Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4200 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 9986-2008 proposto da:
PANNOZZO NICOLA C.F.PNNNNCL38P12D6620, LAMESI EGIDIO
C.F.LMSGDE49A17D662H, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentati e
difesi dall’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO;

ricorrenti

contro

COM FONDI IN PEERSONA DEL SINDACO P.T., REG LAZIO IN
PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, PROC.
GEN. PRESSO LA CORTE D’APPELLO ROMA, CARNEVALE

Data pubblicazione: 21/02/2014

PASQUALE, FAIOLA FERNANDO, LAMESI GIANNINA, PANNOZZO
PASQUALINO, PANNOZZO FRANCO, PANNOZZO GIROLAMO,
MATTEI GIUSEPPA, LAMESI INES, DE CAROLIS FRANCO,
FIORE MARCO, PANNOZZO CELESTINA, D’AMBROGIO VITTORIO,
FAIOLA LUCA BRUNO, PANELLA ANDREA, LOVISETTO EZIO,

– intimati –

sul ricorso 13747-2008 proposto da:
CON

FONDI

IN

PERSONA

DEL

SINDACO

P.T.

P.I.81003290590, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio
dell’avvocato DEL PRETE CARMELA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARDINALE ANTONIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

PANNOZZO NICOLA, LAMESI EGIDIO, PROC. GEN. COR.
APPELLO ROMA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2007 della CORTE D’APPELLO
Ji Ct v‘

di ROMAYdepositata il 19/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Cardinale Antonio difensore del
Comune di Fondi che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RAMBELLI ROMANO, FASANI MARIO, IL GABBIANO SRL;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso

principale,

in subordine,

il rigetto del

l’assorbimento

del

ricorso

incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.2.2004 Nicola Pannozzo,Egidio Lamesi,Pasquale Carnevale,Giannina Lamesi,
Fernando Faiola,Piacentino Lamesi,Pasqualino Pannozzo,Franco Pannozzo,Girolamo Pannozzo,
Giuseppa Mattei, Ines Lamesi e Franco De Carolis, occupanti di terreni siti in agro di Fondi, alla
contrada Holiday, adirono il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, la

risultati gravati da uso civico,gli istanti nel possesso dei requisiti per la relativa sdemanializzazione.
Successivamente i suddetti Nicola Paimozzo, Egidio Lamesi e Pasquale Carnevale proposero,a
mezzo di diverso procuratore,distinti rispettivi ricorsi,depositati il 27.10.2005,esponendo che il
Comune di Fondi aveva loro ordinato la demolizione,in quanto abusivi, dei manufatti edificati sui
terreni,tra l’altro deducendo l’esistenza degli usi civici e contestando la lesività,in danno della
collettività locale,della relativa occupazione,provvedimento cui dichiararono di opporsi,a1 riguardo
reiterando la domanda di accertamento della qualitas soli ed instando per l’emissione di misure
cautelari. Nel corso dei giudizi,poi riuniti,nei quali aveva resistito il Comune,intervennero altri
occupanti di suoli siti nella medesima località,Marco Fiore,Celestina,Pannozzo,Vittorio
D’Ambrogio e Luca Bruno Faiola,proponendo domande analoghe a quelle di cui sopra.
Intervenne,altresì,la Regione Lazio,che,analogamente a quanto eccepito dal Comune di Fondi,
dedusse l’inammissibilità delle domande,in quanto precluse da precedenti accertamenti irrevocabili
della demanialità dei suoli.All’esito di istruttoria doctunentale,con sentenza pubblicata il 30.12.2005
e notificata di ufficio il 12.1.2006,l’adito Commissario,recependo i presupposti della suddetta
eccezione, diede atto del già intervenuto accertamento della demanialità dei suoli in questione e
rimise le parti “alla sede amministrativa per la verifica dei requisiti per l’eventuale legittimazione”.
Avverso detta decisione Nicola Pannozzo,Egidio Lamesi e Pasquale Carnevale proposero congiunto
reclamo,notificato in data 11.10.2006, alla Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata per gli
usi civici,gravame al quale ce resistevano sia il Comune di Fondi,sia la Regione Lazio,mentre vi
si associavano, proponendo reclamo incidentale, gli altri attori di primo grado. Nel giudizio
1

