Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41992 del 30/12/2021

Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 30/12/2021), n.41992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19301/2021 proposto da:

F.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato CARLO TAORMINA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 76/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 17/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato Carlo Taormina.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Provvedendo sull’istanza proposta dalla d.ssa F.S.M., la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha pronunciato l’ordinanza n. 76/2021 del 25.3.21 17.6.21, con cui ha dichiarato “inammissibile la ricusazione dei componenti del Collegio, Avv. E.D. e Dott. C.G., in quanto avvenuta oltre la scadenza del termine perentorio legislativamente stabilito per la presentazione, comunque evidenziandone, in ogni caso, la sussistenza di ragioni di rigetto, a causa della totale infondatezza nel merito”.

Avverso tale ordinanza la d.ssa F.S. ha proposto ricorso per cassazione avanti alle Sezioni Unite Civili di questa Corte, affidandosi a due motivi: col primo, ha denunciato l'”erronea individuazione della procedura di ricusazione” e, in ogni caso, la violazione dell’art. 52 c.p.c.; col secondo, ha dedotto la violazione dell’art. 51 c.p. e/o art. 36 c.p.p., “laddove si è ritenuta la congetturalità del vantaggio economico o morale cui è stata affidata la richiesta di ricusazione (…) attraverso una motivazione manifestamente illogica e meramente apparente”.

Fissata l’odierna pubblica udienza, il difensore della ricorrente ha tempestivamente formulato istanza di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte – cui si intende dare continuità – che esclude l’impugnabilità per cassazione delle ordinanze della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione dei suoi componenti (cfr. Cass., SU n. 15969/2009, Cass., SU n. 18374/2009, Cass., SU n. 741/2020 e Cass., SU n. 22302/2021).

Deve, infatti, considerarsi che:

il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e alle sentenze della Sezione Disciplinare; né appare sostenibile un’interpretazione estensiva del richiamo alle regole del codice di procedura penale contenuti nell’anzidetto art. 24 e nel D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, giacché tale richiamo deve intendersi consentito nei limiti della compatibilità col procedimento speciale;

ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di un esplicito rinvio al codice di procedura penale, all’ordinanza emessa dalla Sezione Disciplinare in materia di ricusazione “e’ applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l’impugnazione della decisione definitiva” (Cass., SU n. 15969/2009);

al riguardo, deve ribadirsi che “rimane nell’ambito di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa conformare diversamente la disciplina degli stessi istituti (quali quelli dell’astensione e della ricusazione) in relazione a processi differenti allorché sia comunque assicurato in entrambi i giudizi il rispetto delle garanzie minime idonee ad assicurare la terzietà e l’imparzialità del giudice” (Cass., SU n. 22302/2021).

2. In difetto di resistenza, non deve provvedersi sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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