Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4195 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 21/02/2018, (ud. 27/09/2017, dep.21/02/2018),  n. 4195

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 16 novembre 2011, respinse l’appello proposto da Progetto Grano s.p.a., assuntore del concordato fallimentare della (OMISSIS) s.p.a., avverso la decisione di rigetto dell’azione revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dalla Conagra Limited nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della ridetta (OMISSIS) s.p.a., promossa in origine dal suo curatore fallimentare e poi proseguita dall’assuntore.

Accogliendo solo in parte l’appello incidentale proposto da Conagra Limited, confermò la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese processuali del primo grado, riducendone tuttavia la quantificazione, in favore di Intesa San Paolo s.p.a., Banco di Napoli s.p.a., Banca Ubae s.p.a., Unicredit s.p.a. e Unicredit Banca di Roma s.p.a., chiamate in causa dalla detta convenuta per essere manlevata nel caso di soccombenza nei confronti del fallimento attore; condannò infine l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute dalla Conagra, compensando integralmente quelle tra la predetta e gli istituti di crediti appellati.

Ritenne il giudice d’appello che la sentenza di primo grado non meritasse censura nella parte in cui aveva affermato il difetto di “legittimazione passiva” della Conagra Limited, trattandosi di un rappresentante della parte venditrice Canadian Wheat Board (di seguito breviter CWB), intervenuto in occasione degli acquisti di ingenti partite di grano da parte della società poi fallita.

Aggiunse la corte di merito che la domanda di revocatoria dei pagamenti effettuati dalla società fallita, alla stregua di atti solutori anormali L. Fall., ex art. 67,comma 1, n. 2), si mostrava inammissibile, essendo stata formulata dall’assuntore del concordato soltanto in seno ad una memoria e negli scritti difensivi finali depositati in tribunale.

Quanto alle spese processuali del primo grado, la Corte napoletana stimò eccessiva la liquidazione di tali oneri operata dal primo giudice in favore dei terzi chiamati in causa, riducendone l’importo complessivo, ma confermò la condanna della Conagra Limited al loro pagamento, affermando l’infondatezza della sua domanda di garanzia.

Avverso la detta sentenza della corte d’appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, iscritti al medesimo numero di registro generale, Progetto Grano s.p.a., che si è affidata a dieci mezzi, e Conagra Limited con tre motivi, cui hanno risposto con controricorso Intesa San Paolo s.p.a. Banco di Napoli s.p.a. e Banca Ubae s.p.a., cui hanno accompagnato ricorso incidentale, nonchè Unicredit s.p.a., già Unicredito Italiano s.p.a., anche quale incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a..

Con successiva ordinanza resa il 25 luglio 2012, su ricorso di Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., la Corte d’appello di Napoli ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza qui impugnata, restando attribuita la somma complessivamente liquidata in sentenza per le spese di primo grado “a ciascuno” dei terzi chiamati in causa.

Conagra Limited ha quindi proposto altro ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione, fondato su quattro motivi, cui resistono con controricorso Progetto Grano s.p.a., che ha pure proposto ricorso incidentale, nonchè Intesa San Paolo s.p.a., Banco di Napoli s.p.a. e Unicredit s.p.a..

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, d’ufficio, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli, nonchè contro la successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale, iscritti rispettivamente ai nn. 6102/2012 e 26223/2012 r.g..

2. Si può quindi procedere all’esame del ricorso proposto da Progetto Grano s.p.a. e di quello incidentale condizionato proposto da Conagra Limited, iscritti al n. 6102/2012.

2.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, art. 2704 c.c. e dell’art. 12 preleggi, poichè la corte d’appello ha erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva di Conagra Limited, che ha ricevuto tutti i pagamenti effettuati dalla società poi fallita, ritenendo opponibili al curatore fallimentare i contratti quadro stipulati tra (OMISSIS) s.p.a. e CWB ancorchè privi di data certa.

2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di motivare sulle ragioni che l’hanno indotto a ritenere carente di legittimazione passiva la Conagra.

2.3. I detti motivi, da esaminare congiuntamente, sono entrambi inammissibili e comunque infondati.

Sono inammissibili in quanto dalla mera lettura della sentenza impugnata non emerge che la ricorrente abbia mai prospettato, nel corso del giudizio di primo grado, che Conagra Limited pure quale rappresentante del CWB possa essere chiamata a restituire i pagamenti ricevuti dalla fallita, nè emerge che la difesa del fallimento abbia contestato l’opponibilità dei contratti quadro alla curatela, trattandosi quindi di censure nuove, articolate per la prima volta nell’odierno processo con la comparsa conclusionale depositata innanzi al giudice d’appello.

