Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4195 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19616-2005 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIPPO

TAMBURRI 1/C, presso lo studio dell’avvocato SALLUZZO ANNA CLAUDIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO GIOVANNI BATTISTA,

PERANTONI MARIO con delega in atti;

– ricorrente –

contro

LEGLER MACOMER SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA

1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAUSSE GIAN PIETRO con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMMERCIAL UNION ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 209/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 26/01/2005; depositata il

23/03/2005; R.G.N. 595/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato FRANCESCO PECORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 novembre 1994 ed il 1 dicembre 1994 la s.p.a. Tirsotex consegnava alla ditta autotrasporti Fi.Gi. un ingente quantitativo di tessuto da trasportare e consegnare alla Legler Industria Tessile s.p.a. situata in (OMISSIS), caricando a tal fine due autocarri che giungevano presso i magazzini della Legler s.p.a. il 2 dicembre 1994 e venivano parcheggiati nell’area destinata allo scarico, in attesa che, il primo giorno lavorativo, la merce venisse scaricata. Invece nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1994 ignoti si introducevano nel recinto e si impossessavano dei due autocarri, rinvenuti il 6 dicembre senza i semirimorchi. Con lettere del 7 dicembre 1994, 30 novembre 1995 e 20 dicembre 1995 la Legler scriveva al F. addebitandogli ogni responsabilità per l’accaduto. La s.p.a. Tirsotex s.p.a. denunciava il furto alla Commercial Union Italia s.p.a. e questa il 30 gennaio 1996 risarciva alla Legler la somma di L. 268.000.000, divenendo cessionaria dei diritti, azioni, ragioni e rivalse derivanti dall’evento per farli valere in sua vece. Quindi detta assicurazione costituiva in mora la ditta Fiori con racc. del 24 settembre 1996 e 13 agosto 1997 e la citava in giudizio, nel marzo 1998, chiedendone la condanna al pagamento di detta somma con rivalutazione ed interessi. Il F. deduceva di aver adempiuto al suo incarico avendo trasportato la merce all’interno dei locali del destinatario e che comunque nel contratto di trasporto la Tirsotex aveva pattuito l’assicurazione del carico con rinuncia da parte dell’assicurazione alla rivalsa sul trasportatore, tranne il caso di dolo o colpa grave. Eccepiva la prescrizione annuale.

Il Tribunale, con sentenza del 28 maggio 2001, rigettava la domanda accogliendo questa eccezione ai sensi degli artt. 2951 e 2952 c.c. ritenendo non provato il trasporto a tariffa a forcella per il quale, ai sensi della L. n. 162 del 1993, art. 2, la prescrizione è quinquennale.

Il 18 giugno 2002 la s.p.a. Commercial Union appellava detta sentenza notificando l’impugnazione al F. personalmente, quale titolare dell’omonima ditta, e ai difensori del F. e costoro, il 18 novembre 2002, notificavano che il F. era deceduto il 18 marzo 2002. Alla prima udienza dell’1 dicembre 2002 veniva dichiarata l’interruzione del processo che veniva riassunto dalla Commercial Union con ricorso depositato il 27 gennaio 2003 e notificato il 19 febbraio 2003 agli eredi di Fi.Gi.. In data 18 marzo 2003 si costituiva F.G. nella qualità di erede di F. G. interponendo anche appello incidentale.

Con sentenza del 23 marzo 2005 la Corte di appello di Brescia accoglieva l’appello dell’assicurazione Commercial Union e rigettava l’appello dell’erede del F. sulle seguenti considerazioni: 1) il decesso di Fi.Gi., avvenuto dopo il decorso di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, è disciplinato dall’art. 328 c.p.c., comma 3, a norma del quale il termine di un anno per impugnare è prorogato di sei mesi per tutte le parti dal giorno dell’evento se la relativa fase non si è ancora instaurata e se l’appellante, pur a conoscenza del decesso all’appellato, gli notifichi ugualmente l’atto; invece, se egli ignora l’evento – ed infatti al momento della notifica dell’appello a Fi.Gi.

non vi è prova che l’assicurazione ne conoscesse il decesso, nè esso risulta dalla relata di notifica – la notifica al defunto è nulla perchè effettuata nei confronti di una persona deceduta, ma ogni decadenza è preclusa perchè la notifica deve esser rinnovata nel termine perentorio assegnato dal giudice nel rispetto del termine di comparizione; 2) quindi la notizia del decesso è stata appresa dalla comunicazione del difensore del F., avvenuta il 18 novembre 2002, allorchè l’appello era stato già notificato, sì che all’udienza dell’1 dicembre 2002 non era necessario interrompere il processo, ma era sufficiente ordinare il rinnovo della notifica, e poichè la riassunzione era stata notificata nel termine fissato dal decreto per la nuova udienza agli eredi, qualsiasi irregolarità si era sanata, tanto più che l’erede si era costituito e difeso; 3) agli autotrasporti per conto terzi a norma della L. n. 298 del 1974 si applica il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella, nè nella fattispecie operava l’esclusione di cui all’art. 59 di detta legge perchè dalle bolle di consegna si desumeva che il peso era superiore a quello previsto da detta norma e dal contratto prodotto dallo stesso appellato emergeva la soggezione a detta disciplina essendo richiamato il D.M. 18 novembre 1982 con cui sono state approvate le tariffe per i trasporti di merci su strada per conto terzi eseguiti sul territorio nazionale; conseguentemente la prescrizione applicabile era quinquennale; 4) l’obbligazione del trasportatore di custodire la merce – di cui è responsabile ai sensi degli artt. 1687 e 1693 c.c. – cessa soltanto con la riconsegna materiale al destinatario non essendo sufficiente l’unilaterale messa a disposizione delle cose trasportate e perciò era irrilevante che gli autocarri, al momento del furto, si trovassero parcheggiati all’interno del piazzale dello stabilimento della destinataria atteso che manca la prova delle modalità con cui era custodito il piazzale e delle misure adottate per evitare che i camions con grossi rimorchi, evidentemente non protetti con idonee misure se nessuno se ne era accorto, venissero trafugati; 5) il furto, per integrare il caso fortuito, è necessario sia imprevedibile secondo la diligenza qualificata del vettore, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, e deve esser assolutamente inevitabile malgrado tutte le cautele e le possibili misure adottate per elidere o attenuare il rischio della perdita del carico; 6) nel caso di specie nessuna prova era stata dedotta dall’autotrasportatore ed anzi era stato violato l’art. 7 delle condizioni di contratto a norma del quale il trasportatore si era impegnato a che l’autocarro o il semirimorchio fosse sempre custodito, anche durante la sosta, e quindi nessuna clausola di rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia poteva esser ipotizzabile essendo ravvisabile la colpa grave dell’autotrasportatore che aveva lasciato incustoditi gli autocarri, e dunque nessun inadempimento della Tirsotex, a norma del medesimo articolo contrattuale, era ravvisabile nell’obbligo assunto da quest’ultima di assicurare la merce con p rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia sul trasportatore, ed infatti la clausola n. 16 del contratto di assicurazione prevedeva la rinuncia della stessa alla rivalsa salvo che la perdita alle cose trasportate fosse derivata da atto o omissione del vettore, di suoi dipendenti o ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare un danno o una perdita, e tale clausola corrispondeva al precitato art. 7 del contratto di trasporto.

Ricorre per cassazione F.G. cui resiste la Legler Macomer s.p.a., già Tirsotex. La Commercial Union Italia non ha espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione, falsa applicazione degli artt. 324, 327 e 328 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso per riassunzione è stato notificato agli eredi il 19 febbraio 2003, oltre i termini previsti dall’art. 328 c.p.c., e la costituzione dell’erede è avvenuta nel marzo 2003, a distanza di oltre due anni dal decesso del de cuius e perciò, non essendo stato validamente instaurato il contraddittorio nel termine lungo di cui all’art. 328 c.p.c., u.c., la sentenza è passata in giudicato.

Il motivo è infondato.

Pur non potendosi applicare a questo processo, pendente alla data del 30 aprile 1995, il testo dell’art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla L. n. 353 del 1990, secondo cui la costituzione in giudizio del convenuto e la rinnovazione della citazione affetta da nullità riferibili all’art. 163 cod. proc. civ., nn. 1 e 2 (essendo l’indicazione del soggetto deceduto equiparabile all’omessa o assoluta incertezza del soggetto passivo della “vocatio in ius”) fanno salvi, con efficacia “ex tunc”, gli effetti sostanziali e processuali della domanda, sanando conseguentemente il vizio della prima impugnazione, è tuttavìa da ribadire che il dovere di indirizzare l’impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell’evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l’impugnazione, essendo tale interpretazione l’unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), diversamente comprimendosi irragionevolmente tale diritto atteso che la parte verrebbe assoggettata ad una sanzione di inammissibilità dell’impugnazione per un fatto estraneo alla sua sfera di conoscibilità che le verrebbe addebitato pur in assenza di sua omessa diligenza (S.U. 1238 e 15783/2005, 6686/2006, Cass. 18615/2008).

Pertanto, l’esser già decorso il termine lungo, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., per impugnare la sentenza di primo grado del 28 maggio 2001, allorchè, il 18 novembre 2002, i difensori del F. hanno comunicato all’appellante assicurazione Commercial Union che il loro cliente era deceduto fin dal 18 marzo 2002, non essendo attribuibile alla mancata diligenza del difensore di essa, che aveva loro notificato l’appello fin dal 18 giugno 2002, non rileva e perciò correttamente la Corte di merito ha assegnato a costui un termine per la notifica dell’impugnazione agli eredi del F..

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione dell’art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contraddittorietà e illogicità della motivazione”.

Nell’appello del 19 febbraio 2003, per l’udienza del 9 aprile 2003, manca l’avvertimento previsto dall’art. 163 c.p.c., n. 7 e l’originaria vocatio in ius del defunto e non sono stati rispettati i termini per comparire previsti dall’art. 163 bis c.p.c. e la Corte di merito, anzichè provvedere ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 3, ha rinviato al 14 maggio 2003 violando il diritto alla difesa.

Il motivo è infondato.

Nel regime anteriore alla L. n. 353 del 1990 – applicabile nella fattispecie – la nullità della citazione che contenesse un termine di comparizione inferiore a quello ^ minimo fissato dalla legge era sanata dalla costituzione del convenuto – o dell’appellato – se questi non eccepiva espressamente il vizio chiedendo un rinvio per preparare la sua linea difensiva nel termine normativamente assegnatogli (cioè sessanta giorni). In mancanza di tale richiesta il giudice non era tenuto a disporre d’ufficio il rinvio, fissando una nuova udienza.

Essendo poi applicabile l’art. 164 cod. proc. civ. nella versione originaria la citazione non doveva contenere l’avvertimento previsto dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7.

Quindi, poichè il decreto che ha fissato la prosecuzione del giudizio interrotto per l’udienza del 9 aprile 2003 è stato notificato il 17 ed il 19 febbraio 2003 e alla prima udienza – rinviata al 14 maggio 2003 – l’appellato si è limitato a dedurre l’inammissibilità dell’appello per decorso del termine di impugnazione, senza chiedere alcun rinvio per insufficienza del termine a comparire, il vizio della notifica per termine minore di quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c., comma 4, si è sanato a tutti gli effetti.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1687, 1693 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Motivazione illogica e contraddittoria”.

Gli autoarticolati su cui era caricata la merce furono parcheggiati nell’area destinata allo scarico il 2 dicembre 1994 staccando le motrici, ricoverate altrove, che, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1994, vennero attaccate ai rimorchi da ignoti penetrati nella proprietà della Legler eludendo la sorveglianza e tranciando i lucchetti dei cancelli. Quindi il F. aveva riconsegnato la merce e dimostrato l’esimente del fortuito anche per fatto del destinatario che aveva consentito la sosta dei semirimorchi all’interno dei magazzini assumendone la custodia ed ingenerando nel vettore l’affidamento dell’accettazione della stessa.

Il motivo è infondato.

Il vettore, a norma dell’art. 1687 c.c., comma 1, deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la “messa a disposizione”, quale obbligazione accessoria e funzionale all’esecuzione del contratto, consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito al trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentirne l’apprensione materiale al ricevente (Cass. n. 5700/1999, 11598/2005). Qualora poi la riconsegna non sia possibile al momento dell’arrivo della merce a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il i vettore ha l’onere, per liberarsi dal persistente suo obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente a norma dell’art. 1690 c.c., comma 1 (Cass. 1981/1288).

Nella fattispecie pertanto l’aver la ditta Fiori lasciato la merce nei rimorchi, mezzi di trasporto di cui soltanto la stessa aveva la disponibilità, comporta che il carico era ancora nella sua sfera di sorveglianza allorchè fu rubato durante una delle successive notti in cui fu lasciato nell’aerea di parcheggio, a nulla rilevando che questa fosse del destinatario atteso che la ricezione della merce presuppone che essa sia scaricata, mentre fino al compimento di tale prestazione, propria del trasporto, permane la detenzione del vettore.

Pertanto, non avendo il F. segnalato al mittente di non aver potuto scaricare la merce al luogo di riconsegna perchè il personale che doveva riceverla aveva cessato il servizio, ne è rimasto responsabile ex recepto.

4.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione”.

