Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4201 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26064/2018 R.G. proposto da:

B.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Foschini;

– ricorrente –

contro

Comune di Ravenna, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Brighi, con

domicilio eletto in Roma, via Caio Mario, n. 27, presso lo studio

dell’Avv. Francesco Alessandro Magni;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 70/2018, depositata

il 31 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Ravenna, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.M. nei confronti del Comune di Ravenna volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data 5/9/2011 allorchè la stessa, alla guida della propria autovettura, nell’affrontare una doppia curva con fondo stradale bagnato e pioggia in atto, ne aveva perso il controllo uscendo fuori strada.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che “l’istruttoria svolta in primo grado non ha consentito di raggiungere una prova neppure sufficiente circa la sussistenza del nesso causale fra cosa e danno e, più in particolare, fra l’uscita di strada della vettura condotta e di proprietà della sig.ra B. e le dedotte anomalie del manto stradale”.

Ha peraltro rilevato che l’attrice, nel corso dell’interrogatorio formale, a sua volta ha dichiarato – con affermazione (si rimarca in sentenza) dall'”evidente contenuto confessorio” – che “le condizioni meteorologiche erano piovose, che la curva era segnalata così come la limitazione di velocità e che, ancora, “sull’asfalto non c’erano buche””.

2. Avverso tale sentenza la B. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’ente intimato, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso B.M. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 c.c..

Rileva in sintesi che:

– non vi è prova che la condotta di guida avesse avuto un’efficacia nella determinazione del danno; l’autovettura risultava in condizioni di efficienza perfette; non era stato possibile accertare la velocità tenuta dalla conducente nell’occorso;

– nel prodotto verbale della Polizia Stradale si dava atto che “sia la conducente del veicolo sia alcuni utenti di passaggio… (avevano segnalato) che l’asfalto presente nel tratto curvilineo in caso di pioggia anche scarsa diviene estremamente sdrucciolevole, rendendo difficile il controllo del veicolo anche a velocità ridotta”, circostanza non smentita dal Comune;

– nello stesso verbale si segnalava la mancanza, nel senso di marcia Camerlona – Ravenna, dei delimitatori modulari di curva presenti nell’opposto senso di marcia, al cui ripristino il Comune provvide con ordinanza del 9/9/2011, riducendo il limite di velocità e disponendo anche la ricostituzione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Sostiene in conclusione che il Tribunale, non avendo tenuto conto di dette circostanze, ha giudicato in base a un non corretto riparto dell’onere della prova in tema di danni da cose in custodia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova e dell’art. 116 c.p.c., artt. 2730,2733 e 2734 c.c., nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere il Tribunale attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dall’attrice nel corso dell’interrogatorio formale.

Rileva che non vi era, nella dichiarazione, confessione di fatti sfavorevoli alla parte attrice, poichè negli scritti difensivi non si era fatta menzione dell’esistenza di buche sulla strada; che inoltre la circostanza che piovesse al momento dell’incidente può considerarsi indifferente, così come l’esistenza mai contestata del segnale indicante il limite di velocità.

Sostiene che pertanto la sentenza incorre in error in iudicando per “non aver tratto le conseguenze che l’art. 2734 c.c. impone all’interprete” ed incorre altresì in error in procedendo per avere ritenuto confessione una dichiarazione che, al contrario, nel suo complesso dava conto dell’estrema pericolosità dell’area attraversata, dell’imprevedibilità dell’ostacolo, oltre che dell’adozione da parte dell’automobilista di tutti i presidi di sicurezza.

3. Il primo motivo è inammissibile, sotto diversi profili.

3.1. Va anzitutto osservato che il requisito – previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, -della specifica indicazione degli atti o documenti su cui il ricorso si fonda, risulta, nel caso, non osservato in ricorso, là dove viene operato il riferimento ad atti o documenti del giudizio di merito senza puntualmente indicare in quale sede processuale detti atti risultino prodotti o acquisiti; è invece, come noto, necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

3.2. La censura di violazione della regola sull’onere della prova, poi, non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, p. 14, secondo cui “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

Non è individuata l’affermazione in diritto che comporta violazione

o falsa applicazione delle norme evocate; è evidente peraltro che la sentenza muove dalla corretta premessa in diritto secondo cui, in tema di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per farla valere dare prova della sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno.

La ricorrente non contesta la correttezza di tale regola di giudizio, ma anzi la richiama essa stessa nelle premesse del primo motivo; nè illustra le ragioni per cui la stessa dovrebbe ritenersi in concreto male o falsamente applicata, ma è piuttosto essa stessa a svolgere argomentazioni incompatibili là dove sembra postulare, a fronte del mero dato della verificazione del sinistro, l’onere a carico dell’ente convenuto di dimostrarne l’ascrivibilità al fatto del danneggiato.

Gli altri argomenti critici attengono con evidenza al merito della valutazione operata circa l'(in)sussistenza di prove, anche di carattere presuntivo, sufficienti a dimostrare l’esistenza del nesso causale e, come tali, impingono nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio.

4. L’inammissibilità del secondo motivo discende, oltre che dall’afferire ad una mera valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione, anzitutto e con carattere assorbente, dal rilievo della sua manifesta aspecificità.

Diversamente da quanto postulato in ricorso, l’attribuzione, in sentenza, di carattere confessorio alla dichiarazione resa dall’attrice nel corso del suo interrogatorio formale, ha rilievo meramente aggiuntivo e non certamente fondante rispetto alla decisione assunta.

Anche prescindendo infatti da tale affermazione – meramente incidentale nel percorso argomentativo – la decisione rimane fondata sul rilievo pienamente esaustivo dal mancato assolvimento dell’onere incombente sulla stessa parte attrice di dar prova del nesso causale tra cosa in custodia (strada comunale) e danni.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020

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