Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 420 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 10/05/2016, dep.11/01/2017),  n. 420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 415/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., C.P., C.R., C.C.,

quali eredi di C.G., elettivamenti domiciliati in Roma

Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’Avvocato Luigi Aldo Cucinelli, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA n 61110/2010 R.V.G.

depositato il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 novembre 2010 presso la Corte di appello di Roma G.C. proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione del processo introdotto dinnanzi Pretura di Napoli, con ricorso depositato il 9.3.1990, avente ad oggetto la denuncia di nuova opera, concluso con sentenza del 7.12.1993 che dichiarava la propria incompetenza per valore, per cui veniva riassunto avanti al Tribunale di Napoli con atto notificato il 15.2.1994 e definito in primo grado con sentenza depositata il 4.5.2010.

La Corte di appello di Roma, con decreto in data 10 ottobre 2014, in accoglimento del ricorso, condannava l’Amministrazione al pagamento di Euro 16.250,00 in favore del ricorrente (non anche gli interessi legali, in difetto di domanda), per avere il giudizio presupposto avuto una durata eccedente il termine ragionevole di diciassette anni (durata complessiva di venti anni, detratto il tempo ragionevole di tre anni per il primo grado).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della giustizia, affidato a due motivi.

Gli eredi dell’intimato hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità (rectius: inammissibilità) del ricorso dedotta nel controricorso per inesistenza della notifica e violazione della L. n. 53 del 1994, art. 1 e della L. n. 69 del 2009, art. 55.

Innanzi tutto viene rilevato che la relata di notifica – eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, a seguito della estensione applicativa prevista dalla L. n. 69 del 2009, art. 55 – reca la generica dizione l’Avvocatura generale dello Stato, mentre la legge non prevede che la notifica possa avvenire impersonalmente a nome dell’Avvocatura. Inoltre rimarca come il notificante nella relata non menzioni l’ufficio postale dal quale sarebbe stato spedito il plico ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 1, lett. a), nè ha firmato la busta ex art. 3, comma 1, lett. b) Legge cit..

L’eccezione è infondata nella sua globalità.

Il R.D. n. 1161 del 1933, art. 1, prevede “La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.” (R.D. n. 1611 del 1933, art. 1).

La L. n. 103 del 1979, art. 1, che ha apportato modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933) all’art. 19, per quanto interessa, prevede: “(1.) Gli avvocati e procuratori dello Stato: trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati; (…) possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall’avvocato generale o dall’avvocato distrettuale dello Stato.

Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. (2.) I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti”.

Orbene, dal combinato disposto di tali norme, si evince che l’avvocato dello Stato, quando ricorrono le condizioni per l’esercizio della sua attività, la esercita senza necessità di mandato, in base all’assegnazione degli affari. L’art. 19 cit., quindi, espressamente prevede la possibilità di una sostituzione nella trattazione degli affari assegnati, che potremmo definire ordinaria, per il caso di assenza, impedimento o giustificata ragione, che rientra nell’ambito della organizzazione interna dell’Ufficio e non è soggetta a particolari obblighi di forma, diversamente da quella dovuta a “gravi motivi” da adottarsi con provvedimento motivato; è prevista, inoltre, la possibilità che i procuratori dello Stato possano provvedere anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati, sia pure secondo disposizioni dei dirigenti degli uffici, che mantengono tuttavia natura esclusivamente interna.

Nel caso in esame, premesso che la competenza a svolgere l’attività di rappresentanza è dell’Avvocatura generale e che la ripartizione del lavoro tra gli avvocati ed i procuratori costituisce attività interna, disciplinata dall’art. 19, la fattispecie in esame ricade in una mera ripartizione interna di compiti, non soggetta ad obblighi di forma o di pubblicità, per cui non si ravvisa alcuna nullità. L’eccezione è infondata anche sul secondo punto perchè la L. n. 69 del 2009, art. 55, comma 1, che disciplina le notificazioni a cura dell’Avvocatura dello Stato, detta le specifiche modalità esecutive previste per quest’ultima, che prevalgono rispetto a quanto stabilito dalla L. n. 53 del 1994, artt. 1 e 7, ove è richiesta la previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine a cui l’avvocato è iscritto.

La L. n. 69 del 2009, art. 55, stabilisce, infatti, che, per poter eseguire le notificazioni ai sensi della L. n. 53 del 1994 (comma 1), l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si devono dotare di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente (comma 2), mentre non è prevista per gli avvocati dello Stato l’iscrizione al Consiglio dell’Ordine.

Con la conseguenza che gli avvocati erariali possono compiere senza formalità tutti quegli atti processuali che il codice di rito consente ai difensori del libero foro solo se muniti di procura o mandato speciale.

Per completezza va osservato che comunque i resistenti con la loro costituzione hanno sanato “ex tunc” gli eventuali vizi afferenti alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. 7609 del 2001).

Del pari preliminare è l’esame dell’eccezione dedotta dai controricorrenti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorso è ammissibile nei limiti appresso indicati, dato che, contrariamente a quanto assumono i C., espone sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale, consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita l’annullamento del provvedimento impugnato.

Infatti l’Amministrazione ricorrente pur avendo confezionato il ricorso con la riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, tuttavia detto dato è contemperato dall’illustrazione, in termini argomentativi, delle domande e delle difese hinc inde, esponendo, nella parte dedicata allo svolgimento dei motivi di ricorso, le considerazioni alla luce delle quali i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione oggetto di critica.

L’eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata.

Premesso quanto sopra ed affermata la ammissibilità del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per non avere la corte di appello detratto dal calcolo del ritardo irragionevole la fase che si era svolta avanti al Pretore di Napoli, essendo per quel giudizio maturato il termine decadenziale semestrale, con la conseguenza che la durata complessiva del giudizio presupposto è pari a sedici anni in luogo dei venti anni assunti a parametro di riferimento.

La censura non può trovare accoglimento.

In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo, che discende dall’eccedenza, oltre il termine ragionevole, del tempo intercorso dall’inizio della causa fino al momento della sua conclusione in esito all’ultimo grado od all’ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l’interessato assuma l’iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto (quest’ultima ipotesi prevista nel testo normativo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), al giudice del merito non è consentito di scindere l’unica domanda proposta, con riferimento all’intero giudizio, atteso che il diritto all’equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale (Cass. n. 12541 del 2003; conforme, Cass. n. 15974 del 2013 e Cass. n. 12541 del 2005). Infatti costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui in tema di equa riparazione, pur essendo astrattamente possibile individuare gli standard di durata ragionevole per ogni fase e grado del processo, vale, comunque, il principio della unitarietà del procedimento. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’indennizzo spettante a chi abbia sofferto l’irragionevole durata di un processo, il termine decorre dalla introduzione del giudizio presupposto fino alla proposizione della domanda di equa riparazione, non potendo esperirsi il rimedio predisposto dalla L. n. 89 del 2001, limitatamente ad una singola fase processuale che si sia protratta oltre lo standard di durata ritenuto ragionevole (Cass. n. 15974 del 2013; Cass. n. 23506 del 2008). In altri termini, la valutazione della durata complessiva del giudizio presupposto, come svoltosi nelle sue varie articolazioni, e la liquidazione dell’indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e il tempo, inferiore, ragionevole per compiere le medesime attività processuali, deve avvenire operando una giusta proporzione tra quest’ultimo e lo standard temporale di definizione dell’intero giudizio (Cass. n. 13712 del 2014).

Ciò significa che, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione, anche la fase del giudizio presupposto introdotto dinanzi a giudice incompetente, allorchè prosegua avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di tempestiva riassunzione, deve essere valutata ai fini della determinazione della pretesa indennitaria (Cass. n. 4887 del 2015), costituendo segmento di un unico procedimento.

Con il secondo motivo l’Amministrazione lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la corte di merito non considerato che si trattava di un giudizio articolatosi in due fasi, oltre a non avere considerato le stasi fisiologiche per la riassunzione. Prosegue il ricorrente affermando la mancanza di ogni valutazione sulla complessità del giudizio presupposto.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di diritto all’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione – ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità – così come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione” (Cass. n. 24399 del 2009).

D’altra parte, correttamente la difesa erariale ha formulato la propria censura quale violazione di legge, atteso che questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

Nella specie, il provvedimento impugnato, a fronte di un giudizio presupposto svoltosi in unico grado, compresa la fase avanti a giudice dichiaratosi incompetente, per circa venti anni, si è limitato a detrarre dalla durata complessiva del giudizio la durata (minima) di tre anni ritenuta ragionevole, senza svolgere alcuna valutazione in ordine al comportamento delle parti e del giudice e, più in generale, allo svolgimento del giudizio presupposto, anche quanto al segmento antecedente svoltosi avanti alla Pretura.

Risulta quindi integrato il vizio denunciato, non essendo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha ritenuto che l’intero lasso di tempo superiore ai tre anni di durata ragionevole fosse addebitale all’amministrazione giudiziaria.

Conclusivamente, respinto il primo motivo, va accolto il secondo, concernente la valutazione della complessità del giudizio presupposto, dovendo la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio e in diversa composizione, provvedere a nuovo esame della domanda e alla liquidazione di un indennizzo ragguagliato alla durata irragionevole addebitabile all’amministrazione giudiziaria.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese dal giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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