Sono comunque infondati per la decisiva considerazione che nel caso di revocatoria fallimentare di atti solutori – quali sono pacificamente quelli in esame -, il soggetto chiamato alla restituzione delle somme ricevute, tenuto conto del fine che è proprio della revocatoria fallimentare, cioè di ristabilire la par condicio creditorum, non può essere evidentemente che l’accipiens, inteso come colui che essendo creditore del fallito risulta beneficiario diretto dell’atto solutorio, non certo il suo rappresentante che si sia limitato ad incassare il denaro per farlo poi confluire nella piena disponibilità del rappresentato.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1387,1388,1704,1705 e 1731 c.c., avendo ritenuto la corte d’appello l’esistenza di un mandato con rappresentanza tra il CWB e la Conagra Limited, essendo invece quest’ultima una parte che acquistava dal primo le derrate di grano canadesi per poi rivenderle all’estero.

3.1. Con il quarto motivo assume violazione degli artt. 2721,2724,2729 c.c., poichè la corte di merito ha erroneamente ritenuto Conagra rappresentante del CWB, anche per il periodo successivo alla scadenza degli accordi quadro, relativi sia al grano duro che al grano tenero, intercorsi tra il predetto ente e la (OMISSIS) s.p.a..

3.2. Con il quinto motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito contraddittoriamente ritenuto Conagra rappresentante del CWB, anche per il periodo in cui non ha trovato applicazione alcun contratto quadro tra quest’ultimo e la (OMISSIS) s.p.a..

3.3. I descritti motivi, anch’essi meritevoli di esame congiunto, sono tutti infondati.

La corte d’appello ha fatto buon governo delle regole sulla rappresentanza negoziale, avendo ritenuto con motivazione congrua e non meritevole di censure di sorta, che il rapporto instauratosi tra Conagra e CWB fosse di mera rappresentanza, avendo in sostanza (OMISSIS) s.p.a. acquistato, tra il 1998 e il 1999, ingenti quantità di grano dal CWB, effettuando i relativi pagamenti sempre in favore di quest’ultimo.

E ciò sulla base del materiale istruttorio acquisito e, in particolare, dei contratti quadro stipulati tra (OMISSIS) e CWB, dai quali emergeva con chiarezza il ruolo di mero rappresentante della Conagra, unico esportatore accreditato del grano canadese all’estero, nonchè pacificamente percettore di commissioni per il ruolo di intermediazione svolto nel rapporto negoziale tra il CWB e (OMISSIS) s.p.a..

Quanto alle censure riferite al ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte napoletana, è sufficiente ricordare che spetta al giudice di merito stabilire l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 08/01/2015, n. 101).

Resta dunque insindacabile in sede di legittimità la valutazione della corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto perdurante anche per l’anno 1999 – pure in difetto in seno alla produzione documentale ammissibile di un valido contratto quadro -, il ruolo di mera rappresentanza della Conagra, desunta dalla circostanza che anche per quell’anno la predetta società continuò a percepire una commissione sulle derrate di grano acquistate dalla (OMISSIS) s.p.a..

4. Con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., poichè la corte ha reputato inammissibile la produzione di taluni documenti in appello da parte di Progetto Grano s.p.a., pure trattandosi di atti tempestivamente prodotti, ovvero acquisiti dopo la conclusione del giudizio di primo grado e, comunque, indispensabili ai fini della decisione.

4.1. Con il settimo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito ritenuto inammissibile la produzione della stampa di una pagina del sito web del CWB, nonostante il suo contenuto neppure risultasse contestato dalle parti.

4.2. I due motivi, avvinti dal comune oggetto, sono manifestamente infondati.

La corte d’appello ha ritenuto inammissibile la produzione di una serie di documenti, pacificamente effettuata da Progetto Grano s.p.a. soltanto all’udienza fissata per l’esame dell’istanza di sospensiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c..

Ora, è noto che ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 – nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle novelle introdotte prima dalla L. 18 giugno 2009, n. 69(entrata in vigore il 4 luglio 2009, dopo la notifica dell’appello proposto dall’odierna ricorrente, risalente al 5 giugno 2009) e poi dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 -, la produzione di nuovi documenti in appello restava ammissibile quando il collegio li avesse ritenuti “indispensabili” ai fini della decisione della causa (Cass. s.u. 20/04/2005, n. 8203).

