Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4201 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4201 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11725/2013 R.G. proposto da
Agenave di Federica Vespa, Antonello Montaldo & c. s.a.s. (C.F.
00147090922), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Dore, Giovanni Dore e
Marcello Frediani, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Gallonio 18.
– ricorrente contro
Tirrenia di Navigazione s.p.a., in amministrazione straordinaria (C.F.
00832450639), in persona del commissario straordinario
tempore,

pro

rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Pace,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via
Domenico Chelini 4.
– resistente avverso

(

il decreto del Tribunale di Roma depositato il giorno 10 aprile 2013,
nel procedimento iscritto al n. 39884/2011 r.g.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mauro
Vitiello, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 10 aprile 2013,
respinse l’opposizione allo stato passivo della Tirrenia di Navigazione
s.p.a., in amministrazione straordinaria, promossa da Agenave di
Carlo Vespa e Antonello Montaldo & c. s.a.s. – poi divenuta Agenave
di Federica Vespa, Antonello Montaldo & c. s.a.s. – (di seguito

breviter Agenave), sulla sua domanda di insinuazione al passivo per
le somme vantate, in via privilegiata, quali indennità spettanti per lo
scioglimento di due rapporti di agenzia e, al chirografo, per i
corrispettivi indicati in talune fatture rimaste insolute.
Il tribunale ritenne che, non avendo la società opponente
depositato in giudizio la documentazione già posta a fondamento
della domanda di insinuazione, l’opposizione andasse senz’altro
respinta, non potendo il giudice disporre l’acquisizione dal fascicolo
fallimentare, né essendo sufficienti a dimostrare il credito gli estratti
conto autentici relativi al rapporto di agenzia, pure prodotti nel
procedimento di opposizione.
Avverso il detto decreto Agenave ha proposto ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi; Tirrenia di Navigazione s.p.a., in
amministrazione straordinaria, ha depositato procura speciale alle liti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce Agenave violazione dell’art. 99,
comma secondo, I.fall., degli artt. 115, 116, 210 e 213 c.p.c. e
2 di 5

I

dell’art. 11 disp. prel. c.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360,
comma primo, n. 5), c.p.c., considerato che il giudice dell’opposizione
ha respinto la domanda per carenza di prova, nonostante l’intera
documentazione rilevante fosse stata prodotta in sede di verifica dello
stato passivo dall’opponente, il quale ne aveva pure richiesto in

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 210 c.p.c., degli
artt. 1748, ultimo comma, 1749, 2712 e 2721 c.c., nonché vizio di
motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il
tribunale omesso di pronunciare su tutte le richieste istruttorie,
riferite all’esibizione documentale, all’ammissione di prove orali e alla
nomina di un consulente d’ufficio, formulate dall’opponente.
Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 93, comma sesto,
I.fall. e dell’art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360,
comma primo, n. 5), c.p.c., atteso che il giudice di merito non ha
tenuto conto della circostanza che l’esistenza dei rapporti di agenzia
tra le parti, non era stata mai contestata dall’amministrazione
straordinaria resistente.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 24 e 111 Cost.,
degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 6 del Trattato sull’Unione
europea, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, poiché la soluzione adottata dal tribunale, che ha ritenuto
onere della parte riprodurre i documenti già prodotti in sede di
verifica dello stato passivo e respinto tutte le richieste istruttorie
formulate, viola il diritto ad un equo e giusto processo.
2. Preliminarmente, va dato atto che Tirrenia di Navigazione
s.p.a., in amministrazione straordinaria, dopo la fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato in cancelleria
procura speciale notarile per l’odierno giudizio e successivamente, nei
termini di rito, una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; e ciò in ossequio
alle indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa sottoscritto il 15
3 di 5

ricorso l’acquisizione in giudizio.

dicembre 2016 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale
Forense, valevoli per i ricorsi già pendenti alla data di entrata in
vigore del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni
dalla legge 25 ottobre 2015, n. 197, che ha previsto la generale
trattazione dei detti ricorsi, non più in pubblica udienza – con facoltà
per la parte intimata di partecipare comunque alla relativa

discussione -, bensì in adunanza camerale non partecipata dai
difensori.
3. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti tutti i rimanenti
mezzi.
Invero, secondo l’orientamento più recente di questa Corte, cui si
intende dare piena continuità, nel giudizio di opposizione allo stato
passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, secondo
comma, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i
documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della
verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in
difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne
l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove
esso è custodito (Cass. 18/05/2017, n. 12549).
Ha errato allora il tribunale nel respingere senz’altro la domanda
formulata dalla Agenave, senza acquisire i documenti che pure
l’opponente aveva prodotto in sede di verifica dello stato passivo e di
cui, già nel ricorso in opposizione, aveva sollecitato in via istruttoria
l’integrale acquisizione, richiamando specificatamente i singoli atti ivi
prodotti.
4. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso e assorbiti
restanti, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al
Tribunale di Roma, in diversa composizione, che statuirà anche sulle

!

spese del giudizio di legittimità.

í
4 di 5

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto
impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di
Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017

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