Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 420 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 14/01/2020), n.420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Mar – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29380 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente-

contro

s.p.a. Dilmoor, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Massimo Pacetti, Giuseppe Gallo e

Luisa Pesce, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo

in Roma, alla via Stazione San Pietro, n. 45;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sede di Brescia, depositata in data 17

luglio 2014, n. 3976/14;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13 novembre 2019

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo;

uditi l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli per l’Agenzia e

l’avv. Massimo Pacetti per la contribuente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che la s.p.a Dilmoor, esercente in regime di deposito fiscale l’attività di trasformazione di alcol etilico, acquistò presso l’ufficio delle dogane di (OMISSIS) contrassegni di Stato da applicare, ai fini del pagamento dell’accisa, sugli alcolici da inviare a una distilleria in Scozia.

Durante il trasporto, tuttavia, uno dei plichi contenente i contrassegni fu manomesso, per cui sparirono 23760 contrassegni. Sicchè l’Agenzia delle dogane, a fronte dell’espressione di volontà della contribuente contraria a consentire l’incameramento della cauzione prestata, emise avviso di pagamento per il valore dei bolli mancanti.

La società impugnò l’avviso, sostenendo che l’incameramento della cauzione avesse in realtà natura sanzionatoria e invocando, quanto all’imposta, l’abbuono previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4; ma l’impugnazione non ebbe successo in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della contribuente, poichè ha ritenuto applicabile l’abbuono contemplato dal suddetto art. 4 in caso di furto, nel caso in esame tempestivamente denunciato.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che articola in due motivi, cui la s.p.a. Dilmoor replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, sostenendo che la norma non sia applicabile nel caso in esame, in cui oggetto di furto sono stati i soli contrassegni e non già i prodotti.

2.- La censura è fondata.

L’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo (art. 6 Dir. n. 92/12, applicabile all’epoca dei fatti) e gli Stati membri hanno la possibilità di munire di contrassegni fiscali i prodotti destinati a essere immessi in consumo nel loro territorio (art. 21, n. 1, Dir.). Inoltre, l’art. 10, n. 1, Dir. n. 95/59 prevede che, nel corso delle tappe precedenti a quella dell’armonizzazione delle modalità di riscossione dell’accisa, quest’ultima sia in linea di massima riscossa mediante contrassegni fiscali.

2.1.- Sicchè il rilascio di contrassegni fiscali a un operatore economico da parte di uno Stato membro costituisce, per quest’ultimo, una modalità di riscossione anticipata dell’accisa nello Stato (Corte giust. 13 dicembre 2007, causa C-374/06, BATIG, punto 26).

2.2.- Se, tuttavia, i contrassegni non sono ancora apposti sui prodotti soggetti ad accisa, e siano sottratti senza di essi, non è configurabile immissione in consumo; sicchè l’accisa relativa ai prodotti non è esigibile. E ciò perchè gli alcolici per i quali i contrassegni sono stati acquistati possono ancora essere commercializzati e, quindi, il diritto di accisa può ancora sorgere.

3.- All’ipotesi della scomparsa dei contrassegni non è dedicata disposizione alcuna della direttiva sulle accise.

Nè si attaglia al caso il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, che si riferisce all’abbuono dell’imposta, ossia all’estinzione dell’obbligazione nonostante l’immissione in consumo, in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo.

4.- In mancanza di previsioni apposite, la giurisprudenza unionale ritiene che disposizioni nazionali che, in caso di scomparsa dei bolli fiscali, ne facciano gravare il peso economico sull’acquirente non sono contrarie al principio di proporzionalità (Corte giust. 15 giugno 2006, causa C-494/04, Heintz van Landewijck SARL, punto 42). D’altronde, ha soggiunto la corte, è giustificato spingere l’acquirente dei bolli, che non costituiscono il debito fiscale, ma hanno un valore intrinseco, a tutelarsi contro il rischio della loro perdita, laddove non è verosimilmente necessario incitare un proprietario di beni a sorvegliarli e a tutelarsi dal rischio di furto (Corte giust. in causa C- 494/04, cit., punto 65).

4.- Coerentemente, il legislatore italiano ha contemplato la responsabilità dell’acquirente nel caso in cui non si reperiscano i contrassegni, là dove il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 13, comma 5, nel testo vigente all’epoca dei fatti, stabilisce che “Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato”.

4.1.- Quel che ha a oggetto la norma, dunque, è “l’importo dei diritti di accisa” (così si esprime la Corte di giustizia in causa C494/04, cit., punto 46), non già, come vorrebbe la controricorrente, l’irrogazione di una sanzione, in relazione alla quale invoca la non punibilità.

4.2.- E la norma è da ritenere pienamente legittima, in quanto “nè la direttiva sulle accise, nè il principio di proporzionalità ostano a che gli Stati membri adottino una normativa che non preveda la restituzione dell’importo dei diritti di accisa versati…, facendo così gravare la responsabilità finanziaria della perdita di bolli fiscali sul loro acquirente” (Corte giust. in causa C-494/04, cit., ibid.).

Anzi: una normativa nazionale che consentisse all’acquirente di bolli di accisa di ottenerne il rimborso comunicando semplicemente la perdita di essi rischierebbe di favorire gli abusi e le frodi (Corte giust., in causa C-494/04, cit., punto 43).

5.- Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata; il che determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata.

5.1.- Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

5.2.- La mancanza di precedenti di legittimità comporta, tuttavia, l’integrale compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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