Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4197 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4197 Anno 2018
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 21287/2015 proposto da:

Jaber Redouane, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste
n.109, presso lo studio dell’avvocato Mondelli Donato, rappresentato
e difeso dall’avvocato Murgo Caterina, giusta procura in calce
all’atto di appello;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/02/2018

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bologna;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
laber Redouane, cittadino del Marocco, ha chiesto l’autorizzazione
alla permanenza in Italia, evidenziando, a norma dell’art. 31 del
d.lgs. n. 286 del 1998, il danno grave che potrebbero subire i figli
minori Aya, nata nel 2008, e Rayan, nato nel 2009, con i quali egli
conviveva insieme alla moglie, qualora egli fosse costretto ad
abbandonare il territorio nazionale, in considerazione dell’importanza
della figura paterna per un sereno sviluppo psico-fisico degli stessi e
del fatto che egli provvedeva al loro sostentamento morale e
materiale.
La Corte d’appello di Bologna, sezione minorenni, con decreto del
18 giugno 2015, ha rigettato il gravame, confermando la decisione
negativa di primo grado.
Jaber Redouane ha proposto ricorso per cassazione, notificato al PG
presso la medesima Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art.
31 del d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere la sentenza impugnata
valutato il grave deterioramento delle condizioni di vita cui i figli
sarebbero esposti in caso di allontanamento improvviso del padre, il
quale provvedeva al loro mantenimento ed era una figura di
7

18/06/2015;

fondamentale importanza per il loro sereno sviluppo; inoltre, ha
osservato che per ravvisare la ricorrenza dei gravi motivi richiesti
dalla citata norma non sarebbe necessaria l’esistenza di situazioni di
emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali.
Il ricorso è fondato.

286 del 1998 che, com’è noto, dispone che il Tribunale per i
minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore che si trova nel territorio italiano e tenuto conto della sua età,
può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
del predetto decreto.
Come risulta anche dalla rubrica (“Disposizioni in favore dei
minori”), la norma evidenzia chiaramente l’interesse tutelato, quello
del minore, che si traduce nel suo diritto ad avere rapporti
continuativi con entrambi i genitori, con preciso riscontro, diretto ed
indiretto, in vari testi normativi, nazionali e internazionali.
A titolo meramente esemplificativo, a livello costituzionale, oltre
all’art. 2 Cost., che tutela i diritti fondamentali di ogni individuo, e
quindi anche del minore, nelle formazioni sociali in cui egli è inserito
(in primis nella famiglia), e all’art. 3, che impegna i pubblici poteri a
garantire (e rimuovere ogni ostacolo ad) un compiuto ed armonico
sviluppo della sua personalità, vengono in rilievo l’art. 30 (obbligo dei
genitori di educare, mantenere, istruire i figli, cui corrisponde un
diritto dei figli di identico contenuto); l’art. 31 (aiuto e sostegno alla
famiglia per l’adempimento dei relativi compiti, protezione della
maternità, infanzia e gioventù); l’art. 34 (istruzione inferiore
obbligatoria e gratuita; diritto dei capaci e meritevoli privi di mezzi a
raggiungere i gradi più alti degli studi); l’art. 37 (limite minimo di età
3

Viene in rilievo l’interpretazione dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n.

per il lavoro salariato, tutela del lavoro dei minori, diritto alla parità di
retribuzione con i maggiorenni).
A livello di legislazione ordinaria, assumono rilievo, tra gli altri,
l’art. 1 della legge n. 184 del 1983, che enuncia il diritto del minore a
crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, e l’art.
337 ter c.c., che riconosce al figlio minore “il diritto di mantenere un

ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da
entrambi”.
A protezione dei diritti del fanciullo si registrano importanti
documenti internazionali, tra i quali la Dichiarazione dei diritti del
fanciullo, approvata all’unanimità dall’assemblea generale dell’ONU il
20 novembre 1959, ove si afferma, nel preambolo, che le
enunciazioni in essa contenute danno luogo a veri e propri diritti che
devono essere riconosciuti senza distinzione alcuna ad ogni fanciullo
(viene in rilievo, tra gli altri, l’art. 6, sul diritto “per quanto è
possibile, [di] crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori”);
la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del
bambino, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 176 del
1991, che costituisce un vero e proprio statuto dei diritti del minore
(l’art. 3 stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli…
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente”); la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Nizza, 7 dicembre 2000), confermata dal Trattato di Lisbona, che
tutela i valori “fondamentali” della dignità umana, libertà, uguaglianza
e solidarietà, e segue un catalogo di diritti, assai ampio e
specificatamente determinato, che coinvolgono direttamente o
indirettamente la vita familiare (e in particolare il rapporto genitorifigli), la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6), il rispetto
4

rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di

della vita privata e familiare (art. 7), il diritto dei minori alla
protezione e alle cure necessaria per il loro benessere e ad
intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori,
salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24).
Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune interpretazioni in

3991 e 9088 del 2002), è prevalso l’orientamento secondo cui la
temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del
minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di
emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente
collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno
effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà al minore
dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento
dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione dell’età o delle
condizioni di salute del minore sia fisica che psichica (Cass. n. 25419
del 2015).
Di questo principio la Corte di merito non ha fatto corretta
applicazione.
Essa ha interpretato i “gravi motivi” connessi allo sviluppo psicofisico dei minori con riferimento ad esigenze determinate, specifiche e
temporanee del minore, che ha ritenuto insussistenti; ha valorizzato il
fatto che l’interessato non aveva indicato la durata della richiesta
autorizzazione alla permanenza in Italia; ha osservato che l’esigenza
tutelata dalla norma non è quella degli adulti di regolarizzare la
propria permanenza in Italia; ha svalutato del tutto il significativo
rapporto affettivo esistente tra il ricorrente e i figli minori.
Questa motivazione sembra evocare un passaggio argomentativo,
presente (a partire da Cass., s.u., n. 21799 del 2010) in alcune
5

senso restrittivo (cfr. Cass. n. 396 del 2006, n. 17194 del 2003, n.

decisioni (cfr. Cass. n. 17739 e la citata n. 25419 del 2015), circa la
necessità che si tratti di “situazioni non di lunga o indeterminabile
durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità”, quindi provocate
da “eventi traumatici e non prevedibili”.
Tuttavia, una interpretazione in senso strettamente letterale di

concezione restrittiva che si è inteso superare – valorizzando la
crescente importanza riconosciuta anche a livello internazionale alla
tutela dell’interesse del minore e della sua vita familiare – che era
seguita dalla giurisprudenza precedente, la quale richiedeva
l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze comunque
eccezionali.
La norma, tuttavia, non pretende la ricorrenza di situazioni
eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore
(malattie, disabilità, ecc.), ma parla più semplicemente di “gravi
motivi”, connessi con lo sviluppo psicofisico, da valutare tenendo
conto dell’età e delle condizioni di salute (non necessariamente
eccezionali) del minore (cfr., in tal senso, Cass. n. 22080/2009, n.
823/2010).
La giurisprudenza, anche successiva al richiamato precedente delle
Sezioni Unite del 2010, ha interpretato la norma nel senso di
valorizzare qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla
base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un
peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua
personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei
genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto
(nel caso in cui segua il genitore espulso nel luogo di destinazione).
Ad esempio, si sono positivamente valutati il radicamento della
famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società
6

queste espressioni porterebbe, in sostanza, a ripristinare quella

italiana e la problematicità dell’adattamento del minore alle condizioni
di vita e alle usanze di un paese straniero in caso di diniego
dell’autorizzazione (Cass. n. 25419 del 2015); il disagio psico-fisico
cui egli sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro
dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di
entrambi i genitori (Cass. n. 19433 del 2017, n. 24476 del 2015, n.
25508 del 2014); la possibilità per i genitori di regolarizzazione U/Q51,1,
propria posizione lavorativa in Italia e i rischi in caso di rientro nel
paese d’origine afflitto dalla criminalità (Cass. n. 17739 del 2015); la
tenera età del minore (in età prescolare), non potendo
ragionevolmente dubitarsi che subire l’allontanamento di un genitore
renderebbe impossibile avere rapporti con lui e anche soltanto
vederlo, con sicuro danno che può porre in serio pericolo il suo
armonico e compiuto sviluppo psicofisico (Cass. n. 22080/2009).
Le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” non si prestano
ad essere catalogate o standardizzate, ma spetta ai giudici di merito
valutare attentamente le circostanze del caso concreto, con
particolare attenzione (oltre che evidentemente alle esigenze di cure
mediche) all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo
decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel
territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con
l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di
stabilità affettiva nel delicato periodo della crescita.
Nè si può ritenere – come sostenuto dalla Corte bolognese – che
l’interesse del minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la
presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel
territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di
regole (che disciplinano il soggiorno degli stranieri) aventi un valore
subordinato rispetto a quello della tutela dell’interesse dei minori
7

.-

perseguito dall’art. 31 del d.lgs. del 1998, che riconosce allo straniero
adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno
(necessariamente temporaneo) “anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico”.
In conclusione, il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte

applicazione dei principi enunciati e provvedere sulle spese.
P.Q.M .

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche
per le spese.
Roma, 27 ottobre 2017.

Il Presid nte

»

d’appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà fare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA