Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11732/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA, in persona del Presidente del C.A. e

legale rappresentante pro tempore, Dott. P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA, SLED SPA, IGER SRL, FALLIMENTO (OMISSIS)

SPA;

– intimate –

nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA in persona dei Curatori Dott.

M.V., Prof. Avv. F.F., Dott.ssa C.G.,

Dott. P.F., Avv. MA.MA., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA RASCIO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(OMISSIS), in persona del ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 22510/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/11/201404 (R.G. 7331/13);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato PASQUALE PUCCIARELLO;

udito l’Avvocato ANTONINO SMIROLDO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale ed inefficacia di quello incidentale; spese

compensate; statuizione sul contributo unificato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che: il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, terzo pignorato in un pignoramento presso terzi, ha proposto ricorso, articolato in nove motivi, nei confronti della creditrice procedente Emilia Romagna Factor s.p.a., della debitrice pignorata, nel frattempo fallita, Fallimento (OMISSIS) di trasformazione urbana in liquidazione s.p.a, nonchè dei creditori intervenuti PA.CO. Pacifico Costruzioni s.p.a., SLED s.p.a., IGER s.r.l. e DECA s.r.l.., per la cassazione della sentenza n. 22510/2014 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione;

il Fallimento (OMISSIS) ha depositato controricorso contente anche ricorso incidentale, avverso il quale il Ministero dell’Ambiente a sua volta ha depositato controricorso;

resiste con controricorso anche PA.CO. Pacifico Costruzioni s.p.a.;

le società SLED e IGER, regolarmente intimate, non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

non vi è prova della notifica del ricorso a DECA s.r.l. e, quanto alla creditrice procedente Emilia Romagna Factor, è in atti una relata di notifica con esito negativo.

Tutto ciò premesso, si ritiene che debba essere disposta, ai fini dell’integrità del contraddittorio, la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti di Emilia Romagna Factor s.p.a. e di DECA s.r.l..

PQM

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti di Emilia Romagna Factor s.p.a. e di DECA s.r.l. da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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