Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4198 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19443-2005 proposto da:

T.E. (OMISSIS), NARCODONT DI GHIDOTTI SIMONETTA &

C SAS (OMISSIS) in persona del socio accomandatario e legale

rappresentante Sig.ra G.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PREMUROSO VINICIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

TR.BE., ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 992/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 6/4/2005, depositata il 16/04/2005, R.G.N.

2365/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato DONATELLA GEROMEL per delega dell’Avvocato CAROLINA

VALENSISE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 14 aprile 2000 il sig. Tr.Be., nella veste di danneggiato da un intervento di implantologia odontoiatrico, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il dott. T.E. e la Società Narcodont spa di Simonetta Guidotti, quale struttura specializzata in interventi di implantologia, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico incluso) che aveva subito a causa della dimenticanza nell’osso interessato dall’intervento di un residuo metallico di fresa.

I convenuti si costituivano, contestando il fondamento delle domande e deducendo la prescrizione (per essere l’intervento effettuato nel lontano 1988); chiamavano in lite la Assitalia per la copertura della responsabilità civile; lo assicuratore si costituiva ed eccepiva che il rischio non era assicurato. La causa era istruita con CTU medico legale che accertava che la individuazione e rimozione del residuo era avvenuta nel 1996.

2. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1419 del 2002 rigettava le domande, sulla base di una consulenza medico legale che escludeva il nesso di causalità, pur in presenza del residuo metallico, e compensava tra le parti le spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello Tr., chiedendone la riforma; resistevano T. e Narcodont con unico atto, e l’Assitalia proponeva appello incidentale.

4. La Corte di appello di Milano,disponeva il rinnovo della CTU ed all’esito, con sentenza del 16 aprile 2005 così decideva:

riforma la sentenza impugnata e condanna il dott. T. e la Narcodont in solido al pagamento di Euro 4.409,58, oltre rivalutazione e interessi dal 21 febbraio 2000 al saldo; compensa per la metà le spese dei due gradi ponendo il resto a carico delle solidali; pone a carico paritario tra le parti le spese di CTU;

rigetta l’appello incidentale di Assitalia, compensa le spese nel rapporto Assitalia, T. Narcodont.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso T. e la Narcodont affidato a due motivi; non resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento, per le seguenti considerazioni.

I motivi possono così riassumersi:

nel primo motivo si deduce “Violazione di norme di diritto: art. 2697 c.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La tesi (ff 21 a 22 del ricorso) è che il Tr. non aveva prodotto le radiografie del 1996 (allorchè venne evidenziata la presenza del residuo di fresa, mentre il T. non aveva prodotto le radiografie eseguite in occasione dello impianto del 1998 (quando effettuò l’impianto), spettando al danneggiato la prova del fatto lesivo riferibile alla dimenticanza.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, contestando che la Corte di appello possa avere certezza che la presenza di un pezzo di fresa sulla mandibola dell’appellante fosse determinato dallo intervento di implantologia effettuato dalla Narcodont.

I motivi sono manifestamente infondati e sono strumentali rispetto ad una diversa rappresentazione del fatto storico dannoso e per responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria di supporto, come accertata da una consulenza medico legale accurata ed imparziale e dagli altri elementi di prova documentale e scientifica acquisiti. La motivazione data dalla Corte di appello (ff 5 a 10 della sentenza) indica analiticamente tutti gli elementi oggettivi e scientifici da cui desume che la dimenticanza è riferibile alla negligenza ed imperizia del medico e della struttura sanitaria di supporto, per la mancanza di controlli adeguati post intervento. La Corte considera anche le critiche proposte dai consulenti delle parti interessate, e risponde alle stesse richiamandosi alla obbiettività dei riscontri del consulente di ufficio.

Conseguentemente nessuna violazione dell’onere della prova risulta verificata, ma l’accertamento del fatto dannoso e dell’elemento soggettivo della imputabilità per colpa e del nesso di causalità, a prova scientifica certa, risulta verificato con motivazione analitica e congrua che si sottrae a qualsiasi sindacato di legittimità. (Cfr.

per il principio di responsabilità professionale da contatto sociale professionale, qualificato da responsabilità medica, Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, in preambolo, punto 4.3 e 4.7 in punto di riparto dell’onere probatorio).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA