Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4201 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

KLIMAN SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA

3, presso lo studio dell’avvocato AMICI GIANCARLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FONTANOT LIVIO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VOLLI

ENZIO, VOLLI PAOLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 3/12/2003, depositata il

06/03/2004, R.G.N. 620/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato GIANCARLO AMICI;

udito l’Avvocato STEFANO COEN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 6 marzo 2004 la Corte d’Appello di Trieste, per quanto in sede ancora interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva integralmente rigettata, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da C.E. contro la s.r.l. Kliman nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dalla detta societa’ per ottenere il pagamento del residuo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione in un immobile della C.. Detta domanda riconvenzionale – accolta dalla Corte territoriale con liquidazione equitativa del danno nel limite di Euro 5.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo – concerneva il risarcimento dei danni rappresentati dall’avere dovuto corrispondere alla Comunita’ Israelitica, proprietaria di un immobile adiacente quello ristrutturato, la somma di L. 30.751.980 per danni che esso aveva subito a causa dell’esecuzione dei lavori da parte della societa’.

In relazione alla proposizione della riconvenzionale la Kliman aveva chiamato in garanzia, in forza di una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile, la s.p.a. Zurigo Assicurazioni, la quale e’ stata condannata dall’indicata sentenza della Corte d’Appello triestina a tenere indenne dalla conseguenze della soccombenza la Kliman. 2. Contro detta sentenza la Kliman ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi.

La C. ha resistito con controricorso, mentre la Zurigo Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

3. Entrambe le parti costituite hanno svolto depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Dopo avere riferito che la Corte d’Appello aveva – con ordinanza istruttoria – ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla C. sui capitoli, diretti a dare dimostrazione del pagamento di due fatture a terzi per i lavori eseguiti nello stabile della Comunita’ (OMISSIS), e che, all’esito, aveva disposto – con altra ordinanza istruttoria – consulenza tecnica d’ufficio, intesa ad accertare se i lavori in essa rappresentati afferivano a danni effettivamente ricollegabili in rapporto di causalita’ ai difetti costruttivi contestati alla Kliman nell’esecuzione dei lavori sull’immobile della C., si sostiene che delle risultanze della c.t.u. quella Corte non avrebbe tenuto conto.

In particolare, si enuncia che, come emergerebbe dalla relazione del c.t.u. del 16.6.2003, il consulente, “dopo avere analiticamente esaminato tutte le fessurazioni riscontrate nell’immobile della Comunita’, ha ritenuto (pag. 8) che non era possibile attribuire un immediato e diretto rapporto di causalita’ con eventuali difetti costruttivi (ovvero lavorazioni poco – o per nulla – rispettose del tessuto connettivo della muratura di confine tra gli edifici), direttamente imputabili all’impresa che ha operato le demolizioni e le ricostruzioni nello stabile”. Sulla base del richiamo di tale passo della relazione si assume che il c.t.u. avrebbe escluso l’esistenza di un nesso di causalita’ tra i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Kliman sull’immobile della C., le fessurazioni descritte nella relazione tecnica del geometra P. espletata nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. ed i lavori descritti dalle fatture pagate dalla C.. Anzi il c.t.u. avrebbe aggiunto la seguente affermazione: “Al contrario, lo studio dell’insieme dei dati e della loro natura, mi porta a credere che le fessurazioni elencate dal geom. P. siano imputabili piu’ alla normale vetusta’ che a cause che ho gia’ definito esogene”.

Tali conclusioni sarebbero state supportate “con ulteriori considerazioni di carattere tecnico (pag. 9 e ss. del citato elaborato)”.

Cio’ premesso, si lamenta che la Corte d’Appello avrebbe “ignorato del tutto tali argomentazioni senza peraltro indicare, com’era suo obbligo secondo un preciso e costante indirizzo giurisprudenziale (vedi Cass. n. 3551/1998, 9842/1997, 5665/1988 ecc), le ragioni del suo convincimento in contrasto con le conclusioni del ctu”, mentre, se e’ vero che il giudice puo’ dissentire dal parere del consulente, dovrebbe motivare il suo dissenso con un’attenta valutazione degli elementi sottoposti al suo esame.

La Corte territoriale, invece, si sarebbe limitata “a richiamare genericamente la natura, la consistenza e l’entita’ dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Kliman e le ripercussioni che, anche in relazione alla situazione ed alle caratteristiche strutturali del luogo ove e’ stato realizzato l’intervento, potevano insorgere a danno dell’adiacente edificio della Comunita’ (OMISSIS) e a richiamare la c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dalla Comunita’ israelitica di Trieste nei confronti di C.E. – che aveva rilevato l’esistenza di numerose fessurazioni, senza per altro attribuirne con certezza la causa ai lavori eseguiti dall’impresa Kliman – affermando l’esistenza di un rapporto di causalita’ tra dette circostanze “in difetto di risultanze tecniche di segno contrario che valgano ad attribuire la genesi a fenomeni di vetusta’, assestamenti od altra causa ed essendo state constatate e rilevate in concomitanza con l’esecuzione dei consistenti lavori di ristrutturazione dell’edificio”. Senonche’, assume la ricorrente, dette risultanze emergevano dalla consulenza espletata in appello e la Corte triestina se ne sarebbe dovuta fare carico con una motivazione espressiva del dissenso da essa.

