Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4200 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

sul ricorso 20825/2013 proposto da:
Saeco International Group S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Sistina n.4, presso lo studio dell’avvocato Gullo Domenico, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giangrossi Ilario,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Gloria S.p.a., già Gloria S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lorenzo
Magalotti n.15, presso lo studio dell’avvocato Mioli Barbara, che la

Data pubblicazione: 21/02/2018

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mondini Giorgio,
giusta procura in calce la controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 3270/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1.Con domanda di arbitrato del 18 dicembre 2009, in forza della
clausola compromissoria prevista nel contratto di coinvestimento
intercorrente tra le parti, la

Gloria s.p.a. (Gloria) lamentava la

violazione degli obblighi contrattuali da parte della
International Group s.p.a.

Saeco

(Saeco) in ordine sia all’impegno

periodico di acquistare una quantità minima di caffè sia alla garanzia
dei rapporti di esclusiva.
1.1.

Costituendosi, la Saeco si doleva in via riconvenzionale del

comportamento di Gloria, nell’esecuzione del contratto in quanto
asseritamente tenuto in assenza di buone fede ed in violazione del
vincolo di esclusiva.
1.2.

Durante la fase istruttoria la Saeco chiedeva al collegio di

ordinare a Gloria l’esibizione di alcune scritture contabili nonché di
rinnovare la testimonianza del Sig. Lescault e la consulenza tecnica
d’ufficio, effettuata dal Dott. Calabretta, limitatamente al quesito n.3,
ovvero la determinazione dei quantitativi di caffè forniti da Gloria nei
confronti dei soggetti estranei al gruppo Saeco ma appartenenti alla
rete dei relativi distributori di Saeco stessa.
2

MILANO, depositata il 20/08/2013;

1.3.

Respinta la richiesta di ordine di esibizione in quanto

inammissibile, e rigettata la richiesta di rinnovazione della
testimonianza e della ctu, con lodo arbitrale n.14409 del 23 dicembre
2011, depositato in camera arbitrale il 16 gennaio 2012, il Collegio
accertava l’inadempimento di Saeco dell’obbligo di acquisto di caffè

risarcimento del danno, respingendo, tuttavia, la domanda di Gloria
circa la violazione dell’obbligo di esclusiva.

2.

Con atto di appello, notificato il 20 marzo 2012, la Saeco

impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Milano il suddetto lodo
affinché ne fosse dichiarata la nullità sia ex art. 829, comma 1, n.9,
per violazione del diritto di difesa della Saeco sia ex art. 829, comma
1, n. 5 e/o 11, cod. proc. civ., per insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa il punto della qualificazione giuridica della pronuncia
oggetto del lodo stesso e, contestualmente, avanzava istanza di
sospensione dell’efficacia del lodo.
2.2.

La Saeco adduceva a proprio sostegno la violazione del

contraddittorio per non avere gli arbitri né ammesso gli ordini di
esibizione, né rinnovato la ctu e la prova testimoniale, né considerato
alcuni documenti ai fini della decisione.
2.3. Benché inizialmente accolta l’istanza di sospensione, la Corte
distrettuale, con sentenza n.3270 del 26 giugno 2013, depositata il
20 agosto 2013, rigettava l’impugnazione confermando il lodo
arbitrale in applicazione dei principi di diritto pacifici per questa Corte,
atteso che i motivi formulati risultavano del tutto infondati.
2.4. In particolare, in relazione alla lamentata nullità del lodo ex art.
829, comma 1, n.9, cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio
la Corte ricordava che, per l’attuazione del suddetto principio, non
fosse necessaria l’ammissione delle prove in quanto il giudizio
3

ad essa imposto dal contratto di fornitura e la condannava al

sull’ammissibilità e sulla rilevanza di queste spetta esclusivamente
alla valutazione (che è discrezionale) del giudice.
3.

Avverso detta sentenza, il 18 settembre 2013 Saeco notificava

a Gloria ricorso per Cassazione articolando un unico motivo.
4.

Nelle more del procedimento, tuttavia, con atto di citazione,

di Appello di Milano giudizio di revocazione avverso il detto lodo
arbitrale con contestuale istanza di sospensione, tra l’altro accolta,
del giudizio incardinato davanti alla Corte di Cassazione, RG:
20825/2013.
5.

Rigettata la domanda di revocazione e condannata la società

attrice al pagamento delle spese di lite, la Saeco ha proposto istanza
di fissazione del giudizio innanzi a questa Corte.
6.

A sua volta, Gloria ha resistito con controricorso.

7.

Entrambi hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc.

civile; in quella di Gloria (§5) sulla base della «indubbia temerarietà
della presente azione» si chiede la «doverosa condanna alle spese di
Saeco, anche ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma c.p.c.» e la
«maggiorazione di cui all’art. 4, co. 8, DM 55/2014».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo e unico motivo di ricorso (Omessa pronuncia ex

art. 112 cod. proc. civ. e/o errore motivazionale ex art. 360, comma
1, n.6, cod. proc. civ.) il ricorrente censura la decisione impugnata
nella parte in cui avrebbe ignorato la circostanza centrale per cui il
lodo, a fronte della accertata violazione del diritto di esclusiva da
parte di Gloria, abbia dapprima rigettato le istanze istruttorie volte a
dimostrare i danni subiti da Saeco per effetto di tale violazione, e poi
respinto la relativa domanda per difetto di prova.

4

notificato a Gloria il 4 luglio 2014, Saeco proponeva davanti alla Corte

1.2.

Omettendo tale circostanza la Corte di Appello avrebbe limitato

la domanda di Saeco ad un’indebita richiesta di riesame nel merito

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

In primo luogo, dal tenore testuale non solo non si comprende

la formulazione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma
neanche la suddivisione delle argomentazioni a sostegno di ciascuna
delle doglianze.
2.1.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che

«l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza,
ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un
autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità
dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende
difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate » (fra le altre:
Cass. civ., sez. VI, 17 marzo 2017, n.7009; Cass. Civ., sez. UU, 6
maggio 2015, n. 9100).
2.1.1.Poiché il giudizio di Cassazione è un’impugnazione a critica
vincolata, ciascun motivo assume

«una funzione identificativa

condizionata alla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi
tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal
legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura pertanto – esigono una precisa formulazione di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal
codice civile e deve ritenersi inammissibile il ricorso nel quale la parte
abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c.,
il vizio che ha inteso denunciare, esigendo la tassatività e la

5

della valutazione compiuta dagli arbitri.

specificità dei motivi di censura, una precisa formulazione» (Cass.
Civ., sez. III, 13/12/2012, n. 22912).
3.

In secondo luogo, in relazione al vizio di motivazione ex art.

360, comma 1, n.5, occorrono alcune precisazioni di ordine
processuale.

del 07 aprile 2016): «il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5, prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica, come
recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte,
comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in
sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.
Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno
chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato
di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in
Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione. Dunque, per le fattispecie ricadenti, ratione temporis,
nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
6

3.1.Come già ribadito da questa Corte (Sez. lav., sentenza n. 6763

5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di
motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge, in
questo caso, è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella
sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”. Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si

riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della
sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si
ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente
esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte
in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla,
cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”. Pertanto, a
seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione
con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo
sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera
apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile
contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)».
3.2.La nuova formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. si applica alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero
dall’il settembre 2012. Orbene, poiché la sentenza impugnata con il
ricorso oggetto di trattazione è stata pubblicata il 20 agosto 2013,
deve ritenersi applicabile l’art. 360 cod. proc. civ così come riformato.
4.

Nel caso in esame non ricorre alcuno dei vizi di motivazione del

provvedimento impugnato, in quanto questa non è assente o
meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione
dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o
contraddittori.

7

deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con

4.1. In particolare, la Corte territoriale ha preso in considerazione
tutti i punti oggetto di doglianza del ricorrente il quale, piuttosto che
lamentare un vero e proprio vizio processuale, tende a richiedere una
riqualificazione dei fatti nonché un riesame delle prove.
5.11 ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile,

con le

ricorrente e liquidate come in dispositivo; b) il raddoppio del
contributo unificato già assolto.
6.La parte controricorrente, nella memoria illustrativa ha chiesto la
«doverosa condanna alle spese di Saeco, anche ai sensi dell’art. 96,
primo e terzo comma c.p.c.» e la «maggiorazione di cui all’art. 4, co.
8, DM 55/2014».
6.1.La prima domanda (quella della condanna «ai sensi dell’art. 96,
primo terzo comma c.p.c.») è inammissibile essendo stata svolta
soltanto in sede di memoria, avendo questa Corte già stabilito il
principio di diritto, qui nuovamente affermato, secondo cui: « la
domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità
processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., può essere
proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono
derivanti dal giudizio di cassazione e, in particolare, quando si
riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve
essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso, non
quindi con la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. o nel corso
della discussione orale.» (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20914 del 2011).
6.2. La seconda domanda (quella della condanna «ai sensi dell’art.
96, terzo comma c.p.c.») è ammissibile ma solo in quanto equivale
ad una mera sollecitazione all’esercizio di poteri discrezionali ufficiosi
8

conseguenze di legge: a) le spese processuali, a carico della

[essendo espressamente disposto che

«in ogni caso, quando

pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche
d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento,
a favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata»], che in questa sede non si ritiene di dover esercitare,

6.3. La terza domanda (quella della condanna alle spese con la
«maggiorazione di cui all’art. 4, co. 8, DM 55/2014») è già stata
oggetto di esame nella liquidazione onnicomprensiva sopra svolta.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al í/
pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi C
10.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali
forfettarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il
23 novembre 2017.

non ricorrendone i presupposti.

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