Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4199 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4199 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 14691/2013 proposto da:
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.2, presso lo studio
dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato
Labellarte Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Imprepar-Impregilo Partecipazioni S.p.a., in proprio e nella qualita’
di capogruppo dell’A.T.I. Impregilo s.p.a. – Aleandri s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Papiniano n.29, presso lo studio
dell’avvocato Ravaioli Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato
Nitti Paolo, giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- controricorrente contro
Milella Giuseppe, Milella Nicola, Milella Rocco, Di Cintio Angela Maria;
– intimati –

nonchè contro

Milella Nicola; e Di Cintio Angela Maria, Milella Giuseppe, Milella
Rocco, nella qualità di eredi di Milella Luigi, elettivamente domiciliati
in Roma, Via Archimede n.44, presso lo studio dell’avvocato
Tartaglia Roberto, rappresentati e difesi dall’avvocato Ventura
Costantino, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

Imprepar-Impregilo Partecipazioni S.p.a. in liquidazione, Comune di
Bari;
– intimati nonché contro

Imprepar-Impregilo Partecipazioni S.p.a., in proprio e nella qualita’
di capogruppo dell’A.T.I. Impregilo s.p.a. – Aleandri s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Papiniano n.29, presso lo studio
dell’avvocato Ravaioli Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato
Nitti Paolo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
controricorrente e ricorrente incidentale

i

Est. Cons. Marulli (t

RG 14691/13 Comune di Bari- Milella
2

contro
Comune di Bari, Milella Giuseppe, Milella Nicola, Milella Rocco, Di
Cintio Angela Maria;
– intimati avverso la sentenza n. 97/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA: conclude per
l’accoglimento del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso
incidentale limitatamente al quarto motivo ed al conseguente
assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Comune di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza in
atti della locale Corte d’Appello che ha proceduto a determinare
l’indennità di occupazione dovuta a Luigi Milella e, per lui ai suoi
successori, e a Nicola Milella, in relazione ad un’area di loro proprietà
destinata alla realizzazione di un collegamento stradale alla cui
esecuzione avrebbe dovuto provvedere Imprepar-Impregilo s.p.a.
2. Al proposto ricorso resistono Nicola Milella gli eredi Milela ed
Imprepar-Impregilo, i primi con controricorso e ricorso incidentale, la
seconda con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
3. Nelle more dell’adunanza il difensore dei Milella ha reso noto che
le parti hanno raggiunto un’intesa transattiva, procedendo al

Est. Cons. Marulli

RG 14691/13 Comune di Bari- Milella
3

/

deposito dei relativi documenti da esse sottoscritti in segno di
reciproca accettazione.
4.

Essendo, perciò, venuta meno la volontà delle parti alla

prosecuzione del giudizio, ne va dichiarata l’estinzione per
intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione del

25/09/2013, n. 21951).
5. Le spese di lite si intendono reciprocamente compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso (Cass., Sez. III, 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse e compensa integralmente le spese del presente
giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 15.11.2017
I’flPres df nte
Dott. Fran gco TtIrelli

sopraggiunto difetto di interesse alla decisione (Cass., Sez.

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