente nullità della sentenza nel caso, come quello in esame, di diniego.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, rappresentato dalla documentazione prodotta relativa alla dichiarazione dell’associazione (OMISSIS) che aveva dato conto delle attività da lui svolte e della costante partecipazione alle finalità antidiscriminatorie dell’associazione: tale documento non era stato affatto considerato nella motivazione, nonostante che non fosse stato contestato dalla controparte. La motivazione della sentenza, dunque, aveva apoditticamente ritenuto la mancanza di credibilità del suo racconto al quale tale documento avrebbe potuto dare sostegno.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 in relazione alla persecuzione religiosa subita, in quanto (OMISSIS).

4. Con il quarto motivo, si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. C) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Assume che in relazione alla regione di provenienza, non erano state acquisite C.O.I. aggiornate sulla condizione di violenza generalizzata, riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e che quelle richiamate non erano aggiornate.

5. Con il quinto motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e art. 115 c.p.c.: assume, al riguardo, che a fronte della sua denuncia di pericolosità delle condizioni di vita nella regione di origine ((OMISSIS)), la Corte aveva escluso che nella (OMISSIS) fosse presente una situazione come quella da lui descritta, indicando fonti estranee a quelle indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 con ciò dovendosi ritenere non assolto il dovere di cooperazione istruttoria.

6. Con il sesto motivo, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22 e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Lamenta, rispetto alla sua condizione di vulnerabilità derivante dalla dedotta omosessualità, l’omessa acquisizione di C.O.I. aggiornate; si duole, altresì, dell’assenza di un giudizio di comparazione in relazione alla sua integrazione, che aveva dimostrato attraverso la documentazione comprovante l’attività lavorativa svolta (cfr. pag 40 del ricorso); critica, infine, l’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22 che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, nel prevedere una serie di attività che possono essere svolte durante la permanenza nel paese ospitante in attesa del riconoscimento del diritto di asilo, non impedisce al giudice di merito di valutare il positivo svolgimento di esse ai fini di una iniziale integrazione.

7. Il primo motivo è fondato.

7.1. La Corte territoriale, infatti, ha rimesso la causa sul ruolo ex art. 101 c.p.c., comma 2, per consentire alle parti di prendere posizione su due sopravvenienze, rappresentate rispettivamente dal nuovo principio affermato da Cass. S.U.28575/2018 in ordine alle forme dell’atto introduttivo del gravame in materia di protezione internazionale (con le evidenti ricadute sulla tempestività dell’impugnazione) e dalla nuova disciplina limitativa della protezione umanitaria, in ragione dell’entrata in vigore della L. n. 132 del 2018: la scelta processuale dei giudici d’appello, volta a sollecitare il contraddittorio su entrambe le questioni, non già attraverso la” riserva della decisione” e la concessione di un termine secondo quanto previsto dalla norma testè richiamata, ha riportato la controversia nella fase decisoria con la conseguenza che doveva essere osservato l’art. 352 c.p.c., anche in relazione al rinvio all’art. 190 c.p.c. in esso previsto.

7.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui “è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacchè, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sè, del diritto di difesa “(cfr. Cass. 26883/2019; Cass. 20180/2015).

7.3. E, nel caso in esame la violazione risulta ancora più evidente visto che il contraddittorio era stato sollecitato con riferimento a due specifiche questioni e, quindi, allo svolgimento di uno scambio processuale specificamente finalizzato: ciò consente di escludere che la Corte potesse negare il termine per il deposito delle comparse conclusionali, finalizzate ad una migliore illustrazione della situazione lavorativa che aveva complessivamente caratterizzato il percorso di integrazione del richiedente asilo, senza incorrere in una violazione del diritto di difesa. (cfr. a contrario Cass. 3737/2003).

7.4. Va, d’altro canto, rilevato che il fatto che l’odierno ricorrente avesse chiesto all’udienza in cui la causa venne rimessa sul ruolo un “termine al fine di aggiornare la situazione lavorativa dell’appellante” non può certo essere inteso come rinuncia ad avvalersi della concessione dei termini per le comparse conclusionale e le repliche, essendo evidente che l’istanza era finalizzata ad un rinvio della trattazione.

8. Gli altri motivi rimangono logicamente assorbiti.

9. La sentenza pertanto deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, per il riesame dell’intera controversia alla luce del preliminare principio di diritto sopra evidenziato.

10. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA