Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4201 del 17/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13247/2014 proposto da:

GESTIONE MUTUI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore Sig. M.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo

studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO MONTEMURRO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

HIPRET LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELA A

BARISON, SERGIO VIALE, ALESSANDRO SCIOLLA, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

nonchè da:

PROMOZIONE MUTUI SRL, in persona dell’amministratore unico legale

rappresentante pro tempore G.A., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPAOLO MASSA, unitamente

all’avvocato DAVIDE GIACOMO BRAMBILLA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

HIPRET LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.

GIANCARLO DANIELE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELA A

BARISON, SERGIO VIALE, ALESSANDRO SCIOLLA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

GESTIONE MUTUI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2054/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Hipret Limited ottenne decreto ingiuntivo per Euro 106.502,00 oltre accessori nei confronti di Promozione Mutui s.r.l., Gestione Mutui s.r.l., Mutui Casa s.r.l. e Linea Mutui Liguria s.p.a., società tutte tenute in solido in forza di un contratto del 15.9.2004, col quale esse le avevano conferito l’incarico di svolgere attività finalizzate alla cessione di loro quote ad un istituto di credito. Promozione Mutui e Gestione Mutui si opposero con autonomi atti di citazione; riuniti i giudizi, il Tribunale di Torino, con sentenza del 2.5.2011, in parziale accoglimento delle opposizioni, revocò il decreto quanto alla denunciata duplicazione degli interessi e alla non dovuta rivalutazione monetaria, ma condannò le opponenti al pagamento in favore di Hipret della somma di Euro 106.502,00, oltre interessi di mora al tasso contrattuale. Con autonomi atti d’appello, anch’essi poi riuniti, le predette società impugnarono la sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 22.10.2013, li respinse.

Ricorrono ora per cassazione con autonomi ricorsi Gestione Mutui s.r.l. in liq. e Promozione Mutui s.r.l., affidandosi rispettivamente a due e a cinque motivi. Resiste con distinti controricorsi Hipret Limited. La resistente ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo del ricorso principale (perchè notificato per primo, ex art. 335 c.p.c.), deducendo “violazione dell’art. 360, n. 3 (c.p.c., n.d.e.) con riferimento all’onere della prova per violazione dell’art. 2697 c.c. e segg.”, Gestione Mutui lamenta l’erroneità della decisione impugnata in quanto Hipret non avrebbe dato prova dell’espletamento delle prestazioni dedotte in contratto; la Corte d’appello, sul punto, afferma erroneamente che la prova dell’attività di rappresentanza e assistenza sarebbe praticamente impossibile, poichè afferente alla fase delle trattative con l’istituto di credito.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione dell’art. 360, n. 3 (c.p.c., n.d.e.) con riferimento all’art. 1372 c.c.”, Gestione Mutui censura la decisione impugnata laddove si osserva che l’attività contrattualizzata sarebbe sostanzialmente inutile; in realtà, sostiene la ricorrente, le parti del contratto hanno il pieno diritto di stabilire le regole, che il giudice non può modificare.

2.1 – Con i cinque motivi del ricorso incidentale, tutti rubricati come “Violazione degli artt. 1218, 1322, 1362, 1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 – art. 132 c.p.c., n. 4) – art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione degli artt. 99, 112, 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, Promozione Mutui lamenta l’erroneità della decisione per non aver rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte di Hipret, stante l’eccezione di inadempimento da essa ricorrente sollevata: ciò sotto il profilo della violazione di legge, della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di assenza della motivazione e di insufficiente esame delle clausole contrattuali. Lamenta ancora Promozione Mutui che la Corte d’appello abbia rideterminato il contenuto del contratto, stravolgendo i termini del giudizio; lamenta anche l’assenza di prova anche in relazione al quantum debeatur, del tutto non provato.

3.1 – Entrambi i ricorsi, da esaminarsi congiuntamente stante la sostanziale identità delle questioni (salvo quanto si dirà al par. 4.3), sono infondati.

3.2.1 – Preliminarmente, con specifico riferimento alla pretesa violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (formalmente dedotta dalla sola Promozione Mutui, ma nella sostanza ascrivibile anche a Gestione Mutui, laddove entrambe lamentano una presunta “trasformazione” dell’oggetto del contratto che la Corte torinese avrebbe operato), è noto che “il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (ex multis, Cass. n. 2465/2015 e, ancor più recentemente, Cass. n. 10891/2016).

Ebbene, le ricorrenti, anzichè attenersi a quanto precede, finiscono per propugnare in questa sede semplicemente un diverso risultato interpretativo, contrapponendolo a quello reso dal giudice d’appello, ma senza appunto indicare l’errore (o gli errori) di diritto in cui questo sarebbe incorso (v. in tal senso anche Cass. n. 8020/2012).

3.2.2 – A ben vedere, può anche aggiungersi che il superiore e pacifico insegnamento, dettato in controversie soggette alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che consentiva a questa Corte lo scrutinio della congruità, sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, dev’essere oggi interpretato in modo ancor più rigoroso, il sindacato sulla motivazione essendo consentito solo nei limiti del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), come non manca di evidenziare la più recente giurisprudenza di legittimità proprio nella materia che occupa (Cass. n. 14335/2016: “L’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti)”.

Pertanto, poichè la sentenza impugnata è stata depositata in epoca successiva al 11.9.2012, ed è quindi soggetta al nuovo regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che indica quale autonomo vizio denunciabile non più il mero vizio motivazionale, bensì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, le censure circa la pretesa erronea individuazione dell’oggetto del contratto a parte l’insussistente violazione di legge, di cui si dirà a breve – avrebbe dovuto veicolarsi mediante l’individuazione di specifici fatti il cui esame la Corte d’appello avrebbe appunto omesso: per quanto nella rubrica di ciascun motivo la sola Promozione Mutui abbia fatto riferimento al “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è stato in realtà da essa indicato alcun fatto (nell’accezione datane dalla citata Cass., S.U., n.8053/2014). Tali considerazioni valgono, eo magis, per Gestione Mutui, che ha financo omesso ogni riferimento alla norma testè citata.

4.1 – Ciò posto, la Corte d’appello, con l’impugnata sentenza, ha ricostruito la vicenda nel senso che le società ingiunte (tra le quali le odierne ricorrenti) si rivolsero a tale B.G., perchè le mettesse in contatto con una banca acquirente delle quote di esse mandanti; ciò che puntualmente avvenne. Le “fumose espressioni” contenute nel contratto del (OMISSIS), secondo il giudice d’appello, derivano proprio dalla necessità che il B. fosse ricompensato per l’attività prestata e da qui deriva l’entrata in scena della Hipret, che vi avrebbe appunto provveduto: il contratto, in sostanza, venne stipulato sul presupposto che l’attività in esso dedotta era stata già pressochè integralmente eseguita. Per tali ragioni, secondo la Corte torinese, la prova delle prestazioni dedotte in contratto praticamente impossibile.

4.2 – Ritiene la Corte che la superiore ricostruzione non meriti le censure mosse dalle ricorrenti, perchè non si profila alcuno dei (restanti) vizi da esse denunciati. Infatti, premesso che è da escludere che difetti, nella specie, la motivazione della decisione, come pretenderebbe Promozione Mutui, da un lato è indubbio che il contratto sottoscritto dalle mandanti vincola le stesse agli obblighi assunti: e se è vero che scopo del contratto in questione era quello di assicurare la remunerazione del B., come accertato in fatto dal giudice di merito con statuizione insindacabile da questa Corte, è ovvio che esse non possono restare esenti dalle relative conseguenze.

Quanto poi al tema dell’onere della prova, per quanto le espressioni utilizzate dalla Corte possano prima facie disorientare l’esegeta (giacchè alcuna prova può dirsi impossibile), è indubbio che di fronte alla concreta fattispecie accertata dalla Corte (in cui, si ripete, il contratto è stato confezionato ex post per giustificare una prestazione già resa dal B.), la prova dell’adempimento delle “fumose” prestazioni dedotte in contratto non poteva essere data nei termini pretesi dalle ricorrenti; anzi, a ben vedere, per tale profilo, esse non paiono cogliere la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove s’è ritenuto che la prova della prestazione fosse stata fornita, perchè svolta antecedentemente alla stipula del contratto stesso.

Quanto poi alla pretesa mancata attività di report, anche in tal caso la ricostruzione della Corte d’appello non è minimamente inficiata dalle censure delle società ricorrenti. Se è vero, infatti, che agli incontri con la banca acquirente partecipavano anche incaricati o rappresentanti di esse mandanti, è ovvio che le stesse erano perfettamente a conoscenza di quanto accaduto, sicchè non v’era necessità di relazionare alcunchè.

4.3 – Per quanto concerne, infine, la censura sul quantum debeatur (oggetto del quinto motivo di ricorso di Promozione Mutui), la Corte d’appello ha ritenuto che la prova dell’ammontare del credito risultasse dalla produzione delle fatture pagate dalle coobbligate non oppostesi al decreto ingiuntivo. Al contrario di quanto sostenuto da Promozione Mutui, dette fatture risultano prodotte come documento 3) dep. 23.10.2009 ed inserite nel fascicolo di parte di primo grado (cui questa Corte può accedere, quale giudice del “fatto” processuale, essendosi denunciato un error in procedendo), sicchè anche tale motivo è infondato.

5.1 – In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti a rivalere la resistente Hipret Limited delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA