Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28587-2006 proposto da:

IMMOBILIARE 21 S.R.L. (già UNO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE)

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato e Legale

rappresentante Dott. Z.S.L.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio

dell’avvocato LANIA ALDO LUCIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NEGRI ANTONIA GIOVANNA giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RILLDALE LIMITED;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1263/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 8/4/2005, depositata l’08/09/2005, R.G.N. 2570/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Immobiliare 21 s.r.l. (già Uno Immobiliare s.r.l. in liquidazione) propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale – per quel che rileva ai fini della presente decisione – era stata rigettata la domanda avanzata dalla stessa Immobiliare 21 s.r.l.

contro la Rilldale Limited UK di restituzione della somma di L. 342.000.000, asseritamente corrisposta a titolo di finanziamento. La Corte d’Appello di Firenze, nel rigettare l’appello, ha rilevato che non era stata fornita la prova non tanto della consegna della somma quanto del fatto che questa fosse stata effettuata per un titolo comportante l’obbligo della restituzione; ed ancora, che le prove richieste erano inammissibili, in quanto generiche.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione la Immobiliare 21 s.r.l., a mezzo di due motivi. Non si è difesa l’intimata Rilldale Limited UK.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo articolato motivo del ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di prove, in particolare degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla inammissibilità e genericità delle prove testimoniali offerte, ed, ancora, in merito alla valutazione complessiva delle prove e degli indizi dedotti.

Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili dedotti.

Il primo ed il secondo profilo del motivo in esame si risolvono nella censura in merito al giudizio di ammissibilità della prova testimoniale, che è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (cost. Cass. 10 settembre 2004 n. 18222, nonchè, per un’applicazione, Cass. 12 giugno 2006 n. 13556).

La Corte d’Appello di Firenze ha motivato congruamente ed ampiamente il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale in quanto generica “non essendo mai menzionato il soggetto fisico che avrebbe espresso la volontà della società, le circostanze di luogo e di tempo, le modalità di manifestazione della volontà, e non facendosi mai riferimento al titolo della consegna ma soltanto a questa, già documentata”. E’ di tutta evidenza come la motivazione sia non solo congrua sotto il profilo logico, ma corretta anche con riferimento alla regola giuridica, posta dall’art. 244 c.p.c, dell'”indicazione specifica” dei fatti da provare. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, le circostanze e gli elementi dei quali il giudice di merito ha rilevato la mancanza nei capitoli di prova dedotti dalla società appellante non consistono affatto in dettagli o circostanze di contorno suscettibili di chiarimenti ai sensi dell’art. 253 c.p.c. (che prevede una facoltà da esercitarsi soltanto nell’ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicchè è da escludere che la genericità o l’incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in sede di espletamento della prova, mediante esercizio della facoltà di cui alla norma citata: cfr. già Cass. 6 marzo 1976 n. 761, nonchè da ultimo Cass. 12 febbraio 2008 n. 3280 e Cass. 24 febbraio 2010 n. 4501), bensì integrano i fatti essenziali da porre a fondamento delle allegazioni dell’attrice e quindi della pretesa di restituzione nei confronti della società appellata.

1.1. Col primo motivo di ricorso viene denunciato altresì il vizio di motivazione in merito alla valutazione complessiva delle prove e degli indizi dedotti. In particolare, la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del giudice del merito dei seguenti elementi: 1) possesso delle azioni della società “Il Castello di Querceto” (che avrebbe conseguito perchè avrebbero dovuto costituire la garanzia del finanziamento concesso per l’acquisto delle stesse azioni da parte della Rilldale Limited UK); 2) tentativi di conciliazione stragiudiziale della controversia non andati a buon fine; 3) contumacia della convenuta Rilldale.

Il motivo è infondato e va rigettato anche sotto quest’ultimo profilo.

Va richiamato il principio per il quale in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (così, da ultimo, Cass. 15 luglio 2009 n. 16499). Orbene, ai fini della presente decisione, è sufficiente sottolineare che non è necessaria la motivazione sulla ritenuta inconcludenza esplicitamente riferita a ciascuno degli elementi di prova o indiziari che la parte abbia addotto (o chiesto di addurre) in causa, quando il giudizio di inconcludenza sia desumibile dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Firenze ha, sia pur sinteticamente, ma logicamente, motivato in punto di mancanza di prova sulla questione di fatto ritenuta rilevante e decisiva ai fini dell’accoglimento della domanda di restituzione, vale a dire della prova (non solo della consegna ma soprattutto) del titolo in ragione del quale la società attrice avesse consegnato alla società convenuta la somma di denaro della quale chiedeva la restituzione: è di tutta evidenza che nessuno degli elementi indiziari elencati dalla ricorrente avrebbe potuto essere valutato dal giudice di merito a tale scopo, sicchè la loro inconcludenza è desumibile dal tenore complessivo della motivazione.

2. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della normativa in tema di interpretazione e/o qualificazione delle domande da parte del giudice adito (con particolare riguardo all’art. 112 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione in merito all’interpretazione ed alla qualificazione della domanda. In particolare, secondo la ricorrente, la propria domanda avrebbe dovuto essere interpretata e qualificata come domanda di restituzione per indebito arricchimento.

Anche tale motivo è infondato, specificamente con riguardo al primo profilo. In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza per la quale l’azione di indebito arricchimento integra un’azione autonoma per diversità di petitum e di causa petendi, con la conseguenza che la specificità del suo titolo esclude che essa possa intendersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (cfr., tra le altre, Cass. 17 novembre 2003 n. 17375; Cass. 25 marzo 2003 n. 4365). Ne segue che, avendo l’attrice dedotto a fondamento della propria domanda un contratto di finanziamento, il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere implicitamente proposta, in luogo dell’azione causale, così come dalla parte esplicitata, l’azione ex art. 2041 c.c.. Resta così assorbita anche la censura concernente il difetto di motivazione sul punto.

3. Essendo mancata la difesa dell’intimata, non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA