Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4196 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18765-2005 proposto da:

M.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato APRILE EUGENIO con studio in 39012 MERANO, CORSO

LIBERTA’1 184/A giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’amministratrice e legale

rappresentante Sig.ra R.G., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LONER ARNALDO giusta delega a margine del controricorso;

FENT MANFRED SNC in persona del legale rappresentante F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 25, presso lo

studio dell’avvocato PILIA PAOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GANNER MARTIN giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 26/1/2005, depositata il

01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato LUIGI MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 25 febbraio 1999, M.G. e P.M., quali genitori di M.C.D., convenivano in giudizio il Condominio (OMISSIS) e la società Fent Manfred s.n.c., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio C. in conseguenza di una caduta.

Deducevano gli attori che il figlio C.D., in data 14 marzo 1998, mentre giocava, all’interno del cortile del Condominio (OMISSIS), cadeva, precipitando attraverso un lucernaio, ferendosi, con conseguente responsabilità del Condominio oppure della Fent Manfred snc, quale proprietaria del lucernario in questione.

Si costituivano entrambi i convenuti e l’adito Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 749/03, rigettava la domanda.

In data 6.1.2004 M.C.D. diveniva maggiorenne; in data 14.4.2004 i coniugi M. proponevano appello avverso detta decisione di primo grado.

Costituitesi sia la Fent Manfred snc che il Condominio (OMISSIS) (che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei genitori del M.C.D. a proporre appello), la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza in esame n. 47/05, in preliminare accoglimento dell’eccezione del condominio (OMISSIS), dichiarava l’inammissibilità del gravame con conferma di quanto statuito in primo grado, per essere stata l’impugnazione proposta dai genitori, originariamente esercenti la potestà.

Ricorre per cassazione M.C.D. con due motivi;

resistono con autonomi controricorsi la Fent Manfred snc e il Condominio (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, come modificato dal D.L. 29 maggio 2001, n. 283, con conseguente nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 23 bis della stessa norma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

Si deduce in proposito che, in base al D.P.R. n. 574 del 1988, art. 20 il processo, che si svolge innanzi ad un organo giurisdizionale sito nella provincia di Bolzano è bilingue, per cui, nel caso in esame, a seguito delle comparse di risposta redatte dalla F. M., il processo doveva svolgersi “bilingue” e tutti gli atti redatti in una sola lingua dovevano essere tradotti a cura e spese dell’ufficio nell’altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale.

Il D.P.R. n. 574 del 1988 citato, art. 23 bis per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 20 relative e consequenziali alla scelta della lingua commina, infatti, la nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di tutti gli atti successivi redatti nella lingua diversa. Nella fattispecie tale nullità, si afferma, si è verificata già in primo grado a seguito della mancata traduzione a cura dell’ufficio di tutti gli atti delle parti (comparse, memorie, ecc.) ed in secondo grado per lo stesso motivo.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione degli artt. 81, 83, 111, 125, 300 e 348 c.p.c., artt. 1398, 1399 e 2028 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il difetto di legittimazione attiva, si afferma, può essere eccepito solo dalla parte che dall’evento risulta pregiudicato ma non dalle altre parti. Nella fattispecie sarebbe stato, quindi, legittimato all’eccezione solo M.C.D., il quale, invece, proponendo con il presente atto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello dimostra chiaramente di intendere ratificare la negotiorum gestio dei genitori, che hanno agito per conto del figlio convivente e privo di mezzi per tutelarlo in virtù della solidarietà familiare.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suddette censure.

Quanto al primo motivo deve osservarsi che il D.P.R. n. 574 del 1988, citato art. 20 (in seguito modificato dal D.Lgs. n. 124 del 2005, non applicabile comunque ratione temporis alla controversia in esame) prevede testualmente al primo e al secondo comma che ” nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali. La lingua così prescelta rimane immutata per l’intero grado del giudizio. Quando l’atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell’ufficio e con verbalizzazione contestualmente nelle due lingue.”; ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è verificato nella vicenda processuale in esame un’ ipotesi di nullità, assolutamente non prevista dal legislatore.

Del resto, già questa Corte (tra le altre, cass. n. 13295/2000) ha statuito che, con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino – Alto Adige, il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20 non prevede la nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella che deve considerarsi lingua del processo civile a tale silenzio non può essere significativo se si considera che, invece, per altre ipotesi (artt. 15 e 16) considerate nello stesso provvedimento legislativo la nullità è stata espressamente prevista. Ne consegue che l’inosservanza della citata disposizione può comportare solo sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo art. 37.

Privo di pregio è anche il secondo motivo.

Innanzitutto, del tutto erronea è l’affermazione nel ricorso riguardante la presente fase di legittimità, in base alla quale l’odierno ricorrente, “proponendo con il presente atto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello dimostra chiaramente di ratificare la negotiurum gestio dei genitori….”, in quanto il difetto di legittimazione attiva di una parte, comportando la mancanza di una condizione dell’azione, determina una nullità (rilevabile d’ufficio) non sanabile.

Correttamente, poi, sul punto ha statuito la Corte di Trento che il venir meno della capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, prima della proposizione del giudizio dì appello, ha comportato la cessazione della rappresentanza processuale dei genitori ( M.C.D. è infatti divenuto maggiorenne il (OMISSIS) mentre l’atto di appello è stato notificato il 14/4/2004 al difensore dei genitori, quali esercenti la potestà); con la conseguenza che “i genitori non avevano più la possibilità di agire in nome e per conto del danneggiato, che quindi avrebbe dovuto agire personalmente”.

Inoltre, priva di fondamento è l’ulteriore argomentazione dell’odierno ricorrente secondo cui la cessazione della rappresentanza legale del genitore, per il raggiungimento della maggiore età del figlio rappresentato, non è opponibile allorchè riguarda una parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore, se non dal momento in cui venga reso noto tale evento: tale principio non è applicabile nel caso in cui la perdita della capacità di stare in giudizio riguardi la parte che ha interesse a dare impulso al procedimento, come nella vicenda in esame in cui i M., appellanti, conoscevano il raggiungimento della maggiore età del figlio, in precedenza rappresentato ex lege.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida per il condominio (OMISSIS) in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e per la Fent Manfred s.n.c. in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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