Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4198 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29541-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

D.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

171, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE SPERATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1073/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 10673/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO;

udito l’Avvocato CRISTIANA FABBRIZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1073/2014, ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado, resa nei confronti di D.G.D., che aveva dichiarato il diritto dello stesso lavoratore (fruitore dell’incentivo al posticipo del pensionamento ai sensi della L. n. 243 del 2004, art. 1) alla inclusione nella retribuzione pensionabile di 10/12 della tredicesima mensilità relativa all’anno 2005, nonchè alla inclusione di 4/12 della 14 mensilità relativa all’anno 2005 ed aveva condannato l’Istituto alla rideterminazione della retribuzione pensionabile secondo i criteri sopra esposti in favore del ricorrente.

2. Ad avviso della Corte territoriale, infatti, andava disattesa la tesi dell’INPS sia in ordine alla eccepita decadenza, posto che si chiedeva solo l’adeguamento del trattamento pensionistico, che quanto al merito della questione, dal momento che non vi era motivo per calcolare l’importo in modo diverso da quello ordinario, ossia sulla base dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile maturati al momento della decorrenza del bonus, il cui effetto era quello di posticipare il pensionamento e non di modificare la base di calcolo della pensione.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo. Resiste D.G.D. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 12 e 13, D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 e successive modificazioni, L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11) atteso che ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a favore dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione, si applica il principio generale secondo cui le gratifiche e le mensilità eccedenti la 13ma devono essere computate nel periodo di paga in cui sono effettivamente percepite, secondo il principio generale di coincidenza temporale tra obbligo retributivo ed obbligo contributivo; pertanto la contribuzione corrisposta direttamente al lavoratore per effetto dell’opzione di cui alla L. n. 243 del 2004, ex art. 1, commi 12 – 13, includeva i ratei di 13ma e 14ma già maturati i quali non potevano quindi entrare nella retribuzione pensionabile.

2. Il motivo è infondato in forza dei principi espressi da questa Corte di legittimità (Cass. n. 25025 del 31.1.2017, n. 21668 del 2017; n. 4627 del 2019) cui si intende dare continuità.

3. Dispone la L. n. 243 del 2003, art. 1, comma 12: “Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 7, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.

Il successivo comma 13 stabilisce: “All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza.

Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento”.

4. La questione oggetto del giudizio riguarda la determinazione della retribuzione pensionabile per il lavoratore che ha esercitato l’opzione e goduto del c.d. bonus relativo al posticipo del pensionamento stabilito dalle norme citate ed in particolare occorre stabilire se, in seguito al godimento del cd. bonus, la retribuzione pensionabile includa anche il computo dei ratei di tredicesima e di quattordicesima già maturati all’atto della domanda di esercizio dell’opzione per il conseguimento del bonus e la prosecuzione del rapporto di lavoro.

5. A fronte della tesi sostenuta dalla difesa del controricorrente, ed accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui la pensione (e la sua base pensionabile) si cristallizza al momento dell’esercizio dell’opzione, con inclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e su cui erano dovuti i contributi, si contrappone la tesi dell’INPS secondo la quale nel maturato che integra la base pensionabile non si calcolano i predetti ratei in quanto i contributi sulle componenti extramensili devono essere pagati solo nel periodo di paga (dicembre per la tredicesima e giugno per la quattordicesima) in cui vengono effettivamente corrisposte, secondo il criterio di cassa che regola il pagamento della contribuzione; pertanto, essi erano dovuti al lavoratore nel corso della prosecuzione del rapporto, in conformità al criterio stabilito dalla legge secondo cui con l’esercizio dell’opzione il lavoratore rinuncia alla contribuzione e la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.

6. La tesi patrocinata dall’INPS è infondata essendo smentita dalla L. n. 243 del 2003, art. 1, comma 13, dal quale risulta chiaramente che il trattamento pensionistico liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di opzione deve essere ” pari a quello che sarebbe spettato” ove egli non avesse esercitato la stessa facoltà; e, poichè in caso di cessazione del rapporto sui ratei di tredicesima e quattordicesima maturati sarebbero stati versati i contributi, in quanto rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere per l’ipotesi di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità ed alla fictio iuris previsti dalla norma.

7. In conclusione, la retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme.

8. Pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso dell’INPS che va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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