Toscana e l’Umbria,a1 fine di sentir accertare la qualità dei suoli e dichiarare, ove gli stessi fossero

spiegavano intervento volontrario, qualificato adesivo, altri occupanti,Ezio Lovisetto,Romano
– Rambelli, Mario Fasani e la S.r.1 Il Gabbiano, mentre il Procuratore Generale,confonnemente alla
preliminare eccezione sollevata dalle due amministrazioni resistenti,concludeva per
l’inammissibilità del gravame.
In accoglimento di tale eccezione,con sentenza del 15.6.2007,pubblicata il 19.7.2007,1a citata

tardivamente proposti in relazione al termine perentorio di gg. 30,decorrente ex art. 2 della legge n.
1078 del 1930 dalla notifica del dispositivo della sentenza impugnata a cura della cancelleria, sul
rilievo essenziale che tale adempimento risultava espletato in data 11.1.2006,a mani dell’avvocato
Lanci, procuratore e difensore di tutti gli attori nell’originario procedimento n. 40/04,a1 riguardo
escludendo,attesa la completa coincidenza di petita e causae petendi, la necessità di una ulteriore
notifica all’altro legale ,l’avvocato Di Ciollo,che aveva rappresentato e difesa tre di tali attori
(Nicola Pannozzo,Egidio Lamesi e Pasquale Carnevale) nei successivi giudizi nn. 87/05,91/05 e
92/05 al primo riuniti,non trovando nella specie applicazione,in considerazione della rilevata
identità delle cause, il principio dell’autonomia operante nella diversa ipotesi di simultaneus

processus a seguito di riunione facoltativa.
Avverso tale sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione,con atto notificato
l’8.4.2008,Nicola Pannozzo ed Egidio Lamesi,deducendo due motivi.
Ha resistito il Comune di Fondi con rituale controricorso,contenente ricorso incidentale
condizionato.
Le rimanenti intimate parti non hanno svolto attività difensive.
E’ stata infine depositata una memoria illustrativa per l’amministrazione controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi,ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Nel controricorso è stata eccepita l’inammissibilità dell’avverso ricorso,per tardività in relazione
gli artt. 7 co.I e 8 co.I della L. 10.7.1930 n. 1078, in quanto proposto oltre il termine perentorio di
2

sezione specializzata della Corte d’Appello Roma dichiarava l’inammissibilità del reclami,in quanto

gg. 45, nella specie decorso dalla notificazione,a cura della cancelleria della Corte d’Appello,del
dispositivo della sentenza,avvenuta in data 25.7.2008.
L’eccezione,alla quale non vi stata replica da parte dei ricorrenti principali, è fondata.
Dall’esame del fascicolo di ufficio di secondo grado (reso necessario dalla natura processuale della
questione)risulta infatti che all’avvocato Di Ciollo,procuratore e difensore dei reclamanti,la

della Corte d’Appello, che era stata depositata il precedente 19 luglio.
Tale notifica,eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario presso lo studio dell’avv. P.Panici (a mani di
un addetto allo stesso,tale Dino Berardi),in Roma via Otranto n. 18,domicilio che i reclamanti
avevano eletto nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in quanto rispondente (con
l’ulteriore garanzia dell’esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario,anziché del servizio postale)
alla prescrizione contenuta nella norma speciale di cui all’art. 2 della legge 10.7.1930 n. 1078,
all’epoca ancora vigente ( fino all’abrogazione,poi intervenuta con l’art. 34,co.42,del Dlgs.
1.9.2011 n. 150),secondo cui

“la notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei

procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma della legge 16 giugno 1927,n. 1927,è fatta
d’ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del
servizio postale”,ha comportato la decorrenza del termine perentorio di gg. 45 per la proposizione
del ricorso per cassazione. A tal riguardo va richiamato e ribadito il principio espresso dalle
Sezioni Unite di questa Corte,con sentenza n. 21193 del 5.9.2009,secondo cui “ai sensi dell’art. 8
della legge 10 luglio 1930 n. 1078, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte
d’appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione
degli usi civici,deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione a mezzo del
servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della
stessa ad istanza delle parti non è idonea a medicare la sequenza cronologica voluta dalla
legge;siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non è in contrasto con

3

cancelleria ebbe a notificare,in data 25.7.2007,una copia conforme del dispositivo della sentenza

gli artt. 3 e 24 Cost.,perchè la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in
materia di usi civici ed è comunque consentita un’adeguata possibilità di difesa”.
Nel caso di specie il ricorso per cassazione,notificato in data 8 aprile 2008,risulta dunque
palesemente tardivo,a nulla rilevando che lo stesso fosse stato preceduto,oltre che dalla sopra
indicata notificazione di ufficio,anche da una successiva (quella del 27.2.2008,1a sola menzionata

disporre,del tutto inutilmente,attesa la rispondenza di quella precedente a tutti i requisiti della
riportata disposizione speciale.
Il ricorso principale va,pertanto,dichiarato inammissibile,con conseguente assorbimento di quello
incidentale, espressamente dichiarato condizionato dal controricorrente e deducente questioni
attinenti al merito della vicenda.
Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte,riuniti i ricorsi,dichiara inammissibile il principale ed assorbito l’incidentale,e condanna i
ricorrenti principali al rimborso delle spese del giudizio in favore del Comune di Fondi,in misura di
complessivi € 3.200,00,di cui 200 per esborsi,oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2014.

dai ricorrenti),che la cancelleria della Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto di dover anche

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