Tuttavia, è altrettanto chiaro che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dal ridetto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dall’art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento e avuto riguardo all’assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell’art. 184 c.p.c. – oggi art. 183 c.p.c., comma 6, che consente al giudice di primo grado, su richiesta delle parti, di assegnare un ulteriore termine, dopo la loro costituzione, per la produzione di documenti (Cass. 23/05/2014, n. 11510; Cass. 10/06/2011, n. 12731).

Quanto alla lamentato vizio di motivazione in relazione al documento costituito dalla stampa di una pagina del sito web del CWB, è sufficiente ricordare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 26/03/2010 n. 7394; Cass. 06/03/2008, n. 6064).

5. Con l’ottavo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4), nonchè della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2), poichè il giudice di merito ha dichiarato inammissibile la domanda di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati con mezzi anormali, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado.

5.1. Il motivo, palesemente inammissibile per difetto di interesse, una volta escluso nel presente giudizio che gli atti solutori posti in essere dalla (OMISSIS) s.p.a. siano comunque andati a beneficio della Conagra, è comunque manifestamente infondato, emergendo dagli atti come successivamente alla dichiarazione di interruzione del processo – a seguito del ritorno in bonis della (OMISSIS) s.p.a. -, Progetto Grano s.p.a., quale successore a titolo particolare del fallimento, avendo riassunto l’originario giudizio teso alla revocatoria fallimentare dei pagamenti L. Fall., ex art. 67, comma 2, non poteva proporre per la prima volta una nuova causa petendi (basata sulla revocabilità degli atti solutori poichè eseguiti con mezzi anormali, L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2), , nè in seno alla comparsa di riassunzione e tantomeno nelle successive memorie autorizzate dal giudice istruttore.

6. Con il nono motivo censura la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il giudice d’appello applicato integralmente il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese giudiziali dei due gradi di giudizio, nonostante il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall’appellata Conagra.

6.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23/09/2013, n. 21684).

Nella vicenda all’esame è evidente, invece, come l’unica domanda formulata dalla curatela fallimentare – e poi proseguita dall’assuntore – sia stata integralmente respinta sia in primo che in secondo grado, dovendosi allora ritenere dovuta la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di entrambe le fasi di merito.

7. Con il decimo motivo assume ancora vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la corte d’appello ha omesso di motivare sulle ragioni del rigetto dell’istanza tesa a disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Com’è noto, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. 23/03/2017, n. 7472).

Con il motivo in discussione, peraltro, la ricorrente non ha neppure illustrato quale fosse l’esatto contenuto della consulenza d’ufficio invocata – palesandosi sul punto il ricorso privo della necessaria specificità – ed ha altresì omesso di formulare rilievi di sorta avverso la motivazione – pure sinteticamente formulata dal collegio, definendo il mezzo “di natura esplorativa” – utilizzata per respingere l’istanza tesa all’assunzione della ridetta consulenza.

8. Il ricorso incidentale condizionato formulato da Conagra Limited, con il quale la ricorrente in definitiva ripropone senz’altro le eccezioni già formulate nel giudizio di merito e chiede, altresì, in via subordinata l’accoglimento della domanda di manleva formulata nel giudizio di merito, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

9. E’ ora consentito procedere all’esame del ricorso avanzato da Conagra Limited e dei ricorsi incidentali formulati da Intesa San Paolo s.p.a., Banco di Napoli s.p.a. e Banca Ubae s.p.a., sempre iscritti al n. 6102/2012 r.g..

9.1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello confermato la condanna del convenuto vittorioso in primo grado alla rifusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati in causa, nonostante la chiamata stessa non fosse palesemente arbitraria o temeraria.

9.2. Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 1710 e 1711 c.c., poichè la domanda di manleva spiccata nei confronti degli istituti di credito era fondata, avendo questi ultimi, quali mandatari della Conagra, omesso di informare la mandante dello stato di insolvenza in cui versava (OMISSIS) s.p.a..

9.3. I detti motivi, avvinti dal comune oggetto, sono entrambi infondati.

Invero, secondo un risalente orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali la “palese” infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 21/04/2017, n. 10070; Cass. 14/05/2012, n. 7431; Cass. 08/04/2010, n. 8363; Cass. 02/04/2004, n. 6514; Cass. 27/04/1991, n. 4634).

Si sostiene al riguardo che, sul piano causale, una precisa concatenazione legherebbe la domanda dell’attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto dell’originaria citazione; varrebbe tuttavia ad interrompere questo nesso causale, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, “una chiamata che non abbia, “ictu oculi”, nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà” (così Cass. n. 6514 del 2004, cit.).

