Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4197 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18887-2005 proposto da:

S.V. (OMISSIS), S.R.,

S.S., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

ANTONIO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G.;

– intimato –

sul ricorso 22543-2005 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AURELIA 190-A, presso lo studio dell’avvocato FELICI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

QUADRANI FURIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

C.S., C.C., S.V., C.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50,

presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 17601/2004 del TRIBUNALE di ROMA, 12^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 16/5/2004, depositata il 03/06/2004, R.G.N.

10551/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO MANCINI; udito l’Avvocato FURIO QUADRANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 6 luglio 2000 F.G., nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al giudice di pace di Roma il danneggiante C.R., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’allagamento del proprio appartamento per una infiltrazione di acqua proveniente dall’appartamento sovrastante del C.. Si costituiva il C. non contestando l’esistenza di fatti dannosi ma sosteneva l’eccessività delle pretese riparazioni. La causa era istruita con interpello, prove orali e consulenza tecnica.

2. Il giudice di Pace con sentenza del 19 dicembre 2001 accoglieva la domanda e condannava il C. al pagamento del chiesto (oltre L. quattro milioni e mezzo) oltre interessi legali, spese legali e di consulenza.

La decisione era appellata dal C. (ora eredi di) che ne chiedeva la riforma deducendo il concorso del F. all’aggravamento del danno. Si costituiva il danneggiato e chiedeva la conferma della sentenza.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza del 3 giugno 2004 così decideva: rigetta l’appello e compensa tra le parti le spese di lite.

4. Contro la decisione ricorrono gli eredi del C. ( S. V., C.R. e C.C.) deducendo tre motivi illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso e ricorso incidentale in punto di compensazione delle spese.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, principale e incidentale, non meritano accoglimento.

Precede l’esame del ricorso degli eredi C..

A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE. Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando (per violazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) ed il vizio della motivazione su punto decisivo.

La tesi è che la motivazione del giudice di appello è contraddittoria nel punto in cui non risponde analiticamente a tutte le critiche proposte contro la CTU, ed è giuridicamente scorretta là dove non considera il concorso di colpa, pur lieve, del danneggiato.

Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione, sempre in relazione al non recepimento da parte del CTU e quindi della corte di appello, delle critiche del consulente dì parte.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando, per violazione degli artt. 1227 e 2058 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che in presenza di un concorso di colpa doveva procedersi ad una riduzione del risarcimento e delle spese, e si deduce anche il limite della eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica.

In senso contrario si osserva che la motivazione della Corte di appello, nella sua sinteticità, conferma l’accertamento del fatto dannoso riferibile esclusivamente al C., mentre esclude il concorso di colpa ritenendo non rilevante la condotta del F. che aveva rifiutato l’intervento diretto di operai del danneggiante.

Le censure riassunte introducono un elemento fattuale di contestazione, da ritenersi nuovo, posto che in primo grado la colpa esclusiva non era in contestazione; risulta inoltre inammissibile il profilo dedotto circa la violazione dell’art. 2058 c.c., comma 2, dedotto per la prima volta in appello. Nè le censure alla CTU evidenziano errori di fatto o di valutazione tali da viziare il prudente apprezzamento delle prove, incensurabile in questa sede.

Il ricorso deve essere rigettato.

B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE IN PUNTO DI COMPENSAZIONE DI SPESE. Anche tale ricorso dev’essere rigettato, avendo la Corte di appello dato conto di una giusta causa di compensazione (FF 3 della motivazione) con una valutazione discrezionale, insindacabile in questa sede.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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