Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4199 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8786-2009 proposto da:

L.A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73/75, presso lo studio

dell’avvocato FIECCHI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGIONI ANTONELLO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore D.B.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso

lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PARPAGLIONI MARA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSIGLIO REGIONALE ORDINE GIORNALISTI SARDEGNA, PROCURATORE GENERALE

CORTE APPELLO CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA SASSARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 139/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 18/2/2008, depositata il

29/02/2008, R.G.N. 15/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONELLO ANGIONI;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 9/14 aprile 2009 L.A.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari sezione dì Sassari, del 19 febbraio 2009, in seguito a riassunzione con rinvio dovuta alla riforma della sentenza di appello n. 288 del 2008, da parte di questa Corte, con la sentenza n. 643 del 2007.

Il giudice del rinvio ha deciso la parziale conferma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3 del 2004 e la sanzione della radiazione del giornalista, respingendone la impugnazione.

Con ricorso per cassazione il L. deduce due motivi di censura;

resiste il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Giornalisti, rilevando in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi fondata la deduzione dell’inammissibilità del ricorso, essendo il ricorrente decaduto per decorrenza del termine breve di sessanta giorni per la impugnazione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e della L. n. 69 del 1993, art. 65 (legge professionale).

La sentenza della Corte di appello di Cagliari sez. di Sassari, del 29 febbraio 2008 n. 139 è stata infatti notificata a cura della cancelleria della stessa Corte di appello presso lo studio dell’avv. Francesco Luigi Satta a mani dell’avv. Chironi in data 15 luglio 2008. Il termine per impugnare decorre sempre dalla data della notifica della sentenza. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, cui la sentenza è stata notificata in pari data, ha ritenuto di accettare la sentenza senza proporre impugnazione, confidando nel passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 65 della citata legge professionale. Il decorso del termine breve risulta per tabulas dal riscontro delle date di notifica del ricorso.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità del caso, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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