Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4201 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34261-2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI

186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 670/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.C., proveniente dalla (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essersi allontanato dal paese di origine a causa di una lite che aveva per oggetto un terreno della sua famiglia, confinante con un altro i cui proprietari – con i quali era entrato in conflitto – facevano parte di un gruppo “cultista” che aveva minacciato con il machete i componenti della sua famiglia: aggiungeva che si trattava di una “confraternita giovanile organizzata come banda al servizio del potere locale” ragione per cui era impossibile riuscire a trovare tutela da possibili aggressioni.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 13 del 2017 per mancato espletamento da parte della Corte d’appello dell’interrogatorio libero del ricorrente, in assenza della videoregistrazione dell’audizione personale resa dinanzi alla Commissione Territoriale.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui in mancanza di videoregistrazione deve necessariamente fissarsi l’udienza di comparizione mentre il dovere di rinnovare l’audizione è riservata soltanto a casi “residuali” che, ove non siano ritenuti opportuni dal giudice, prevedono comunque una specifica richiesta del ricorrente (cfr. Cass. 21584/2020; Cass. 22049/2020): tale principio è applicabile sia nel giudizio dinanzi al Tribunale che in quello d’appello dove, comunque, prevale la regola secondo cui il rinnovo dell’istruttoria rappresenta un potere discrezionale insindacabile del giudice di merito (cfr. Cass. 8931/2020 ed, in termini, Cass. 24544/2011 e Cass. 3003/2018).

1.3. Risulta pertanto insussistente l’errore denunciato, dovendosi comunque sottolineare che le argomentazioni poste a fondamento della censura mostrano di confondere, per i casi in cui manchi la videoregistrazione dell’ascolto svoltosi in sede amministrativa, il dovere di fissare l’udienza di comparizione con quello di rinnovare l’audizione già espletata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce altresì, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 nonchè la carenza di motivazione per aver rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita: lamenta che, pur essendo stato ritenuto credibile il suo racconto, era stata negata la tutela richiesta senza alcuna spiegazione in ordine alle ragioni per le quali non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione “maggiore” invocata.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, postula una rivalutazione delle emergenze processuali sulle quali la Corte ha reso una motivazione costituzionalmente sufficiente, ritenendo che la storia narrata non fosse indice di una persecuzione nell’accezione prevista dalla norma richiamata, ma che dovesse essere qualificata come una vicenda privata, oltretutto sostanzialmente risolta attraverso il ricorso al potere del capo del villaggio e della polizia locale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

2.2. La motivazione è congrua e logica e la censura si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione di merito dei fatti già esaminati dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c. e art. 3, comma 3, lett. a) nonchè degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis: lamenta che il rigetto della protezione sussidiaria era stato omesso senza alcuna valutazione della sussistenza del danno grave, con difetto di istruttoria.

4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed art. 3 e 7 CEDU in quanto il rigetto della protezione sussidiaria era stato emesso sulla base di un giudizio prognostico futuro ed incerto e non sullo stato effettivo ed attuale del paese di origine ed era stato erroneamente ritenuto che in (OMISSIS) non vi fosse un pericolo generalizzato.

4.1. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta interconnessione e la parziale sovrapponibilità: essi sono entrambi inammissibili.

4.2. La motivazione della Corte d’appello sul punto, pur sintetica, risulta adesiva alla pronuncia di primo grado: i giudici d’appello, dopo aver premesso che lo stesso ricorrente aveva affermato di non avere timore di rientrare in (OMISSIS) “perchè la situazione si stava risolvendo” (pag. 6 della sentenza) e, dopo aver riportato le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale secondo cui “egli non aveva alcun problema a rientrare in (OMISSIS)” (cfr. pag. 3 terzo cpv), afferma che la prima decisione era stata presa sulla base di fonti informative attendibili ed aggiornate.

4.3. La Corte territoriale, pur non riportandole nella sentenza, condivide, dunque, quelle indicate dal Tribunale (vista la piena adesione alla motivazione della pronuncia di primo grado) e, sostenendo che le censure erano generiche e non chiarivano quale rischio il ricorrente corresse, afferma che non era stata correttamente criticata la ratio decidendi della prima pronuncia.

4.4. A fronte di ciò, il motivo di ricorso avrebbe dovuto contenere o una critica ad un falso richiamo delle COI o una censura sulla inattendibilità di esse in relazione alle previsioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5 con indicazione di altre fonti più conducenti, attendibili ed aggiornate: ma in assenza di ciò, entrambe le censure sono inammissibili perchè mancano di autosufficienza e non si contrappongono in modo coerente alla ratio decidendi della pronuncia impugnata che ha statuito, sostanza, che lo stesso ricorrente, con racconto ritenuto credibile, aveva omesso di indicare concretamente il rischio che correva, diverso da quelli esclusi dalle fonti informative utilizzate.

4.5. E vale solo la pena di rilevare che il ricorrente si limita, in questa sede, a riportare informazioni del sito “(OMISSIS)” (del Ministro Esteri) del 2019 ritenuto condivisibilmente inidoneo allo scopo in esame (cfr., al riguardo, Cass. 8819/2020 e Cass. 10834/2020) e riguardanti zone del paese diverse dall'(OMISSIS): l’indicazione pertanto, ai fini sopra indicati, risulta del tutto irrilevante, tenuto conto anche della vastità del paese.

5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 nonchè l’illogica, contraddittoria ed apparente motivazione della sentenza:

lamenta che la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, proposta in via gradata, senza alcuna motivazione e limitandosi a negare il riconoscimento di ogni forma di protezione invocata.

5.1. Il motivo è fondato.

5.2. Premesso che la prospettazione del corrispondente motivo d’appello è desumibile dalla sentenza impugnata nella quale si dà atto della difesa apprestata in quella sede dal Ministero sulla specifica doglianza proposta (cfr. pag. 5 u cpv della sentenza impugnata), si osserva che con la censura in esame il ricorrente contesta, in particolare, il mancato svolgimento del giudizio di comparazione e, a monte, la totale assenza di indagini sia sulle condizioni di sicurezza del paese di origine, in relazione al livello di tutela dei diritti fondamentali, sia sulla sua condizione di vulnerabilità, desumibile anche dalle minacce armate subite dai componenti del gruppo occulto criminale (OMISSIS) che lo aveva perseguitato, mettendo a repentaglio al sua incolumità personale: tale vicenda che i giudici di merito, pur non riconoscendo le forme di protezione “maggiore”, avevano ritenuto comunque attendibile, imponeva l’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria sulla specifica questione dedotta, al fine di verificare quale livello di tutela era garantita nel paese di origine a chi avesse subito aggressioni armate da parte di soggetti appartenenti a gruppi cultisti. Al riguardo, si osserva che in tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori.

5.3. Al riguardo questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio secondo il quale “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019).

5.4. A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

a. non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

b. le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

c. deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.”

5.5. Da ciò deriva che l’assenza di specifica motivazione in ordine alla protezione umanitaria invocata – il cui diniego è stato apoditticamente ricompreso nel generale rigetto della domanda di protezione internazionale, senza neanche la specifica menzione della fattispecie – configura la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 con conseguente fondatezza del vizio di motivazione apparente dedotto.

6. La sentenza, pertanto, deve essere in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce di principi di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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