Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4199 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4199 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 3744-2008 proposto da:
GERMANI ITALIA GRMTLI45P61L398U,

GERMANI PIERINA

GRMPRN52P7OL398C, GERMANI CLAUDIA GRMCLD57C60L398H,
GERMANI MARIA GRMMRA44E52A310H quale unica erede di
GERMANI ONORATO, GERMANI ALDINA GRMLDN49S64A341H,
ZECCHINELLI ANGELA ZCCNGL21L68L398U, GERMANI AGNESE
2013
2649

GRMGNS47A61L398H, GERMANI ALEANDRA GRMLDR41R61L398Z,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FALERIA 20,
presso lo studio dell’avvocato SCHINA PIERFILIPPO, che
li rappresenta e difende;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 21/02/2014

contro

CANTABENI IDA CNTDIA50E60H501Z, SALVATORI SANTINA
SLVSTN16C53L398R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA POMEZIA, 44, presso lo studio dell’avvocato
FARALLO PIERO, che li rappresenta e difende;

nonchè contro

DE ROSA ANTONIO, DE ROSA AURELIO, DE ROSA GIANFRANCO;

intimati

avverso la sentenza n. 864/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato SCHINA PIERFILIPPO difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’estinzione del
procedimento per rinuncia e la compensazione delle
spese;
udito

l’Avvocato

FARALLO

PIERO

difensore

dei

resistenti che ha chiesto l’estinzione del
procedimento per rinuncia e la compensazione delle
spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.

– controricorrenti –

Fatto e diritto
Rilevato

che con ricorso notificato il 4 febbraio 2008 le

ricorrenti hanno impugnato la snetenza n. 864 del 21. 2., 2007
della porte di appello di Roma;

controricorso;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
che il ricorso aveva per oggetto la liquidazione delle spese di
lite;
che con atto di cui alla nota di deposito 10 dicembre 2013
proveniente da entrambe le parti costituite si è dato atto
della’avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo con il
quale le parti hanno definito ogni controversia “a completa
tacitazione e soddisfazione di ogni reciproca pretesa”;
ritenuto che è così cessata ala materia del contendere e che non
v’è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di questo giudizio;
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda
sezione civile tenuta il 17 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

che le intimate Salvatori e Cantabeni hanno resistito con

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