Per tale ragione sussisterebbe il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

1.1. Con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 2729 c.c., degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto e/o illogicita’ della motivazione”, sotto il profilo che la Corte territoriale avrebbe fondato il suo convincimento sulla responsabilita’ della ricorrente esclusivamente sulla relazione peritale, espletata nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. promosso dalla Comunita’ Israelitica nei confronti della Kliman, nel quale quest’ultima non era stata parte di consulenza tecnica, cosi’ utilizzando una risultanza istruttoria di altro giudizio come prova atipica e, quindi, come indizio, ma senza porla a raffronto con le emergenze della consulenza espletata in appello e senza spiegare, dunque, come essa potesse prevalere su quest’ultima. Da qui la carenza di motivazione.

2. L’esame dei due motivi puo’ procedere congiuntamente.

La loro lettura evidenza innanzitutto che l’esposizione con cui sono illustrati, ancorche’ la loro intestazione indichi sia un vizio di violazione di norma di diritto (e, piu’ specificamente, salvo per il richiamo del secondo all’art. 2729 c.c., di norme del procedimento), sia un vizio di motivazione, contiene una specifica attivita’ assertiva diretta ad evidenziare, sia pure per implicito, soltanto la pretesa violazione delle dette norme e non anche un’attivita’ dimostrativa di un errore della sentenza impugnata nella ricostruzione della quaestio facti e, quindi, un vizio di motivazione.

In pratica, entrambi i motivi si dolgono che la sentenza impugnata, per ritenere che sussistesse una relazione di causalita’ fra l’esecuzione dei lavori da parte della Kliman e le fessurazioni verificatesi nell’immobile della Comunita’ (OMISSIS) della cui riparazione la C. si era dovuta fare carico, avrebbe dato esclusivo rilievo alle risultanze della relazione di consulenza espletata nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. introdotto da detta Comunita’ contro la C., cui la Kliman era rimasta estranea, omettendo di considerare le emergenze della consulenza tecnica espletata in sede di appello.

Il secondo motivo, in particolare, non espone una censura in punto di limiti di utilizzabilita’ delle risultanze di altro giudizio, cui una delle parti sia rimasta estranea, sub specie di c.d. prova atipica, ma, dopo avere individuato la regula iuris che in astratto segnerebbe tali limiti (identificandola nell’utilizzazione in funzione indiziaria, purche’ non smentita dalle risultanze acquisite direttamente nel processo), lamenta che in concreto essa sia stata violata, per il fatto che quelle risultanze non sarebbero state poste a confronto con quelle della consulenza espletata in appello.

2.1. Entrambi i motivi, cosi’ identificati nel loro effettivo contenuto, si fondano sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in appello.

Senonche’, il ricorso non indica innanzitutto dove la relazione del consulente sarebbe esaminabile in questa sede di legittimita’ ed in particolare se ad essa si sia inteso fare riferimento in quanto in ipotesi presente nel fascicolo d’ufficio del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello oppure in quanto prodotta in copia con il ricorso.

2.1.1. Nel caso si fosse inteso fare leva sulla prima eventualita’ si sarebbe dovuto indicare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio la relazione risulterebbe inserita. Invero, a norma, dell’art. 168 c.p.c., comma 2, la relazione del consulente tecnico d’ufficio, quale atto di istruzione, una volta depositata ai sensi dell’art. 195 c.p.c., comma 3, nella cancelleria, dev’essere inserita dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio e l’inserimento, ai sensi dell’art. 36 disp. att. c.p.c., commi 4 e 5, l’inserimento deve avvenire con il rispetto da parte del cancelliere delle formalita’ cola’ previste e particolarmente con l’indicazione nell’indice di cui si dice nel comma 4.

Ora, il ricorrente in cassazione che svolga un motivo di ricorso fondato sulle emergenze della consulenza tecnica d’ufficio ed intenda fare riferimento ad esse in quanto emergenti dalla relazione presente nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, in ossequio al principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per Cassazione – che e’ diretta espressione della logica del giudizio di cassazione, nel quale la domanda proposta con l’impugnazione dev’essere necessariamente articolata nel ricorso, non esistendo altri momenti successivi nei quali puo’ essere integrata – deve indicare nel ricorso se la relazione e’ presente effettivamente nel fascicolo d’ufficio e, soprattutto, fornire gli estremi in base ai quali essa, se l’art. 36 citato e’ stato rispettato dal cancelliere del giudice a quo, puo’ essere individuata dalla Corte di Cassazione, oppure, se, in ipotesi, esso non sia stato rispettato, il diverso modo in cui la relazione puo’ essere individuata. Deve escludersi che l’esposizione del motivo sia rispettosa del principio di autosufficienza quando tali indicazioni non siano fornite, perche’ in tal modo, non solo si fa affidamento su un’attivita’ di ricerca della relazione nel fascicolo da parte della Corte che si baserebbe su un’autonoma iniziativa della stessa, ma che inoltre sarebbe attivita’ che la Corte svolgerebbe in sede decisoria senza garanzia del contraddittorio dell’altra parte e con inevitabile perdita di tempo, in contrasto con il principio di economia processuale (consacrato nell’art. 111 Cost. sotto la veste della durata ragionevole durata del processo) e con il rischio di inevitabili errori.

