Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4197 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 21/02/2011), n.4197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19702-2006 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato

OREFICE MARIA IDA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNOTTA

ALESSANDRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. (OMISSIS), in persona del

direttore generale e procuratore Dott. T.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso

lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RIPA DI MEANA VITTORIO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1991/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 23/03/2005, depositata il 09/05/2005

R.G.N. 2880/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito l’Avvocato GIANNOTTA Alessandro;

udito l’Avvocato GUARDASCIONE Bruno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 maggio 2005 la Corte di appello di Roma in accoglimento dell’appello del Gruppo editoriale l’Espresso rigettava le domande di risarcimento danni per diffamazione di S. P. sulle seguenti considerazioni: 1) il P. era stato indagato per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico e il procedimento che lo riguardava era stato riunito ad altri concernenti giudici delle esecuzioni e delegati di fallimenti del Tribunale di Firenze e quindi il cronista aveva divulgato notizie vere senza espressamente qualificare i fatti come corruzione; 2) l’articolo infatti comunicava che il P. unitamente ad altro giudice, era stato denunciato da persone che avevano lamentato un sistema diffuso di aste pilotate per le esecuzioni immobiliari ed i fallimenti senza nessun anticipato giudizio di colpevolezza ed il P. era assegnato alla Sezione fallimentare e quindi sussisteva il legittimo esercizio del diritto di cronaca; 3) quanto ai fatti di usura riportati nell’articolo vi era soltanto un implicito accostamento di costui a fatti di usura poichè altro magistrato, anch’egli della Sezione fallimentare, è indicato come denunciato da una vittima dell’usura.

Ricorre per cassazione P.S. cui resiste il Gruppo Editoriale l’Espresso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente: “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 5) perchè nell’articolo di (OMISSIS) il giornalista affermava che “alcuni dei fascicoli presso la Procura di Bologna a carico di giudici toscani portano in calce i nomi di P.S. e P. V. entrambi oggetto di denunce da parte di persone che hanno denunciato un sistema diffuso di aste pilotate per quello che riguarda le esecuzioni immobiliari e i fallimenti”, ma la notizia non è vera perchè all’epoca vi era soltanto un procedimento penale a carico del P., ma non avendo il cronista puntualmente indicato il reato contestato induceva il lettore a ritenere che fosse coinvolto nella denuncia di un sistema corrotto: altrettanto non vero è che il P. sia stato indagato per la sua attività di giudice fallimentare mentre il capo di imputazione era abuso di atti di ufficio, da cui era stato prosciolto, in relazione ad un’ amministrazione giudiziaria e quindi come giudice ordinario. Inoltre immotivatamente la Corte ritiene che l’accostamento del P. a fatti di usura sarebbe priva contenuto offensivo.

La censura è infondata.

Ed infatti, ribadito che costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria dar conto delle indagini disposte dalla magistratura inquirente per soddisfare l’interesse pubblico all’informazione, prevalente sulla posizione dei soggetti coinvolti avuto riguardo alle pubbliche funzioni da essi esercitate che maggiormente giustificano tale interesse, l’indicazione della fase processuale a cui si riferisce la notizia consente al lettore di percepire la necessità di provarne la fondatezza nelle successive fasi. Quanto poi all’accostamento tra la notizia che un collega della stessa, – -sezione del P. era indagato in relazione ad un procedimento per fatti di usura, la notizia, vera, con motivazione logica ed esauriente è stata ritenuta dalla Corte di merito inidonea ad un ulteriore significato rispetto alla notizia stessa e di autonoma valenza lesiva. Nè infine costituisce punto decisivo la circostanza che l’imputazione del P., giudice fallimentare, per abuso d’ufficio fosse scaturita da una causa di amministrazione giudiziaria anzichè di fallimento o di esecuzione immobiliare.

Pertanto i lamentati vizi non sussistono ed il ricorso, nella parte in cui si sostanzia nella richiesta di una diversa interpretazione dell’articolo, è inammissibile.

Concludendo il ricorso va respinto. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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