La Corte di merito afferma che l’azione non è prescritta dovendosi applicare il D.L. n. 82 del 1993, art. 2 e non l’art. 2951 c.c. e che la consegna della merce al destinatario non era avvenuta per colpa grave del vettore, mente la Tirsotex aveva adempiuto all’obbligo assicurativo. Quindi immotivatamente condanna la ditta di trasporto al rimborso dell’intera somma corrisposta dall’assicurazione, quantificata nell’80% dell’importo delle fatture emesse dalla Tirsotex in relazione ai beni trasportati.

Il motivo, che riassume le ragioni della decisione senza formulare nessuna critica logico giuridica contrapponendo altre argomentate ragioni, è inammissibile.

5.- Con il quinto motivo deduce: “Violazione dell’art. 1687, 1693 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Le spese del contratto intercorso tra la Tirsotex e la Legler erano a carico della prima che si obbligava ad assicurare la merce da magazzino a magazzino e quindi non soltanto la merce che attende, ma anche quella che spedisce (artt. 2 e 5), e perciò l’asserito contratto di vendita era indimostrato e comunque vi era deroga all’art. 1510 c.c. che dispone che le spese di trasporto sono a carico del venditore. Quindi la Tirsotex era al contempo assicurata e contraente e dall’art. 22 emergeva che esisteva interfatturazione tra le aziende del gruppo Legler, consociata della Tirsotex, a cui apparteneva la merce durante tutto il viaggio e perciò l’assicurazione male ha fatto a pagare alla Legler, i cui interessi erano coincidenti con la Tirsotex, ovvero se la merce era di questa società, allora significa che le era stata consegnata.

Il motivo, che introduce un nuovo thema decidendum, necessitante di diversi accertamenti di fatto, è inammissibile.

6.- Con il sesto motivo deduce: “Violazione degli artt. 1362, 1693 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c., L. n. 450 del 1985, art. 1 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente, ed illogica motivazione.

Contraddittorietà fra le risultanze processuali e motivazione”.

L’azione di rivalsa dell’assicurazione era esclusa soltanto per dolo, diretto o eventuale. E’ pacifico che gli autoarticolati sono stati parcheggiati all’interno del piazzale della Legler, custodito da cancelli e da guardiano notturno, come accadeva dal 1972, e quindi mancava la colpa grave.

6.1 – Con il settimo motivo deduce: “Violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 450 del 1985, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 1 pone limiti quantitativi alla risarcibilità del carico della merce perduto se la perdita non è avvenuta per dolo o colpa grave.

La colpa grave consiste in un comportamento consapevole dell’agente che, senza la volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di prudenza osservato da tutti e quindi non è colpa grave l’omessa diligenza del buon padre di famiglia, ancorchè rapportata alla professionalità dell’incarico da svolgere. La Corte di merito ha affermato che i semirimorchi erano stati lasciati incustoditi durante la sosta ed invece nella citazione l’assicurazione aveva affermato che i ladri avevano eluso il personale di sorveglianza, che nella notte del 2 dicembre 1994 aveva consentito agli autisti di entrare nel recinto, posteggiare i semirimorchi e distaccare i trattori stradali posizionandoli altrove.

Pertanto la merce era giunta a destinazione e la denuncia della Legler, in cui era indicata l’ora del furto – tra le 4 e le 5,45 del mattino del 4 dicembre 1994 – conferma la guardiania notturna.

I motivi, congiunti, sono infondati.

La Corte di merito, come riassunto in narrativa – punti 5 e 6 – ha evidenziato che nessuna prova era stata dedotta dall’autotrasportatore di cautele adottate, in relazione alla diligenza qualificata nell’adempimento della prestazione, nel lasciare i rimorchi carichi di merce nell’area di parcheggio, chiusa soltanto con lucchetti – ed J infatti la sorveglianza di notte è circostanza per la prima volta affermata in questa sede – per ben quattro notti nel dicembre 1994, in violazione anche dell’art. 7 delle condizioni di contratto a norma del quale il trasportatore si era impegnato ad una continua custodia dei mezzi di trasporto.

La motivazione della sentenza impugnata che ha pertanto ravvisato la colpa grave del F. nel non aver adottato nessuna cautela idonea a prevenire il furto della merce, di notevole valore, tale da renderlo assolutamente inevitabile, essendo stato cagionato da un fatto estraneo – che egli doveva provare – alla sua sfera di controllo è immune da vizi logici e giuridici, ed i motivi vanno respinti.

7.- Pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore della Legler Macomer s.p.a., mentre non si deve provvedere a favore della Commercial Union Italia s.p.a. non avendo espletato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla società Legler Macomer s.p.a. Euro 3.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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