D’altro canto, l’esistenza della fonte del potere della Corte di supplire alle omissioni di indicazioni volte ad individuare la consulenza (come qualsiasi atto processuale su cui si fondi il ricorso) non solo vanamente si cercherebbe nel tessuto normativo della disciplina del ricorso per Cassazione, pur integrato con le norme del libro primo del c.p.c., ma appare anche implicitamente negata dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che onera la parte ricorrente in Cassazione, a pena di improcedibilita’, della produzione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, cosi’ evidenziando la sussistenza del dovere del ricorrente di produrre anche tali atti, eventualmente in copia se gli originali siano atti del fascicolo d’ufficio del giudice a quo. E cio’, ancorche’ sia previsto in via autonoma l’onere di richiedere la trasmissione di detto fascicolo, adempimento nel quale, evidentemente, il ricorrente non puo’ fare affidamento quando il ricorso si fondi su atti processuali che dovrebbero essere inseriti nel fascicolo d’ufficio.

Il che si spiega sia con il fatto che tale fascicolo, pur richiesto, potrebbe non pervenire in tempo utile per la trattazione (ed un rinvio di essa per l’acquisizione mal si concilierebbe con il ricordato principio costituzionale), sia con il fatto che potrebbe non essere stato tenuto correttamente o potrebbe non contenere piu’ l’atto processuale.

2.1.2. La violazione del principio di autosufficienza apparirebbe non meno sussistente per il caso in cui si fosse voluto fare riferimento alla consulenza in quanto prodotta in copia direttamente dalla ricorrente con il ricorso (legittimamente a mente dell’art. 372 c.p.c., comma 1): il ricorso avrebbe dovuto indicare tale modalita’ di produzione ed individuare il modo in cui essa sarebbe stata individuabile nel fascicolo della ricorrente.

2.2. Va rilevato, altresi’, che l’esposizione dei due motivi e’ comunque inosservante del principio di autosufficienza anche sotto il profilo – eccepito anche dalla resistente – che non si sono trascritte le parti della consulenza tecnica d’ufficio su cui si fa leva. Invero, alla pagina cinque del ricorso ed alla pagina sei si trascrivono due passi della relazione, ma si omette di trascrivere il contenuto di essa, del quale i due passi costituirebbero l’esplicazione. Infatti, prima della riproduzione fra virgolette del primo passo si dice che il c.t.u. avrebbe “ritenuto (pag. 8) che non era possibile….”, in tal modo facendo un riferimento per rinvio alla consulenza, il che contraddice il principio de quo giacche’ affida alla Corte di individuare nella relazione la parti dell’elaborato del consulente dalle quali emergerebbe “che non era possibile” (sull’onere del ricorrente in cassazione, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, della indicazione, riportandole per esteso, delle pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, si veda, ex multis, Cass. n. 17369 del 2004).

Non a caso parte ricorrente, nella sua memoria, riporta ampi brani della consulenza per replicare al rilievo avversario, ma lo fa senz’alcuna utilita’ ai fini del superamento della rilevata violazione del principio di autosufficienza, poiche’ le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. non possono assolvere la funzione di integrare le lacune espositive del ricorso (Cass. n. 7260 del 2005;

n. 21379 del 2005).

3. I due motivi debbono, dunque considerarsi inammissibili.

I principi esposti sopra a giustificazione della valutazione di inammissibilita’ per difetto di autosufficienza sono riferiti al regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile a questo ricorso. Essi sono ora normativamente enunciati in modo espresso nell’art. 366 c.p.c., n. 6, per il tramite della previsione della c.d. indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, ma, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare erano gia’ presenti – particolarmente quanto all’onere di indicazione – anteriormente: si veda, in termini, Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi.

4. Va, peraltro, anche rilevato che, se le valutazioni di difetto di autosufficienza fossero state superabili, entrambi i motivi, per quanto attiene al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si sarebbero dovuti considerare inammissibili per difetto di decisivita’ (in termini Cass. n. 22979 del 2004, seguita da numerose conformi).

Cio’, per la ragione che la motivazione della sentenza impugnata – pur nella sua stringatezza – non ha fatto leva soltanto sulle risultanze della consulenza espletata nel procedimento cautelare, ma anche sul preventivo dell’artigiano M., del quale entrambi i motivi si disinteressano, con conseguente carenza di decisivita’ della censure con essi esposte, sotto il profilo che non e’ dato sapere se la combinazione fra le risultanze della detta consulenza e del preventivo possa apparire idonea a giustificare il disinteresse della Corte territoriale per le emergenze della c.t.u. espletata in appello.

5. Il ricorso e’, conclusivamente rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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