Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4200 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9975/2021 R.G. proposto da:

Zurich Insurance Public Limited Company, rappresentata e difesa

dall’Avv. Alberto Franchi, con domicilio eletto in Roma, via Monte

Zebio, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Ciliberti;

– ricorrente –

contro

My Way S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Uberto Miserendino,

con domicilio eletto in Roma, Via XX Settembre, n. 33, presso lo

studio dell’Avv. Bruno Sassani;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 6759/2020,

pubblicata il 30 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2022 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta ex art. 149 cod. ass. dalla My Way S.r.l., quale cessionaria di credito risarcitorio da sinistro stradale, nei confronti della Zurich Insurance Public Limited Company, ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 170,80, oltre interessi, quale costo del noleggio di auto sostitutiva utilizzata dal cedente nel periodo necessario per l’esecuzione delle necessarie riparazioni dell’autovettura danneggiata;

tale sentenza è impugnata per cassazione dalla Zurich, con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste la società intimata, depositando controricorso;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

e’ superfluo dar conto dei motivi d’impugnazione, giacché il ricorso va dichiarato inammissibile;

esso è stato, intatti, proposto contro una sentenza pronunciata dal giudice di pace, che in quanto tale doveva essere censurata con l’appello (a critica limitata, ex art. 339 c.p.c., comma 3), e non con ricorso per cassazione;

come ripetutamente chiarito da questa Corte, infatti, tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, come nel caso in esame, sono impugnabili solo con l’appello, e l’eventuale circostanza che siano pronunciate secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione; Data pubblicazione 09/02/2022

la sentenza in oggetto, pertanto, non era impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 c.p.c. (v. in tal senso, ex multis, Cass. 19/10/2018, n. 26527; 18/01/2018, n. 1213; nonché Cass. 27/04/2018 n. 10163; 15/12/2017, n. 30255; 17/11/2017, n. 27356);

alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario della controricorrente, il quale ne ha fatto richiesta in memoria;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. Uberto Merendino.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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