Ritiene la Corte di dovere dare continuità al descritto indirizzo, con la necessaria precisazione che nel caso di integrale rigetto della domanda dell’attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto “virtuale”), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali.

Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l’infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento di natura necessariamente incidentale – risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di “manifesta infondatezza” ovvero di “palese arbitrarietà”), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall’art. 91 c.p.c., al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza.

Orbene, nella vicenda qui all’esame, il giudice di merito ha ritenuto senz’altro infondata la domanda di garanzia spiccata dalla Conagro nei confronti degli istituti di credito, partendo dal presupposto che l’accoglimento della stessa presupponeva l’esistenza di un rapporto di mandato o, quanto meno, l’instaurazione di una relazione tale da ingenerare nelle banche un qualificato dovere di protezione e collaborazione anche nei confronti della Conagra.

A fronte delle deduzioni della odierna ricorrente che aveva sostenuto di avere avuto anch’essa un rapporto di mandato con gli istituti di credito, la corte d’appello ha replicato che un siffatto rapporto era sorto soltanto tra (OMISSIS) s.p.a. e le ridette banche, con ciò volendo dire che i ridotti compiti svolti dagli istituti di credito in esecuzione dell’incarico si erano arrestati, per quanto riguarda la Conagra, a livello di mero controllo contabile amministrativo, da cui non era certo potuto derivare a carico delle chiamate in causa, l’insorgere dei più complessi e delicati obblighi informativi pretesi a suo favore dalla società canadese.

E un siffatto ragionamento – che si condivide perchè immune da vizi logici o giuridici -, sia pure effettuato in via incidentale al solo fine di regolare le spese processuali, non può essere rimesso in discussione, come invece mostra erroneamente di ritenere la ricorrente, allegando soltanto nella presente fase del giudizio circostanze nuove, in precedenza mai sottoposte al vaglio dei giudici di merito, che dimostrerebbero l’esistenza di un rapporto di mandato all’incasso tra Conagra e le banche chiamate in causa.

10. Con il terzo motivo Conagra lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c., sussistendo i presupposti per la compensazione integrale delle spese del primo grado tra il convenuto e i terzi chiamati in causa; in subordine chiede la rideterminazione in misura ridotta delle spese già liquidate dalla corte d’appello in favore dei chiamati.

10.1. Con un unico motivo di ricorso incidentale, in parte condizionato (si veda la memoria depositata in data 6 settembre 2017), Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a. assumono vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè con motivazione insufficiente e contraddittoria la corte d’appello: 1) ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello; 2) ha liquidato cumulativamente le somme spettanti a ciascuna delle parti chiamate in causa per il giudizio di primo grado.

10.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale Banca Ubae s.p.a. deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo la corte d’appello disposto, con motivazione non plausibile, la compensazione delle spese del giudizio di gravame.

10.3. Il terzo motivo del ricorso della Conagra Limited, come pure il ricorso incidentale formulato Banca Ubae s.p.a. sono entrambi inammissibili.

Invero in tema di compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c. – nel testo, qui applicabile ratione temporis, come novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e prima dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 -, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri “giusti motivi” (Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass. 06/10/2011, n. 20457).

Nel caso a mano, come visto, la corte d’appello nel regolare le spese del primo grado ha fatto applicazione del principio della soccombenza nel rapporto tra il chiamante e i terzi chiamati in causa, con decisione che appare ineccepibile, mentre ha ritenuto di compensare le spese del grado di appello, esplicitando poi in motivazione quei “giusti motivi” che inducevano alla detta decisione; i quali giusti motivi – ancorati alla mera riproduzione, in sede di gravame, delle difese articolate in prime cure – non appaiono prima facie illogici o contraddittori, restando quindi esclusa ancora una volta la possibilità di sindacare sul punto la sentenza impugnata.

Parimenti inammissibili sono le censure riferite dalla ricorrente principale al quantum delle spese processuali del primo grado, come rideterminato dal giudice d’appello, dovendosi ricordare che la determinazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa – è il caso in discussione, dove nessuna delle parti allega una violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, illo tempore vigente -, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. 09/10/2015, n. 20289).

Assorbiti, infine, risultano i ricorsi incidentali proposti da Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., perchè in parte relativamente alla compensazione delle spese di appello tra la chiamante e i terzi chiamati in causa – condizionati all’accoglimento di quello principale; e in parte – in ordine alla determinazione “cumulativa”, anzichè per ciascuna delle parti processuali, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado liquidate in favore dei terzi chiamati in causa – espressamente rinunciati (si veda la memoria depositata in data 6 settembre 2017).

11. Occorre, infine, procedere all’esame del ricorso proposto da Conagra Limited avverso l’ordinanza ex art. 288 c.p.c., resa dalla corte d’appello di Napoli il 25 luglio 2012, iscritto al n. 26223/2012 r.g. qui riuniti.

11.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello condannato il convenuto vittorioso alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado dai terzi chiamati in causa, nonostante la chiamata non fosse palesemente arbitraria o temeraria.

11.2. Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 1176,1710,1711 e 1715 c.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la domanda di manleva spiccata nei confronti degli istituti di credito era fondata, avendo questi ultimi, quali mandatari della Conagra, omesso di informare la mandante dello stato di insolvenza in cui versava (OMISSIS) s.p.a..

11.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 287 c.p.c. e segg., poichè la corte d’appello ha in maniera inammissibile integrato il contenuto della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle spese processuali del primo grado sostenute dai terzi chiamati in causa, anzichè limitarsi a correggere un errore materiale.

11.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sussistendo i presupposti per la compensazione integrale delle spese del primo grado tra il convenuto e i terzi chiamati in causa; in subordine chiede la rideterminazione in misura ridotta delle spese già liquidate dalla corte d’appello in favore dei chiamati.

11.5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale Progetto Grano s.p.a. afferma la violazione dell’art. 287 c.p.c., poichè la corte d’appello ha applicato illegittimamente il procedimento di correzione dell’errore materiale al di fuori dei casi previsti dalla legge.

11.6. Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale proposti da Conagra Limited, avvinti da comune sorte, sono tutti inammissibili, essendo tesi a censurare un provvedimento diverso da quello impugnato (la sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli, peraltro già impugnata, con identici mezzi, dalla medesima ricorrente).

11.7. Il terzo motivo del ricorso avanzato da Conagra, come quello incidentale avanzato da Progetto Grano s.p.a., sono invece infondati.

Com’è noto, lo specifico mezzo di impugnazione apprestato dall’art. 288 c.p.c., comma 4, si riferisce alla sola ipotesi in cui, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, venga modificato il contenuto decisorio della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, bensì da errori di diritto (Cass. 24/12/2015, n. 25978; Cass. 20/10/2014, n. 22185; Cass. s.u. 12/03/2004, n. 5165).

La corte d’appello di Napoli, su ricorso delle appellate Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., ha semplicemente disposto la correzione del dispositivo della sentenza qui impugnata nella parte in cui ometteva di precisare che la somma liquidata “complessivamente” per le spese legali sostenute nel corso del giudizio di primo grado dai terzi chiamati in causa, andava corrisposta da Conagra Limited in favore “di ciascuna” delle dette parti processuali, emergendo all’evidenza il lapsus calami in cui era incorso l’estensore del dispositivo della pronuncia poi corretta, atteso che nella motivazione il giudice del gravame riconosceva il diritto di ciascuno degli istituti di credito, come già stabilito dal giudice di primo grado, alla rifusione delle spese della detta fase commisurate ad un valore complessivo della causa di ben Euro 89.596.272,26.

Si è trattato, allora, dell’applicazione del procedimento di natura amministrativa, disciplinato dagli artt. 287 c.p.c. e segg., che non costituisce quindi un non consentito esercizio da parte del giudice del suo potere giurisdizionale.

12. Le spese dei due giudizi di legittimità riuniti seguono la soccombenza tra Progetto Grani s.p.a. e Conagra Limited, nonchè tra quest’ultima e Intesa San Paolo s.p.a., Banco di Napoli s.p.a., Banca Ubae s.p.a. e Unicredit s.p.a., liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del rilevante differente valore esistente tra i ricorsi proposti da Progetto Grani s.p.a. e quelli avanzati da Conagra Limited.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti da Progetto Grani s.p.a. e da Conagra Limited, nonchè quello incidentale proposto da Banca Ubae s.p.a., assorbiti i ricorsi incidentali proposti da Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a. iscritti al n. 6102/2012 r.g..

Rigetta il ricorso principale proposto da Conagra Limited e quello incidentale proposto da Progetto Grani s.p.a. iscritti al n. 26223/2012.

Condanna Progetto Grani s.p.a. alla rifusione in favore di Conagra Limited delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 80.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna Conagra Limited al pagamento in favore di Intesa San Paolo s.p.a., Banco di Napoli s.p.a., Banca Ubae s.p.a. e Unicredit s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle controricorrenti in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA