Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 17/02/2021), n.4200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32581-2019 proposto da:

B.M., elettivamente rappresentato e difeso dall’avv. LIVIO

NERI, del Foro di Milano come da procura in atti ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita

30;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimato –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1333/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 25.10.2019, avverso la sentenza n. 1333 del 2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 26.3.2019, con la quale la corte d’appello ha rigettato le domande volte al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale proposte dal ricorrente.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente ripercorre nel ricorso la propria vicenda personale: nato in (OMISSIS) nel (OMISSIS) nella regione del (OMISSIS), di religione (OMISSIS), viveva con i genitori e tre fratelli, lavorava nella falegnameria del padre, aiutava un suo amico a compiere una fuga d’amore con una ragazza appartenente ad una ricca famiglia di malavitosi. La famiglia della ragazza picchiava lui, il padre e i suoi fratelli per farsi rivelare dove fossero fuggiti i due giovani. Il padre invitava allora lui e i due fratelli in quel momento presenti in (OMISSIS) a lasciare il paese, procurando il denaro con la vendita del laboratorio di falegnameria. Riporta un racconto molto analitico del suo viaggio verso l’Italia insieme ai due fratelli, e dichiara che anche il terzo fratello dopo qualche tempo li raggiungeva in Italia.

E’ stato ascoltato in tribunale, ove ha chiesto l’ammissione di una prova testimoniale. L’istanza di prova è stata rigettata così come il suo ricorso.

Anche in appello, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltato personalmente, mentre le istanze istruttorie che ha riproposto sono state rigettate, ed è stato confermato il rigetto delle domande volte all’ottenimento delle forme di protezione internazionale perchè ritenuto poco credibile.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura sotto il profilo del difetto di motivazione la mancata ammissione della prova testimoniale, sulla quale la corte d’appello non si è neppure esplicitamente pronunciata, per poi rigettare la domanda ritenendo il racconto poco credibile. Sostiene che le prove testimoniali, ove assunte, sarebbero state utili proprio a rinforzare la credibilità del racconto stesso.

Non riproduce testualmente i capitoli di prova dei quali aveva chiesto l’ammissione, ma richiama il documento ove esse erano state articolate, e segnala che aveva indicato a testimoni i suoi fratelli, ormai anch’essi tutti presenti in Italia, uno dei quali si è visto riconoscere il diritto alla protezione umanitaria, superando il vaglio preliminare di ammissibilità.

Il motivo è fondato e va accolto. La sentenza impugnata risulta affetta da insanabile contraddizione. Va ricordato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. n. 12096 del 2018). In particolare, come si è verificato nel caso di specie, il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, nè per accoglierle nè per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (in questo senso v. già Cass. n. 9952 del 2017, ove la corte territoriale, senza provvedere sulle istanze di prova testimoniale, aveva respinto la domanda perchè non provata, per di più affermando che i documenti prodotti dalla parte erano all’uopo insufficienti consistendo in “dichiarazioni neppure confermate in giudizio”).

Anche il secondo motivo è relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale, e la censura sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dall’appellante.

Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) là dove la sua domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria per la situazione di violenza generalizzata esistente nel paese di provenienza è stata ritenuta inammissibile perchè generica.

La censura proposta contiene un richiamo alla sentenza d’appello impugnata laddove ha trattato la questione oggetto di censura. In questo modo, il riferimento contenuto nel motivo di ricorso “si salda” con il passo impugnato della sentenza, acquisendo la necessaria specificità.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata dichiara inammissibile in quanto generico il motivo di appello volto ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), affermando che la domanda dell’appellante, che avrebbe chiesto genericamente il riconoscimento della protezione nelle sue forme, è generica, avendo fatto riferimento esclusivamente alla situazione di violenza generalizzata e quindi alla situazione di instabilità in cui si trova il suo paese di origine.

In ciò, la sentenza incorre in un errore perchè compie una inammissibile equazione tra denuncia di una situazione di violenza diffusa e genericità della domanda, laddove il nucleo essenziale del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è proprio volto ad offrire una forma di tutela a chi fondatamente assuma che nel proprio paese esiste una situazione di violenza diffusa, generalizzata e incontrollata dalla pubblica autorità, tale che il semplice soggiornarvi sia fonte di pericolo. Come chiarito da Cass. n. 19224 del 2020, infatti, in tema di protezione internazionale, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente.

Poichè la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato inammissibile il motivo di appello, prosegue poi ad esaminarlo nel merito, la censura del ricorrente non si arresta alla pronuncia di inammissibilità ma attacca, fondatamente, anche la pronuncia di rigetto, denunciando da un lato il mancato riferimento nella decisione a COI attendibili e aggiornate nonchè il fatto che la decisione abbia privilegiato alcune fonti di informazione, benchè prive di attendibilità, e non abbia invece tenuto in alcun conto le COI prodotte dal ricorrente stesso.

Anche sotto questo profilo, il motivo è fondato.

La sentenza non cita l’anno in cui sono stati emessi i rapporti ricostruttivi della situazione internazionale su cui fonda la decisione, non contiene un riferimento preciso ad una fonte di informazioni sul paese di provenienza del migrante che consenta di verificare se l’informazione è stata correttamente riportata e intesa, e riferisce informazioni varie comunque troppo risalenti rispetto al tempo della decisione per poter essere ritenute aggiornate (alcune del 2014, alcune del 2016, mentre la decisione è di gennaio 2019). Tutto ciò, in violazione del principio di diritto fissato da Cass. 11312 del 2019, secondo il quale, per ottemperare al proprio dovere di cooperazione, il giudice deve accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (in quel caso, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento generico a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 14 laddove la sentenza ha ritenuto che la vicenda del ricorrente attenga solo a profili privatistici.

Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in relazione al rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il sesto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè dell’art. 10 Cost. e dell’art. 8Cedu.

L’accoglimento del primo e del terzo motivo determina l’assorbimento dei successivi.

Il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA