Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 420 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 420 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 19173-2011 proposto da:
CANNOLICCHIO EUFRASIA CNNFRS63A51A512I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 32, presso lo studio
dell’avvocato CARLA PAUSELLI, rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA POLIS SPA;

BI O

Data pubblicazione: 10/01/2014

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 17/12/2010, depositata P11/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO;
è presente il P.G. M persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La sig.ra Eufrasia Cannolicchio ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha riformato la
sentenza di primo grado con la quale la Commissione Tributaria Provinciale – investita
dell’impugnativa di una cartella esattoriale avente ad oggetto somme pretese per IRPEF 2004,
Tarsu 2006 e tassa ordine avvocati 2007 e riconoscendo dovute solo le somme relative
all’IRPEF – aveva disposto “l’emissione di una nuova cartella per il pagamento di IRPEF ed
accessori”. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la Commissione Tributaria
Provinciale non dovesse annullare interamente la cartella impugnata e disporre l’emissione di
nuova cartella solo per le somme effettivamente dovute, ma dovesse annullare la cartella
impugnata solo limitatamente alla somme non dovute; ciò in quanto l’emissione di una nuova
cartella “presterebbe il fianco ad una situazione anomala sfavorevole all’Erario in quanto, la
ricorrente potrebbe impugnare la nuova cartella eccependo il decorso del termine
prescrizionale in riferimento all’anno in cui l’imposta è dovuta”. La Commissione Tributaria
Regionale ha quindi riformato la sentenza di primo grado dichiarando “legittima la cartella di
pagamento impugnata limitatamente al debito afferente l’imposta IRPEF”.
Il ricorso della contribuente si fonda su un solo motivo, riferito alla “violazione e falsa
applicazione delle norme di cui agli articoli 474 e 360 n. 5 cc”. La contribuente – dopo aver
richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione alla cartella
esattoriale, se viene accertata la sola parziale fondatezza dell’opposizione il giudice deve anche
di ufficio dichiarare l’inefficacia della cartella limitatamente alle somme non dovute, laddove
la cartella deve essere caducata interamente quando l’ente creditore non abbia assolto in
alcuna misura all’onere di provare anche nel quantum i suoi crediti – censura la sentenza
gravata per aver erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse assolto ad i propri
oneri probatori.
Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla narrativa della sentenza gravata, non contestata dalla ricorrente, risulta infatti che i
giudici di primo grado avevano accertato la debenza delle somme relative all’IRPEF, tanto da
Ric. 2011 n. 19173 sez. MT – ud. 27-11-2013
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27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

disporre l’emissione di una nuova cartella avente ad oggetto tali somme. Tale statuizione della
sentenza di primo grado non è stata appellata dalla ricorrente, cosicché la questione della prova
delle somme pretese nella cartella impugnata con riferimento all’imposta IRPEF ed ai relativi
accessori non rientrava nell’ oggetto tema del giudizio di secondo grado.
L’unica questione che la Commissione Tributaria Regionale era chiamata a risolvere per
decidere dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era se – accertato in primo grado che,
tra le somme richieste con la cartella impugnata, erano dovute solo quelle pretese per IRPEF

nuova cartella per le somme relative all’IRPEF 2004, oppure detta cartella dovesse essere
annullata solo limitatamente alle somme diverse da quelle relative all’IRPEF 2004. La
Commissione Tributaria Regionale ha risolto la questione nel secondo senso (ed ha quindi ha
riformato in parte qua la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva invece
seguito la prima alternativa) e la sua decisione non incorre in violazione di legge, in quanto,
come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte riportata anche dalla stessa ricorrente, nel
giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesti la sussistenza del credito
la sola parziale fondatezza dell’opposizione non determina per questa unica ragione la totale
inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della
cartella soltanto in relazione alle somme non dovute (cfr. Cass. 19502/09).
Si propone il rigetto del ricorso..»;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, mentre Equitalia
Polis spa non si è costituita in questa sede;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;
che pertanto il ricorso va rigettato,;
che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità all’Agenzia delle entrate;
che non vi è luogo a regolazione delle spese tra la ricorrente ed Equitalia Polis
spa, non essendosi quest’ultima costituita in questa sede;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’ Agenzia
delle entrate

le spese

del giudizio di cassazione,

Ric. 2011 n. 19173 sez. MT – ud. 27-11-2013
-3-

liquidandole

2004 – detta cartella dovesse essere annullata interamente, con ordine di emissione di una

complessivamente in € 1.600 per onorari, oltre spese prenotate a debito

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

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