Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41997 del 30/12/2021
Cassazione civile sez. lav., 30/12/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 30/12/2021), n.41997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4367/2020 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI
12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1906/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 17/06/2019 R.G.N. 2169/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 1906/2019, depositata il 17/6/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di O.L., proveniente dalla Nigeria (Delta State), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.
2. I giudici di merito, in particolare, ritenevano non credibile il racconto del richiedente, il quale aveva dichiarato di essersi opposto, insieme ad altri coetanei facenti parte di un’associazione giovanile, capeggiata da suo padre, al re di Abavo, il quale aveva instaurato trattative con le autorità governative per la concessione dei proventi dell’estrazione di un giacimento petrolifero rinvenuto nel terreno di una donna del villaggio, escludendo la comunità, derivandone la contrapposizione di una parte della comunità che sosteneva il monarca ad altra che aveva proclamato re il figlio maggiore del defunto re, tanto che la sua famiglia era perseguitata dai sostenitori del re in carica, che avevano ucciso suo padre.
3. Escludevano che la zona di provenienza del richiedente versasse in una condizione di violenza generalizzata, idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.
4. In relazione alla protezione umanitaria, ne escludevano il riconoscimento delle condizioni, in difetto di deduzione di integrazione nel contesto sociale italiano.
5. Avverso la suddetta pronuncia O.L. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 plurimi motivi possono essere trattati congiuntamente. Essi investono l’omesso approfondimento istruttorio sulle dichiarazioni del ricorrente, ritenute non credibili, l’omessa considerazione di elementi che individuano un conflitto armato interno nella regione del Delta State, l’esame parziale della rilevanza della situazione esistente nel paese di origine.
2. Gli stessi, che investono il profilo di violazione di legge con riguardo al rispetto dei parametri previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sono fondati poiché il collegio decidente, pur facendo riferimento a una situazione di diffusa violenza petrolifera nella zona di provenienza del richiedente, documentata dalle fonti riportate in sentenza (COI Nigeria del gennaio 2019), non rende conto della rilevanza della stessa in relazione alla storia personale riferita dal ricorrente (il cui nucleo, in relazione a detto tema, non è inficiato dalle contraddizioni rilevate, riguardanti elementi di contorno) e della incidenza sulle sue condizioni di sicurezza (vedi per tutte: Cass. n. 15068/2021);
4. Sul punto il giudizio deve essere rinnovato, talché s’impone il rinvio al giudice del merito che, sulla base delle fonti aggiornate e considerate le vicende narrate dal ricorrente, verificherà le condizioni di sicurezza del paese anche con riferimento alla c.d. violenza petrolifera, alla luce dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), (vedi Cass. n. 30597/2021).
6.11 ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito, affinché compia l’indagine circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria nei termini indicati in motivazione, servendosi delle opportune fonti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021