Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4199 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/02/2017, (ud. 16/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29675/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BIAGIO

PETROCELLI 224, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GIACANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO DE CARLO-CHIMIENTI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, MA.IR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1365/2013 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.L. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di Ma.Ir. e della Carige Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza dell’8 novembre 2013 con la quale il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza di primo grado, pronunciata dal Giudice di pace di Brindisi, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;

che nel giudizio davanti a questa Corte non hanno svolto attività difensiva nè Ma.Ir., proprietaria del mezzo dal quale si è propagato l’incendio, nè la Carige Assicurazioni s.p.a.;

che il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato nei confronti della società di assicurazioni, a mani del difensore avv. Tommaso Corsa, mentre la notifica nei confronti della proprietaria Ma. non è andata a buon fine, come si vede dalla dichiarazione resa dall’Ufficiale giudiziario in data 6 dicembre 2014 (omessa notifica per essere la predetta trasferita altrove).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, pertanto, è necessario provvedere al rinnovo della notifica nei confronti della parte suindicata, trattandosi di litisconsorte necessario (art. 331 c.p.c.);

che appare opportuno concedere alla parte ricorrente, per tale incombente, il termine di giorni novanta.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ma.Ir., a cura del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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