Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 42 del 03/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.03/01/2017), n. 42
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11437-2012 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88,
presso l’avvocato MAURO AMICONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE DI VITA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M.I.A. S.P.A. – AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE AMBIENTALE DI
PALERMO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato GIOVANNI PALMERI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO D’ASARO, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 31/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato DI VITA GIUSEPPE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 31 maggio 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibili le domande con cui S.R., premesso di avere subito l’occupazione di una porzione di terreno di sua proprietà, acquisita dall’AIMA (Azienda municipalizzata igiene ambientale), in località (OMISSIS) aveva chiesto di condannare l’ente convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, utilizzati per la realizzazione di una discarica, e al risarcimento dei danni, anche in relazione ad una porzione parzialmente interclusa, rimasta di sua proprietà.
La Corte ha ritenuto preclusa la domanda di danni, anche ambientali e morali, in relazione alla porzione di area acquisita dall’AIMA, per effetto del giudicato amministrativo con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione n. 789 del 2009, aveva liquidato il risarcimento dei danni in favore della S., giudicando sull’impugnazione del provvedimento del 6 aprile 2005 con cui il Comune di Palermo aveva disposto l’acquisizione del terreno al patrimonio dell’ANTA, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 (poi 42 bis).
Inoltre, la Corte ha respinto la doglianza concernente la interclusione e inutilizzabilità della porzione del terreno rimasta di proprietà dell’attrice, considerando che l’accesso ad essa era ridotto ma non escluso e che, in caso di effettiva interclusione, il proprietario avrebbe dovuto chiedere in giudizio la costituzione di una servitù coattiva di passaggio; infine ha condannato la S. alle spese del giudizio di gravame.
Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria; l’AMIA si è difeso con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, morali e ambientali, in relazione alla porzione del fondo acquisita dall’AIMA e di quelli conseguenziali per la interclusione della porzione del terreno rimasta di sua proprietà.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, in ordine al mancata riconoscimento dell’indennizzo per l’interclusione del fondo residuo.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
La sentenza impugnata ha correttamente stabilito che sulla domanda di danni proposta in relazione alla parte acquisita dall’AMIA è calato il giudicato, per effetto della menzionata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che ha statuito sul risarcimento del danno conseguente alla disposta acquisizione sanante.
Un analogo effetto preclusivo è però riconducibile al giudicato amministrativo anche in relazione alla domanda relativa alla porzione di terreno non acquisita dall’amministrazione, per i danni conseguenziali derivanti dalla dedotta interclusione parziale dell’area rimasta in proprietà della ricorrente, e ciò in applicazione del principio secondo il giudicato copre il dedotto e il deducibile. In tal senso la motivazione della sentenza impugnata dev’essere parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese del giudizio di appello.
Il motivo è inammissibile. La facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. un., n. 14989/2005).
In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (è applicabile ratione temporis il testo originario dell’art. 92 c.p.c.).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017