Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 19/02/2020), n.4200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. Di Marzio Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

ITALFONDIARIO s.p.a., in persona del delegato del l.r.p.t.,

procuratore di Credit Agricole Cariparma s.p.a., per procura notaio

S.M. P. di Parma 40.142/12.824 del 19.4.2012, rappr. e dif.

dall’avv. Vincenzo Negri, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Benedetto Gargani, viale di Villa Grazioli n. 15 come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fallim. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Armando Caporale, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo in Roma, via Cesi n.

21, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Lodi 19.1.2017, cron. 639/2017,

R.G. 3568/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. ITALFONDIARIO s.p.a. impugna il decreto Trib. Lodi 19.1.2017, cron. 639/2017, R.G. 3568/2016, che, rigettando l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità della domanda di insinuazione ultratardiva, così come statuita dal competente giudice delegato ex art. 101 L. Fall.;

2. il tribunale ha rilevato che il mancato avviso al creditore da parte del curatore era superato dall’effettiva conoscenza che Italfondiario aveva della procedura fallimentare, essendo la curatela intervenuta in procedura esecutiva promossa proprio dal creditore stesso, derivandone da quel momento la proponibilità dell’istanza ed il conseguente ritardo inescusabile, in difetto;

3. con il ricorso, in unico motivo, si contesta la decisione denunciando violazione degli artt. 92 e 101 L.Fall., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, avendo erroneamente il tribunale omesso di considerare che Italfondiario non era il titolare del credito, agendo in causa come procuratore di altra banca; mentre nessun avviso era stato fatto pervenire al creditore ipotecario Credit Agricole Cariparma s.p.a. ex art. 92 L. Fall. o con informazione sulla esecutività dello stato passivo;

4. il fallimento si è costituito resistendo con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è per alcuni profili inammissibile e per altri infondato; dal tenore delle rispettive difese appare incontroverso che l’iniziativa esecutiva di Italfondiario aveva riguardo alla inadempienza verso il creditore ipotecario Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (poi Credit Agricole Cariparma s.p.a.), di cui era procuratore, nella medesima procedura essendosi costituito il curatore della debitrice (OMISSIS) s.r.l., nel frattempo fallita e che pertanto la domanda di insinuazione al passivo alfine svolta da Italfondiario era stata presentata ancora in rappresentanza dello stesso creditore bancario;

2. il tribunale ha escluso la non imputabilità del ritardo al creditore, dunque dichiarando l’inammissibilità della relativa domanda ultratardiva, invocando la concludenza della citata partecipazione del curatore fallimentare alla esecuzione immobiliare, per come promossa e dunque uno stato soggettivo di consapevolezza aliunde della pronuncia di fallimento (e della conseguente insinuabilità del credito al passivo) in capo al creditore, per come e da chi rappresentato quando aveva agito in entrambi i procedimenti; si tratta, va osservato, di accertamento di fatto, inidoneamente censurato dal ricorrente e per il quale va data continuità all’indirizzo – espresso in vicenda analoga -per cui “in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. “supertar-diva” o “ultratardiva” di cui all’art. 101 L. Fall., u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. 16103/2018, 23302/2015 e poi 10121/2019);

3. è inoltre inammissibile il profilo di critica svolta, come violazione di legge, laddove si postula, in capo al curatore e in aggiunta al dovere di avviso ex art. 92 L. Fall. (cioè della possibile partecipazione utile al concorso con domanda e della data di verifica), altresì il preteso dovere di comunicare la “intervenuta esecutività dello stato passivo”, questione per la quale il ricorrente non ha fornito le tracce di rituale introduzione nel giudizio avanti al giudice di merito e che, già per tale sola ragione, è nuova e dunque non esaminabile; si ripete che “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (Cass. 20694/2018);

4. va infine rilevata l’operatività anche nella presente materia del principio, desumibile dall’art. 1391 c.c., dell’attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza del rappresentato sulla base dell’atteggiamento psichico delle persone che lo rappresentano, come esemplificato – con identità di ratio e in una fattispecie di domanda ultratar-diva ritenuta non giustificata – e per una società, cui non era stato comunicato l’avviso di cui all’art. 92 L.Fall., dalle notizie apprese dal suo socio e legale rappresentante (secondo Cass. 20120/2016);

al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, dovutolper il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020

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